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Come è noto, l’articolo 24 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni con legge 10 agosto 2023, n. 103, ha recepito la direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa all’utilizzo di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada e che a sua volta modifica la direttiva 2006/1/CE.
Per quanto qui rileva, l’articolo 24 modifica l’articolo 84 del Codice della strada di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; in sintesi le innovazioni di natura regolatoria sono le seguenti:
• I veicoli in locazione senza conducente possono essere utilizzati per trasporti sia nazionali che internazionali, mentre finora, se l’impresa locatrice aveva sede in altro Stato membro, erano utilizzabili soltanto per quest’ultima tipologia di trasporti (art. 84 co. 2);
• I veicoli in locazione senza conducente possono essere noleggiati, ai fini di cui al comma 2 dell’articolo 84, da qualsiasi impresa avente sede sul territorio nazionale o di altro Stato membro dell’Unione europea (segnatamente, imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente
regolarmente autorizzate), a condizione che essi siano immatricolati o immessi in circolazione secondo la legislazione di qualsiasi Stato membro (art. 84 co. 2);
• Un’impresa di trasporto di merci su strada, avente sede in Italia, può utilizzare un veicolo locato senza conducente di proprietà di un’impresa avente sede in uno Stato membro dell’Unione europea (art. 84 co. 3). Conseguentemente non è necessario che l’impresa locatrice sia autorizzata ad esercitare l’attività di trasporto di merci in conto terzi;
• I veicoli ad uso speciale e quelli utilizzati per il trasporto di merci in conto proprio possono essere oggetto di locazione senza conducente purché abbiano peso massimo non superiore a 6 tonnellate (art. 84 co. 4 e 4-bis);
• L’utilizzo dei veicoli in locazione senza conducente è consentito alle condizioni di cui all’art. 84 co. 4-ter (i.e. il contratto di locazione riguarda il solo veicolo senza conducente; il veicolo locato è esclusivamente a disposizione dell’impresa che lo noleggia – con ciò escludendo la possibilità che ci siano contemporaneamente più locatari dello stesso veicolo; il veicolo è guidato dal personale dell’impresa che
lo utilizza);
• A bordo devono essere tenuti il contratto di locazione o suo estratto autenticato e il contratto di lavoro del conducente (che ne attesti la riconducibilità all’impresa locataria) qualora il veicolo non sia locato dal conducente.

Si precisa che per “veicoli” la norma intende, come disposto dall’articolo 84 comma 3, “autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati”.
In aggiunta alle modifiche recate dalla novella legislativa in materia di sanzioni1, la norma prevede (art. 24 co. 5) che il CED del Dipartimento per la mobilità sostenibile provveda a iscrivere nel Registro Elettronico Nazionale (REN) il numero di targa del veicolo locato, come disposto dall’articolo 16 § lett. g) del regolamento (CE) n. 1071/2009.
Pertanto, d’intesa con la Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione – CED per la parte di competenza, si formulano le seguenti indicazioni.

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Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) ha stabilito un contributo straordinario di 29,6 milioni di euro, sotto forma di credito d’imposta, per le imprese italiane iscritte al Registro Elettronico Nazionale e all’Albo degli autotrasportatori che esercitano, in via prevalente, l’attività di autotrasporto merci con mezzi di ultima generazione (Euro 6/D, Euro 6/C, Euro 6B, Euro 6/A ed Euro 5). È quanto prevede il Decreto firmato dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, in cui si precisa che il contributo viene concesso nella misura pari al 15% delle spese sostenute nell’anno 2022 (al netto dell’Iva) per l’acquisto del componente Ad Blue, utilizzato per la riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli diesel, per un ammontare massimo di 500 mila euro a impresa. I contributi (cumulabili con quelli previsti all’articolo 3 del decreto-legge 50/2022 per compensare le imprese di autotrasporto per il caro carburante) mirano a sopperire alla carenza di liquidità delle imprese di trasporto di merci su strada e mitigare l’impatto negativo sulla redditività delle imprese determinato dalle tensioni sui mercati internazionali a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina. 

