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Noi lo avevamo detto 3 anni fa con una lettera aperta agli uffici scolastici provinciali così come lo avevamo detto anche alle diocesi. Riportiamo un dato importante nel mese di marzo gli agenti della sezione Polizia stradale di Viterbo sono stati quotidianamente impegnati in controlli mirati degli autobus Gt che vengono utilizzati dai vari istituti e scuole provinciali per effettuare le visite d’istruzione, a seguito del protocollo di collaborazione sottoscritto nel corso del 2015, rinnovato anche quest’anno, dal dipartimento della Polstrada – servizio polizia stradale e il Miur. Sono stati 39 i pullman controllati dalla Polstrada a marzo, più di uno al giorno, per un totale di circa 2.200 studenti in viaggio e più di 100 docenti come accompagnatori.

Tali verifiche hanno accertato, nel periodo in questione, ben 10 violazioni a carico degli autisti e delle ditte da cui dipendono: in un paio di casi gli agenti intervenuti hanno riscontrato gomme lisce e, pertanto, la partenza della gita è stata rinviata finché non è arrivato un nuovo mezzo in perfetta regola. Altre situazioni, invece, hanno visto carenze nei sistemi di sicurezza, come gli estintori non revisionati o i martelletti per infrangere il vetro non presenti in numero sufficiente. O ancora, il mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo da parte del conducente, con l’obbligo di farsi sostituire da altro autista qualificato, facendo, così, ritardare la partenza del viaggio d’istruzione. In altre situazioni, poi, si è constatata la scadenza della CQC, carta di qualificazione del conducente e della revisione del mezzo.

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Tempo di formazione sul cronotachigrafo, ma parliamo di formazione seria, non di quella che serve solo per ottenere un semplice attestato, di docenti veramente preparati in questo campo non ce ne sono molti.

L’organizzazione del lavoro è molto importante, anzi fondamentale, sia per evitare sprechi inutili per le aziende, quindi aumenti di costi, che sono dovuti principalmente a sanzioni per la non conoscenza sul funzionamento del  cronotachigrafo, sia, questa seconda avviene troppo spesso, al voler trovare sempre un modo per raggirare le regole, in particolare l’utilizzo di apparecchiature e/o strumenti che violano le norme sulle ore di guida e riposo, tutto a vantaggio della committenza, che pur se non scritto “obbliga” l’azienda di trasporto a non rispettare le regole stabilite.

Oggi chi rischia veramente sono 3 figure:

  • L’autista (trasgressore) che rischia oltre ai punti sulla patente, la sospensione anche una denuncia penale (in alcuni casi);
  • L’azienda di trasporto che in caso di controllo e malaorganizzazione del lavoro ha delle sanzioni molto pesanti;
  • Il gestore dei trasporti che in caso di troppe sanzioni rischia la propria onorabilità, con sospensioni da 3 mesi fino ai 2 anni per riabilitarsi.

E’ giunta l’ora di capire cosa si può fare e cosa non si può fare con il cronotachigrafo, dove si può derogare e dove no.

Un buon 95% dei conducenti, hanno subìto, il cronotachigrafo e le norme che lo regolano, perchè nessuno nel tempo li ha formati ed ognuno si è costruito il proprio cronotachigrafo con le proprie regole, creando una specie di puzzle, una parte per sentito dire dai colleghi, una parte presa da internet (molto pericolosa), una parte fatta di “estro personale” (pericolosissima, sanzione sicura al 99%), una parte…e chi più ne ha più ne metta.

Nei corsi di formazione organizzati spesso ci si sente dire: “ogni volta che inserisco la carta tachigrafica, mi viene un colpo al cuore, perchè nessuno mi ha detto cosa fare e quando chiedo spiegazioni ottengo sempre risposte diverse e controverse”.

Ora ci siamo, una volta per tutte i conducenti potranno finalmente avere una giusta formazione che li aiuti a capire e soprattutto a non aver più paura del cronotachigrafo.

Contattaci per informazioni e preventivi sui corsi di formazione erogati da Ente autorizzato e da docenti professionali, molto preparati in particolare sulla casistica, che è davvero molto ampia.

Siamo presenti su tutto il territorio nazionale

 

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La Corte Costituzionale ha stabilito con la sentenza 69/2017 del 7 aprile 2017 che l‘Autorità di Regolazione dei Trasporti non può obbligare a pagare il contributo annuale ai settori su cui non esercita funzione istituzionale.

