Home 2015 Settembre
News

Il Comitato Centrale nella seduta del 29 settembre ha deciso di prorogare di altri 45 giorni il termine del 1 ottobre (domani) per consentire ai committenti di verificare la regolarità delle imprese di trasporto.

Una manovra non molto chiara, sembra che alcune associazioni abbiano voluto questo slittamento di date per poter allineare i dati del ilportaledellautomobilista con quelli delle banche dati (INPS, INAIL, CCIAA, ANIA, ecc…),  ma è sembrata più una manovra diversiva che un reale problema, le aziende che abbiamo contattato, risultano perfettamente in linea con i dati in loro possesso, quindi sanno già se sono regolari o irregolari.

Tanto per dirla in due parole, forse forse qualche associazione di categoria vuole difendere i committenti?

Irregolari avete altri 45 giorni, poi “forse” tutto finisce!!!

 

News

Dal 18 ottobre entrerà in vigore il provvedimento per la cosiddetta “dematerializzazione dei contrassegni assicurativi RcAuto”. È quanto specificato dal Ministero dello Sviluppo Economico che ha altresì indicato in due anni il termine ultimo di attuazione. Entro ottobre 2015, dunque, tutti i veicoli non avranno più l’obbligo di esporre il contrassegno cartaceo RcAuto. L’obiettivo, si legge in una nota del MISE, è quello di “ridurre le frodi, contrastando la contraffazione dei contrassegni cartacei e l’evasione dell’obbligo assicurativo, tramite la sostituzione dei contrassegni attuali con controlli incrociati telematici tra le banche dati delle targhe dei veicoli e quelle delle polizze assicurative”.

Il Presidente del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazioni, Claudio Demozzi, è intervenuto sulla questione ribadendo che lo SNA “vigilerà affinché questa novità, da tempo annunciata ed alla quale da tempo le Compagnie stanno lavorando, non si traduca in uno strumento di disintermediazione. Il Sindacato – ha aggiunto Demozzi – è intenzionato a condividere la bontà dell’iniziativa legislativa se questa servirà ad evitare la diffusione dell’evasione assicurativa RcAuto, ma non concederà nulla alle Imprese se queste cercheranno di utilizzare la dematerializzazione del contrassegno per ridimensionare la centralità dell’agenzia nel servizio RcAuto in Italia”. Il timore espresso da più parti è, infatti, che le Compagnie possano avvalersi di un sacrosanto principio (quello di contrastare l’evasione dell’obbligo della copertura Rc Auto) per tentare di accelerare ad esempio sul fronte della vendita telematica delle polizze, relegando di fatto gli Agenti ad un ruolo del tutto marginale.

fonte snachannel.it 

News

I semafori con dispositivi count down (che cioè variano il ciclo semaforico in relazione alla velocità di percorrenza dei veicoli) “devono essere sottoposti a procedura di approvazione”. Poiché però non è stato ancora emesso il decreto ministeriale, non sono ancora stati omologati e pertanto, “nelle more di futuri procedimenti di omologazione, non è possibile installare i dispositivi stessi”.

Con questo parere (n. 3805/2015) il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha praticamente bloccato la possibilità di posizionare i cosiddetti “semafori laser” su tutto il territorio italiano. Nel parere si legge anche che “non è possibile installare dispositivi che variano il ciclo semaforico in relazione alla velocità di percorrenza dei veicoli, non essendo tali sistemi previsti dalle attuali norme” e che i dispositivi count down “non devono interferire con alcun congegno di controllo delle infrazioni al semaforo, né con il semaforo rosso”.

Le associazioni di consumatori si sono già attivate per chiedere il rimborso della sanzione a tutti gli utenti della strada che erano stati multati con semafori attivati dal rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo, rimborso possibile con ricorso al Prefetto entro 60 giorni dal ricevimento della multa, allegando il parere del ministero e chiedendo l’annullamento della multa. L’Unione Nazionale Consumatori ha inoltre chiesto al ministero e ai Prefetti che vengano restituiti i punti della patente e che i Comuni annullino le multe con un provvedimento di autotutela, per non costringere i multati a presentare migliaia di ricorsi. Infine i consumatori chiedono anche la rimozione di tutti quei semafori che fanno scattare il rosso quando si supera una certa velocità “e di cui ormai l’Italia è piena. Una pratica – ha commentato il presidente dell’UNC, Massimiliano Dona – non solo illegale, ma pericolosissima. Se un automobilista incosciente va troppo forte, facendo scattare apposta il rosso si corre il rischio che il veicolo non riesca a fermarsi in tempo, prima dell’incrocio, aumentando la possibilità di incidenti”.