Il Decreto prevede che il Ministero individui le imprese beneficiarie della misura, determini l’importo concedibile, approvi gli atti necessari per il riconoscimento del credito d’imposta. Con decreto direttoriale del Mims verranno a breve definiti termini e modalità per la presentazione delle domande da parte delle imprese tramite una piattaforma informatica nella quale inserire le informazioni necessarie per determinare il credito concedibile (dati dell’impresa, fatture di acquisto del componente Ad Blue, somme spese, veicoli per i quali è stato acquistato il componente, ecc.). Il decreto direttoriale definirà inoltre le modalità di verifica del rispetto dei requisiti per beneficiare del contributo e la determinazione dell’agevolazione massima concedibile. 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con la presentazione del modello F24 e non concorre alla formazione del reddito d’impresa.  Al tal fine, il Mims approva il contributo riconosciuto e trasmette all’Agenzia delle Entrate dell’elenco delle imprese beneficiarie e la comunicazione di eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d’imposta concessi.

Infatti, fatta salva l’ordinaria attività di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, Il Ministero può effettuare gli accertamenti e le verifiche anche dopo l’erogazione dei contributi e procedere, nei casi in cui emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dalle imprese, alla revoca del provvedimento di accoglimento disponendo la restituzione dell’ammontare concesso. In tali casi, il Mims procede al recupero del credito di imposta indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente. (fonte trasportonline.it)

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DOMANDA PER IL CREDITO D’IMPOSTA PARI AL 28% DEL COSTO GASOLIO DEL PRIMO TRIMESTRE 2022

Il prossimo 12 settembre (non si sa ancora a che ora) sarà il primogiorno utile per presentare la Domanda di Credito d’Imposta pari al 28% del costo del gasolio acquistatodalle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi nel primo trimestre 2022 per alimentare veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonn e di classe euro 5 o superiore.

E’ quindi importante che le Imprese operino sin da subito per la compilazione dei file TARGHE e FATTURE che dovranno essere caricati in piattaforma.

Dal Ministero hanno rassicurato che il plafond dei 500 milioni di euro è ritenuto sufficiente per la liquidazione di tutte le richieste che verranno presentate e che, seppur con l’ordine cronologico di presentazione, tutti avranno il beneficio.

I tempi dovrebbero essere i seguenti:

·        Il 12 settembre verrà aperta la piattaforma alle Istanze delle Imprese. La piattaforma rimarrà aperta per 30 giorni.

·        Le Istanze caricate in piattaforma il 12 settembre verranno verificate nel corso di 5 giorni dalla ADM.

·        Sul portale ogni azienda potrà verificare lo Stato della propria Domanda (Trasmessa, Inviata, Accolta, Respinta).

·        In questi 5 giorni le Imprese potranno, in caso di domanda respinta, eliminarla e ricaricarla corretta.

·        Il giorno 17 settembre la ADM invierà al MIMS il primo “blocco” delle Imprese ammesse al credito, con relativi importi (e così via a seguire).

·        Il MIMS caricherà (per il tramite di Consap) sul registro degli aiuti di Stato ogni valore autorizzato al credito d’imposta per ciascuna Impresa.

·        Quindi il MIMS potrà autorizzare il trasferimento della liquidità spettante per ciascuna domanda accolta all’Agenzia delle Entrate.

·        L’Agenzia delle Entrate dopo 10 gg. dalla ricezione dei fondi procederà al caricamento del credito d’imposta sul cassetto fiscale delle Imprese.

In sostanza, per fare un esempio, i primi beneficiari potranno compensare il credito di imposta nelle scadenze fiscali del 16 ottobre (se tutto procede perfettamente) o in quelle del 16 novembre (più plausibile).  

Nel frattempo sul sito dell’Agenzie delle Dogane e Monopoli è stata pubblicata una 3° serie di domande/risposte (FAQ) sul “credito di imposta del 28%” .