Nella sentenza, i giudici costituzionali chiariscono che l’Autorità dei Trasporti può chiedere il pagamento del contributo solamente ai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, che sono i settori nei quali l’Autorità ha competenza e per i quali ha concretamente esercitato le sue funzioni di regolazione. Tra queste non rientrano l’autotrasporto e la logistica.
In particolare, la sentenza afferma che “a platea degli obbligati non è individuata, come ritiene il rimettente, dal mero riferimento a un’ampia, quanto indefinita, nozione di ‘mercato dei trasporti’ (e dei ‘servizi accessori’); al contrario, deve ritenersi che includa solo coloro che svolgono attività nei confronti delle quali l’ART ha concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali, come del resto ha ritenuto anche il Consiglio di Stato in fase cautelare (Consiglio di Stato, quarta sezione, ordinanza 29 gennaio 2016, n. 312)”.
Questa sentenza permette al Tar del Piemonte (che aveva chiesto l’intervento della Corte Costituzionale) di deliberare sul ricorso contro il pagamento presentato da associazioni e imprese del trasporto per il 2014 e il 2015.

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Dopo la Francia, i paesi bassi, il Belgio e la Germania, ora anche la Gran Bretagna vuole applicare come si deve le norme che proibiscano agli autisti di veicoli industriali di svolgere il lungo riposo settimanale in cabina.
La associazione degli autotrasportatori ha chiesto di multare il riposo lungo in cabina con una sanzione di circa 300 sterline. Normativa che a breve sarà applicata anche in Germania. Secondo alcuni, sarebbe un ottimo provvedimento per contrastare il dumping sociale degli autisti, così la Gran Bretagna chiede alla Commissione Europea di schierarsi apertamente in tal proposito.

Gli autisti e le annesse associazioni, chiedono che il riposo lungo debba essere fatto in alberghi, o comunque edifici veri e proprio, dotati di servizi igienici e tutti i comfort necessari, così come la possibilità di avere almeno dei pasti caldi.

La questione è stata sollevata dal fatto che in Gran Bretagna, soprattutto nei fine settimana, le aree di sosta sono occupate in grandissima parte da veicoli stranieri che trascorrono il riposo settimanale di 45 ore nelle varie aree di sosta.
Questo accade perché in Francia, Belgio e Paesi Bassi non è possibile, in questi Paesi, chiunque incorra in questa pratica è soggetto a pesanti multe. Così, ora la situazione potrebbe cambiare anche nel Regno Unito e la sanzione sarebbe di circa 300 sterline.

 

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Viste le numerosissime richieste pervenuteci dagli operatori del settore dell’autotrasporto professionale, con questo post cercheremo di spiegare la funzione “OUT OF SCOPE”, in modo semplice, sintetico ma completo…