fonte uominietrasporti

News

Obbligavano gli autisti a turni di lavoro massacranti, facendo loro utilizzare due fogli di registrazione del cronotachigrafo per aggirare le normative sui tempi di guida. È la principale accusa per la quale sono stati arrestati dalla Polizia Giudiziaria della Polstrada di Vercelli i tre titolari di un’impresa di trasporti, con sede legale in provincia di Torino ma operativa a Villanova Monferrato (Alessandria),

Ai titolari dell’azienda, oltre al reato di estorsione nei confronti dei conducenti, è stata contestata anche la violenza privata e il falso, per avere indotto in errore la  Polizia Stradale esibendo falsi moduli di controllo delle assenze, evitando così di pagare le multe prescritte dal Codice della Strada.

L’operazione, denominata “No Limits” e durata circa 2 anni, è partita da una segnalazione anonima, a seguito della quale sono stati predisposti controlli stradali, che hanno portato all’identificazione di alcuni veicoli dell’impresa, e servizi di appostamento e pedinamento. Da questi è emerso che gli autisti svolgevano di fatto un’attività di guida giornaliera di oltre 15 ore continuative. In più si è scoperto che su tutto il territorio nazionale erano state emessecontravvenzioni nei confronti dell’impresa di trasporti in questione per violazioni connesse alsuperamento dei tempi di guida giornalieri e per l’inefficienza di dispositivi presenti sui veicoli aziendali.

Inoltre, ben 11 autisti dell’impresa di trasporti hanno confermato che le numerose ore di guida erano imposte dai titolari dell’impresa dietro minaccia di un ingiusto licenziamento e che, in alcune occasioni, venivano costretti, sempre dietro minacce, alla compilazione di due fogli di registrazione: il primo riportava i propri dati anagrafici ma, al raggiungimento delle ore massime di guida consentite, veniva sostituito con il secondo, con dati di ex autisti dell’impresa oppure di dipendenti in ferie.

Un ex autista dell’impresa, informato delle indagini in corso, si è poi presentato spontaneamente negli uffici della Polstrada, presentando una denuncia nei confronti degli ex datori di lavoro che lo avevano licenziato dopo che si era ribellato alle massacranti condizioni lavorative imposte.

La perquisizione delle sedi dell’impresa di trasporti chiariva ulteriormente le gravissime condizioni lavorative a cui gli autisti erano costretti a sottostare. Tra i vari documenti custoditi negli uffici si sono trovate per esempio false certificazioni di lavori di riparazione ai veicoli dell’impresa, che versavano in pessime condizioni d’uso e con vari problemi all’impianto frenante (la documentazione era intestata a una vecchia officina meccanica di proprietà di uno dei titolari, cessata da diversi anni).

Non possiamo che applaudire a iniziative come l’operazione della Polizia di Vercelli. È interesse primario delle aziende oneste e rispettose delle leggi che il diffuso fenomeno del superamento dei tempi di guida giornalieri e dello sfruttamento dell’attività lavorativa vengano duramente contrastati. In altri termini, come sottolineato dalla Polstrada, “le imprese di trasporto irregolari non devono godere del notevole vantaggio competitivo rappresentato dalla riduzione dei costi fissi aziendali” e “i conducenti vanno tutelati retribuendoli per il lavoro effettivamente svolto, senza aumento di rischi stradali”.

fonte uominietrasporti

News

Nell’ambito dell’attività di contrasto alle frodi nel settore dell’agevolazione fiscale sul gasolio utilizzato nell’attività di autotrasporto merci, disciplinata dal D.P.R. 277/2000, a seguito di un’analisi dei rischi locale e di un’articolata attività di verifica condotta anche con l’ausilio delle banche dati di altri Uffici (PRA, Provincia), i funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Roma 1 in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale di Rieti hanno accertato una frode perpetrata da una società di autotrasporto attraverso indebite compensazioni di crediti inesistenti con modello F24 (codice tributo 6740) per un importo complessivo pari a circa 180.000 euro.