Per quanto riguarda i veicoli noleggiati:

anticipiamo che le Imprese dovranno dichiarare di avere in azienda la “copia dei contratti di noleggio/locazione”.  Non dovranno essere quindi caricati e presentati.  Si dovrà solo “flaggare” sulla piattaforma la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l’azienda dichiara di avere copia del contratto in azienda. Solo con successivi eventuali controlli la ADM e il MIMS potranno eventualmente svolgere accertamenti sulla correttezza e coerenza dei documenti contrattuali (data certa, trasmissioni pec o altro elemento che ne “certifichi” l’esistenza).

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SCOPERTA FRODE FISCALE: UNA RIFLESSIONE SUI BENEFICIARI. L’ULTIMA? NO UNA DELLE TANTE.
Leggiamo la notizia ed esprimiamo, se vera, il nostro pensiero.
Pare che la Guardia di Finanza abbia scoperto a Vicenza una frode fiscale e contributiva commessa da un’impresa di autotrasporto, unitamente ad altri reati di natura tributaria. Sembra che l’evasione sia stata di oltre 11/12 milioni di euro. Purtroppo non è, e non sarà, l’ultimo caso di macerie materiali e morali a cui assistiamo nell’autotrasporto, ma il nostro compito è sempre quello di capire gli effetti di questi fenomeni, la loro genesi, gli autori e soprattutto i beneficiari, diretti o indiretti, oltre ovviamente ai danneggiati.
È evidente che tra i danneggiati, oltre all’erario, ci sono le imprese di autotrasporto, almeno quelle che provano a resistere nella regolarità in un mercato sempre più difficile. Infatti per ammissione della stessa Guardia di Finanza “l’impresa ha potuto offrire tariffe di trasporto più basse di mercato, acquisendo importanti appalti anche da multinazionali”. E qui veniamo al punto dei beneficiari: è possibile che chi commissiona i trasporti a queste imprese non gli viene recapitata una notifica di complicità ? La corresponsabilità da soggettiva deve trasformarsi in oggettiva ? Con tutti gli strumenti normativi (scritti male ed inefficaci, ma esistenti) e soprattutto con quelli informatici e telematici non si riesce ad impedire il fatto che un’impresa di autotrasporto per sopravvivere in questa giungla deve inventarsi i draghi?
Noi attapirati!

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PROROGA RIDUZIONE ALLA FONTE DELLE ACCISEÈ stata ulteriormente prorogata, fino al 20 settembre 2022, la riduzione alla fonte di 25 centesimi al litro di accise per l’acquisto di benzina, gasolio e GPL, nonché l’azzeramento dell’accisa e la riduzione delle aliquote IVA dal 22 al 5 per cento sul GPL usato come carburante (in precedenza la misura era stata prevista fino al 21 agosto dal DM MEF-MITE 19.7.2022).Così come avvenuto con i provvedimenti precedenti, il decreto proroga fino al medesimo termine del 20 settembre la sospensione dell’aliquota dell’accisa sul gasolio professionale; pertanto continuerà a non essere consentito fino a quella data l’ordinario recupero delle accise sotto forma di credito d’imposta per i veicoli per trasporto di merci di peso superiore a 7,5 tonnellate e di categoria ecologica Euro 5 e superiori.Ormai le imprese di autotrasporto si trovano nella tragica circostanza finanziaria di non poter recuperare le accise (21,4 cent/litro) per oltre 6 mesi, superando abbondantemente il beneficio del credito d’imposta del 28% che peraltro sarà disponibile verso la fine di settembre.Il paradosso è che da un lato i committenti stanno già chiedendo, facendo riferimento al credito di imposta del 28 %, riduzioni tariffarie (anche se in realtà le Imprese di Autotrasporto devono ancora presentare domanda e la compensazione chissà quando sarà realmente fruibile !Dall’altro la verità nuda e cruda che dal Settembre 22 l’Autotrasporto, salvo la reintroduzione del rimborso accise trimestrale, pagherà il gasolio a prezzo pieno !!Non ci sono parole.Politiciiiii occhio che settembre è vicino.Dal palazzo è tutto, a voi regia!https://m.cronachepicene.it/…/caro-carburanti…/357695/

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PARTO DEL DECRETO DIRETTORIALE relativo alla distribuzione del fondo dei 470 milioni di euro.