Le ultime Circolari Ministeriali sull’argomento hanno precisato che l’attività di guida svolta nelle aree private deve essere registrata manualmente su dei dischi per gli apparecchi cronotachigrafo analogico, mentre per gli apparecchi digitali deve essere utilizzata l’opzione “OUT OF SCOPE”. La funzione OUT del tachigrafo digitale non è obbligatoria, ma è facoltativa, ribadito che in area privata non si applicano le disposizioni del regolamento CE 561/2006 sui tempi di guida e pausa. Ciò vuol dire che in queste aree, ad esempio, non vanno conteggiate le ore di guida effettuate.
Di contro, se l’autista svolge l’attività di guida ne deriva che sta svolgendo attività lavorativa.
Giova precisare che:
• L’autista impegnato in attività lavorativa non può essere considerato in riposo dal punto di vista dell’attività cronotachigrafica;
• L’attività lavorativa in area privata va documentata per consentire le verifiche relative al rispetto dell’orario di lavoro (NON, quindi, di guida, riposo, etc. ai sensi del Reg. CE 561/2006).
Quindi:
• Se durante il movimento del mezzo in area privata è a bordo alla guida l’autista, questi deve tenere inserita la sua smartcard e impostare lo stato del cronotachigrafo in OUT;
• Se durante il movimento del mezzo in area privata è a bordo alla guida un’altra persona (un addetto del terminal o del cantiere ad esempio) questi dovrà inserire la propria carta se ne è in possesso, utilizzando il cronotachigrafo sempre in modalità OUT;
• Se durante il movimento del mezzo in area privata è a bordo alla guida un’altra persona non munita di smartcard (in area privata, va ricordato, può guidare anche una persona priva di patente), questi guiderà senza smartcard inserita nel cronotachigrafo ma dovrà ASSOLUTAMENTE avere l’accortezza di impostare lo stato del cronotachigrafo in modalità OUT. Verrà registrata l’anomalia di “Guida Senza Carta”, ma risulterà che è avvenuta in area privata. Si suggerisce di annotare su scontrino l’evento (almeno il luogo e, se possibile, l’ addetto che ha guidato il veicolo).
L’autista che torna a bordo dopo che il veicolo ha circolato in area privata e in modalità OUT, avendolo affidato a terzi, reinserirà la sua smartcard e memorizzerà il periodo di riposo o disponibilità prima di partire.
Si fa notare che:
• Estraendo la smartcard dal cronotachigrafo mentre è attiva la funzione OUT, quest’ultima si disattiva e il cronotachigrafo torna in modalità standard;
• Inserendo una smartcard nel cronotachigrafo mentre è attiva la funzione OUT, quest’ultima si disattiva e il cronotachigrafo torna in modalità standard;
• Tutti gli inserimenti/estrazioni di smartcard durante la funzione OUT richiedono di reimpostare nuovamente tale funzione se si rimane in area privata.
Le fonti normative a cui fare riferimento per quanto sopra sono le seguenti:
1. Reg. CE 561/2006 e successivi : tempi di guida, pausa, riposo e loro deroghe e casi particolari
2. Reg. CE 3821/1985 e successivi : specifiche tecniche dell’apparato cronotachigrafico
3. Direttiva 2002/15/CE recepita con D.Lgs. 234/2007 e successive: orario di lavoro
4. Circ.Min Interno 300/A/6262/11/111/20/3 del 22/07/2011 e Circ.Min. Trasporti 17598 del 22/07/2011: campo di applicazione Reg.CE 561/2006 in area privata e obbligo del conducente di utilizzare la carta autista.
5. Circ.Min.Lavoro 37/0002140/MA007.A001 del 05/10/2011 : ribadisce quanto precisato dai Min. dell’Interno e dei Trasporti.

Esempi:

• Situazione 1: Il conducente entra in un cantiere all’interno del quale consegnerà il mezzo ad un addetto dell’impresa edile. Durante la permanenza in cantiere il conducente riposerà essendo presente un’area adatta.
– L’autista entra in cantiere (area privata) e:
Ferma il mezzo
Possibilmente stampa uno scontrino della sua attività giornaliera per annotarvi sul retro l’inizio dell’attività in area privata (specificando il luogo e/o il nome del cantiere) e precisando che il mezzo viene consegnato ad un addetto del posto (se possibile meglio indicare il nominativo).
Estrae la sua smartcard dal cronotachigrafo
Mette il cronotachigrafo in OUT
Consegna il mezzo all’addetto del posto
– L’autista ha la sua smartcard con se e va ad effettuare il suo riposo nell’area dedicata
– Il mezzo viene utilizzato all’interno dell’area privata (cantiere) e spostato dall’addetto del posto che non ha smartcard, per cui il cronotachigrafo registrerà l’anomalia “Guida senza carta” durante gli spostamenti, ma il tachigrafo rimane sempre in OUT.
– Il mezzo viene riconsegnato all’autista che:
Inserisce la sua smartcard (l’OUT si disattiva automaticamente appena inserita la smartcard)
Memorizza manualmente nella sua smartcard l’attività di riposo che ha effettuato mentre il mezzo circolava all’interno dell’area privata (cantiere). In pratica, dopo l’inserimento della smartcard, dovrà rispondere “SI” alla richiesta “entrata aggiungi” in modo da memorizzare manualmente l’attività di riposo effettuata mentre la sua smartcard non era inserita nel cronotachigrafo.
Esce dall’area privata (verificare sempre l’OUT sia effettivamente disattivato) e riprende il suo viaggio.