In dettaglio, nel periodo dal 2010 al 2014, al fine dell’ottenimento del beneficio fiscale di cui sopra, un operatore del settore ha dichiarato di avere utilizzato gasolio per il rifornimento di numerosi autoveicoli impiegati nell’attività di autotrasporto merci in conto proprio i quali, nel corso delle operazioni di verifica, sono tuttavia risultati non essere nella sua disponibilità. Il legale rappresentante della società è stato denunciato alla competente Procura della Repubblica di Rieti.

fonte il giornale di Rieti

News

Dal 16 settembre 2015 le spese per notifica dei verbali passano da € 11,86 ad € 15,23 con un incremento di ben € 3,37 pari al 28% di aumento.

L’aumento è giustificato dal fatto che le Poste Italiane, che anticipano per conto della Polizia Stradale le spese di notifica, per un aggiornamento dell’hardware e  software di gestione.

Il problema nasce non tanto per il singolo utente che si vede recapitare un verbale ogni 1- o 2 anni a casa, ma chi invece sta sulla strada tutti i giorni e il rischio di incorrere in sanzioni è sempre più alto, un aumento così elevato mi sembra esagerato, specialmente quando, invece di recapitare un solo verbale cumulativo, ne vengono fatti 23 con relativi addebiti di spese notifica.

Siamo alle solite, appena servono dei soldini per coprire qualche buco si interviene sempre dove è più facile colpire, vedi aumento gasolio, (chi può fare a meno del gasolio?), oppure aumento delle tariffe elettriche (chi può fare a meno dell’Energia elettrica?)… ecc. ecc.

Intanto mi torna in mente Totò… “E io pago!!!”

News

L’ex presidente della Banca Piceno Truentina Gino Gasparetti è stato condannato a due anni e due mesi di reclusione dal tribunae di Teramo per usura bancaria.

Tassi applicati fin dall’accensione dei conti correnti, secondo la Procura, tassi usurai riconosciuti dagli stessi giudici del Tribunale di Teramo che hanno condannato a due anni e due mesi, e settemila euro di multa per usura, l’ex presidente e legale rappresentante della Banca Piceno Truentina Gino Gasparretti (condannato per due capi d’accusa e assolto da un terzo), mentre ha assolto per non aver commesso il fatto l’attuale presidente e legale rappresentante della banca, Aldo Mattioli, e l’allora direttore della filiale di Torano, dove l’azienda aveva acceso i conti correnti in questione, Adriano Passaretti.

Il pm, Stefano Giovagnoni, aveva chiesto la condanna per tutti gli imputati. L’inchiesta parte da una delle tante denunce per usura bancaria che arrivano ogni anno sul tavolo della Procura, con gli imprenditori interessati (soci di una cooperativa agricola) costituitisi parte civile e usciti dal processo dopo la decisione della banca di liquidarli. A rappresentarli l’avvocato Alessio Orsini di Ascoli Piceno, il cui studio si occupa di usura bancaria, che ha confermato come “si tratti della prima condanna in Italia, in sede penale, per usura bancaria”.

fonte corriereadriatico.it 

News

Tra le  novità fiscali contenute nella Legge Europea si segnalano le modifiche relative alla non imponibilità Iva dei servizi accessori alle importazioni di merci di modico valore e il trattamento delle operazioni intracomunitarie nel caso di beni spediti o trasportati nello Stato Ue o extracomunitario a seguito di lavori.

La L. 115/2015 pubblicata in G.U. n. 178 del 03/08/2015 ha dettato alcune disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.

In materia fiscale si segnalano le modifiche relative alla non imponibilità Iva dei servizi accessori alle importazioni di merci di modico valore e il trattamento delle operazioni intracomunitarie nel caso di beni spediti o trasportati nello Stato Ue o extracomunitario a seguito di lavori.

  1. Servizi accessori alle spedizioni di modico valore e Operazione non imponibile Iva.

La modifica normativa ha chiuso la procedura d’infrazione risalente al 2008 relativa alla non imponibilità Iva dei servizi accessori relativi alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile .

Infatti, l’aggiunta del numero 4-bis, al co. 1 dell’art. 9 del DPR 633/1972 ha reso non imponibili Iva, trattandosi di servizi internazionali o ad esso connessi, i servizi accessori relativi alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile di cui alle direttive 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, e 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, sempreché i corrispettivi dei servizi  accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile dei beni in importazione ai sensi dell’articolo 69 del presente decreto e ancorché la medesima non sia stata assoggettata all’imposta.

Con regolamento adottato con decreto del MEF si provvederà a modificare le disposizione, in tema di franchigie fiscali, del decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1997, n. 489, con le quali si stabilisce che, nel caso di applicazione della franchigia alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore, sono ammessi all’esenzione dai diritti doganali anche i relativi servizi accessori indipendentemente dal loro ammontare.

Il DM economia n. 489 del 05/12/1997 stabilisce che sono ammesse all’esenzione dai diritti doganali le merci il cui  valore  intrinseco  non  eccede € 22  per spedizione.

Il Regolamento (CE) n. 274 del 17/03/2008 di modifica del regolamento (CEE) n. 918/83 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, ha aumento il valore della franchigia a € 150,00. Tale misura è stata confermata dall’art. 23 del Regolamento (CE) n. 1186 del 16/09/2009 che al CAPO V tratta delle spedizioni di valore trascurabile. I beni esclusi dalla franchigia sono indicati nell’art. 24 del Regolamento n. 1186/2009 e sono i prodotti alcolici, i profumi e l’acqua da toletta e i tabacchi e prodotti da tabacchi.

Da quanto esposto emerge un diverso trattamento impositivo per l’Iva e i dazi doganali delle merci in importazione di valore trascurabile e cioè che mentre la franchigia Iva rimane ferma a € 22,00, quella dei diritti doganali è di € 150,00. Le esenzioni si riflettono anche sui servizi accessori come ad esempio le spese di trasporto.

  1. Operazioni comunitarie di acquisto e cessione.

L’articolo 13, della L. 115/2015, modifica il D.L. 331/1993, nella parte che riguarda gli acquisti intracomunitari e le cessioni intracomunitari non imponibili, al fine di definire una procedura di preinfrazione (Caso EU Pilot 6286/14/TAXUD), onde evitare divergenze di applicazione tra gli Stati Ue in merito alla determinazione del luogo di imposizione.

In particolare, la lettera a), dell’art. 13, della Legge europea 2014, ha modificato l’art. 38, comma 5, lettera a), del D.L. 331/1993, per ciò che attiene all’indicazione delle operazioni che non costituiscono acquisti intracomunitari specificando che l’introduzione in Italia di beni oggetto di perizie, di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali non è considerata acquisto intracomunitario solo nel caso in cui tali beni siano successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo Iva, nello Stato membro di provenienza dei beni medesimi.

La modifica normativa ha invece eliminato la previsione in base alla quale tali trasferimenti non si considerano acquisti intracomunitari anche nel caso in cui i beni siano trasportati o spediti per conto del committente in altro Stato membro ovvero fuori del territorio dell’Unione europea.

La lettera b), dell’art. 3, della L. 115/2015, modifica l’art. 41, co. 3, del D.L. 331/1993, con riferimento alla definizione delle cessioni di beni intracomunitarie non imponibili in Italia, stabilendo che i trasferimenti in altro Stato membro di beni i quali siano oggetto di perizie, di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali non sono considerate cessioni intracomunitarie non imponibili solo qualora i predetti beni siano in seguito trasportati o spediti in Italia al committente soggetto passivo Iva. In virtù di tale modifica, vengono considerate cessioni intracomunitarie non imponibili anche i casi in cui i beni siano poi trasportati o spediti per conto del committente in altro Stato Ue o extracomunitario.

Tali modifiche hanno l’obiettivo di superare i rilievi avanzati in sede europea per non conformità della nostra normativa all’articolo 17, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2006/112/UE, la quale stabilisce che non si considerano trasferimenti a destinazione di altro Stato membro i beni trasportati in altro Stato per l’esecuzione di perizie o lavori che siano rispediti al soggetto passivo nello Stato membro di origine.

La finalità della modifica è quella di escludere dal regime delle cessioni intracomunitarie le sole movimentazioni di beni effettuate non ai fini del consumo finale del bene in tale Stato membro, bensì in vista dell’esecuzione di un’operazione di trasformazione del bene stesso, seguita dalla sua rispedizione nello Stato membro di origine.

fonte fisco e tasse