Anticipiamo che l’Agenzia delle Dogane ha inviato una convocazione, per il prossimo 4 agosto, per chiedere contributi e proposte operativi. Questa convocazione se da un lato indica richiesta di pareri, proposte e contributi, dall’altro, secondo me, potrebbe significare che anche loro sono in alto mare e le soluzioni di la da venire. Le nostre segreteria sono a disposizione per “assistere” coloro che ne faranno richiesta. Il testo del Decreto direttoriale è a disposizione qui sotto.

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SAUNA FINLANDESE? NO CABINA DEL CAMION!!!
IN CABINA FA CALDO? SPEGNETE I MOTORI O SARETE MULTATI PESANTEMENTE. NON SIAMO SU SCHERZI A PARTE, MA NELLA REALTA’!
Non so se la logica spesso sia logica o solo un mezzo per prevedere, in eccezionalità, della stupidaggini che arrecano danni alla utenza.
Camionisti, a quasi cinquanta gradi in cabina, multati perché fermi in sosta con aria condizio0nata accesa. Vivere la cabina di un camion non è sport e neppure un resort con spa compresa nel prezzo, ma necessità di agevolare la vita del camionista che permette di approvvigionare la collettività di ogni bene.
E’ accaduto ed accade che i mezzi di controllo sulle strade (piazzali di sosta attrezzate sempre meno presenti) multino coloro che, onde evitare di sciogliersi al caldo eccezionale, cercano refrigerio con l’unico mezzo che hanno, aria fresca in cabina.
Sopravvivere in cabina a 50 gradi compromette anche un riposo, per altro obbligato dopo le ore di guida, e soprattutto mina la sicurezza sulle strade per stress.
Mi consta che nell’edilizia, quando la temperatura supera i 35 gradi, ci si mette al riparo tornando a casa.
Sarebbe opportuno, in presenza di una norma non al passo delle eccezionalità, che si considerino dei fattori particolari come il “caldissimo” attuale. Questa è logica non l’applicazione tout court della legge.
A tutto questo si aggiungono anche i tempi per carico o scarico non remunerati, pertanto, con una logica “fai da te” un autista prova a sopravvivere al rischio dello scioglimento del corpo. Allora cari colleghi spegnete il motore, andate in albergo ed attendete, al fresco, che qualcuno vada a scaricarsi i camion.
Un appello: voi che studiate per produrre norme, volete applicare anche il principio del buon senso ogni tanto?
Una certezza: PRIMA TRAS si mette a disposizione per predisporre e depositare gratuitamente i ricorsi alle multe.

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TRA INCERTEZZE, TRANSUMANZE E SOTTILI SPERANZE!!!Accordi di governo non mantenuti, sospensione dal 20 marzo scorso del recupero di accise, mancanza di sostegni statali svaniti seppur garantiti, poi ripresentati con il click day, creano buchi economici che rischiano di mettere in ginocchio la categoria degli autotrasportatori. Ma gli associati di Prima Tras non si arrendono e, dopo aver proclamato e rinviato responsabilmente lo sciopero nazionale, affrontano la crisi di governo cercando soluzioni propositive mediante confronti già iniziati con le “forze politiche” di buona volontà. Occhio perchè Settembre ed ottobre arrivano presto……….Una raccomandazione: capisco che il periodo è più meno simile, ma la “transumanza” fatela fare a chi è capace e deve farla e soprattutto non illudetevi, perchè non alzeremo “bandiera bianca” e se sarà necessario saremo di nuovo in trincea indipendentemente dal colore del Governo al momento!!!