• Situazione 2 : il conducente entra in un’area di carico/scarico privata all’interno della quale caricherà delle merci. Dovrà spostare più volte il mezzo quando il responsabile del terminal lo chiamerà a mano a mano che le varie partite di merci sono pronte. Durante l’attesa in piazzale cercherà di consumare almeno uno spezzone di pausa utile (15 minuti o più).
– L’autista entra in piazzale (area privata) e:
Ferma il mezzo
Attiva sul tachigrafo l’OUT, lasciando inserita la sua smartcard.
Spegne il mezzo verificando che il cronotachigrafo sia in stato “Riposo” (lettino) e si mette in attesa della chiamata per il carico.
– Ad ogni spostamento :
La pausa viene automaticamente interrotta. Va ricordato che anche l’accensione per la messa in moto interrompe la pausa (il cronotachigrafo va automaticamente in “Lavoro” identificato dal simbolo dei martelletti) a meno che (a mezzo fermo) non si intervenga manualmente per rimetterlo immediatamente in “Riposo” (lettino).
Dopo ogni spostamento il conducente avrà cura di rimettere il cronotachigrafo in “Riposo” (lettino)
– Terminate le operazioni di carico in piazzale:
L’autista disattiva l’OUT sul cronotachigrafo (da non dimenticare !!!)
Esce dall’area privata e riprende il suo viaggio.

 

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La Cassazione, con la sentenza n. 13937/2017 del 9 marzo (depositata il 22 marzo), conferma la rilevanza penale della manomissione del tachigrafo, giudicandola una rimozione delle tutele finalizzate alla sicurezza dei lavoratori, così come previsto dall’art. 437 codice penale.
E questo dimostra come si stia formando un orientamento preciso, che sicuramente finirà per influenzare le decisioni anche dei giudici ordinari.
Fino a oggi, infatti, la manomissione era molto spesso considerata un reato penale dalla polizia stradale, ma poi quando questa inviava gli atti alla magistratura, nella quasi totalità dei casi il giudice delle indagini preliminari concludeva per il non luogo a procedere in quanto non considerava il fatto in questione come un reato.
Anche nel caso sottoposto al giudizio della Cassazione era avvenuta una cosa analoga. Anche qui cioè il Gip di Asti aveva deciso per il non luogo a procedere in quanto la circostanza è già sanzionata dall’art. 179 codice della strada. In appello però il procuratore della Repubblica notava un evidente contraddizione in questa decisione: l’imputato, nel processo in questione, era il titolare di un’azienda di autotrasporto piemontese (Rosso srl), al quale in ogni caso non può applicarsi l’art. 179 cds.
La sanzione di questo articolo, infatti, colpisce esclusivamente chi «circola» o «il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto… che mette in circolazione» un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o con «cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante», punendoli anche se non sono autori della manomissione, a differenza della norma penale.
Ed è proprio questa una delle differenze con cui la Cassazione tiene distinte nella sentenza le due ipotesi: la sanzione da codice della strada e il reato penale.
Per la precisione il reato consiste semplicemente nel porre in pericolo, mediante l’alterazione di uno strumento, la sicurezza dei lavoratori, vale a dire i conducenti del veicolo o, come aggiunge la stessa Corte citando una precedente sentenza, «persone gravitanti attorno all’ambiente di lavoro» (Sez. 1, Sentenza n. 18168 del 20/01/2016), vale a dire nel nostro caso altri utenti della strada.
Se poi effettivamente si dovesse verificare un incidente, questa circostanza è considerata dalla legge come un’aggravante. Le finalità di tutela dell’art. 437 cod. pen. esprimono quindi una specificità propria, non sovrapponibile a quelle del codice della strada.
E quindi anche rispetto al caso in questione va ripetuto il processo, perché la decisione di non luogo a procedere era sbagliata. Infine, va segnalato che nel dispositivo della sentenza, oltre alla manomissione del tachigrafo, compare come ipotesi di rimozione di tutele finalizzate alla sicurezza sul lavoro, anche la manomissione del limitatore di velocità.
Quindi, anche questa dovrebbe essere considerato un reato penale.
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L’entrata in vigore delle nuove disposizioni per le revisioni dei veicoli, contenute nella circolare ministeriale Prot. RU 4791 del 27 febbraio 2017 è prorogata al 3 maggio 2017. Un avviso del direttore del CED della Motorizzazione, Alessandro Calchetti, fornisce come giustificazione della proroga (peraltro non la prima) il «fine di completare l’adeguamento delle procedure informatiche». La circolare Prot. RU 4791 della Direzione Generale per la Motorizzazione del MIT indica le procedure operative e informatiche da seguire per le revisioni dei veicoli oltre le 3,5 ton e gli autobus, che si aggiungono a quelle già attualmente in vigore.

Tra le novità principali si segnalano:

  • dichiarazione del proprietario del mezzo da riportare sul retro del foglio di prenotazione e presentare a revisione;
  • dichiarazione del titolare dell’officina che effettua la manutenzione del mezzo da riportare sul retro del foglio di prenotazione e presentare a revisione;
  • aumento dei tempi minimi per l’effettuazione di una revisione (con conseguenze sul numero di mezzi revisionabili nelle sedute in sede e fuori sede).

L’aspetto meno gradito alle associazioni e anzi fortemente criticato da Unatras, che l’ha posto nella piattaforma rivendicativa alla base delle manifestazioni dello scorso 18 marzo, riguarda la verifica preliminare da effettuare presso un’officina specializzata, i cui costi vanno sopportati dall’azienda di autotrasporto. Ricordiamo che, proprio per individuare una possibile mediazione tra gli interessi delle parti, il Comitato Centrale per l’Albo dell’autotrasporto, insieme con la direzione generale MOT del ministero dei Trasporti, ha convocato, per il prossimo 6 aprile, una riunione a cui sono state invitate anche le rappresentanze delle officine meccaniche.

fonte uominietrasporti 

in allegato la circolare e i relativi allegati

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In occasione della Giornata Mondiale della Salute (il 7 aprile), Wtransnet, la piattaforma di networking nel settore dei trasporti, ha analizzato insieme a un esperto biologo nutrizionista, il Dott. Mario Cestaro, quali sono i rischi per la salute che una vita sedentaria come quella del camionista comporta e quali accorgimenti si possono adottare per migliorare il proprio stile di vita.

Uno dei principali rischi è sicuramente rappresentato dall’obesità. Essa può portare a lombalgia (“mal di schiena”) e inoltre favorisce lo sviluppo dell’apnea notturna ostruttiva. Questa è un disturbo caratterizzato dall’eccessivo rilassamento dei muscoli della parte posteriore della gola, durante il sonno, con conseguente blocco del passaggio dell’aria (apnea). Il soggetto, non riuscendo a respirare, si sveglia in continuazione, con un conseguente peggioramento della qualità del sonno, sonnolenza e perdita di concentrazione durante il giorno, e incremento del rischio di incidenti stradali.

 E proprio la qualità del sonno, come rileva il Dott. Cestaro, rappresenta un fattore di rischio molto importante. Solitamente, infatti, il trasportatore tende a sacrificare il riposo del corpo e della mente: riduzione delle ore di sonno (spesso meno di 6 ore per notte), dormire in cabina di guida, guidare di notte, sono tutti fattori che peggiorano la qualità del sonno, contribuendo ad aumentare il rischio di incidenti.

Restando seduti al volante per molte ore, è facile comprendere quanto sia fondamentale la corretta postura da parte del camionista. Essa costituisce un aspetto importante in un’attività che prevede sollevamenti e spostamenti di carichi, rotazioni e flessioni del busto e dove vi sono molte vibrazioni in cabina durante la guida

Wtransnet ha poi chiesto al Dott. Cestaro alcuni consigli per ridurre questi rischi e prendersi cura del proprio corpo anche per chi è sempre in viaggio.

 Alimentazione:

È importante fare una colazione abbondante e di strutturare pranzi e cene in modo da limitare l’assunzione di alimenti ricchi in grassi ed evitare l’eccesso di carboidrati. E’ consigliato consumare, ogni 2 – 3 ore dalla colazione e dal pranzo, anche in assenza di fame, uno spuntino salubre, ad esempio di frutta secca o essiccata (che può essere conservata nella cabina di guida).

Postura:

La postura corretta consiste nel mantenere dritto il busto, tenendo scapole e bassa schiena appoggiate allo schienale. Evitare di incurvare il tronco in avanti, di stare troppo vicini al volante e di tenere bassa schiena e scapole lontani dallo schienale.

Sollevamento dei carichi:

È bene afferrare i carchi piegando le ginocchia, flettendo poco il busto, e tenendo il carico vicino al corpo. Trasportare i carichi a braccia distese e mantenendoli vicini al corpo e senza flettere la testa verso il basso. Evitare di ruotare il busto quando si stanno maneggiando dei carichi.

fonte wtrasnet