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Agenzia delle Entrate – reverse charge per pallet

Arriva una mini guida sull’estensione, a partire dall’1 gennaio 2015, del meccanismo di inversione contabile (reverse charge) nell’ambito dei settori edile ed energetico e della cessione dei bancali di legno (pallets) recuperati dopo il primo utilizzo. Con la circolare n. 14/E di oggi, infatti, l’Agenzia fornisce i primi chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2015 in materia di applicazione del meccanismo di assolvimento dell’Iva mediante inversione contabile. Nel documento di prassi, inoltre, vengono illustrate le novità in campo Iva per i settori interessati e forniti alcuni approfondimenti su reverse charge e particolari ambiti applicativi.

al punto 3 della circolare

ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE ALLE CESSIONI DI PALLETS RECUPERATI AI CICLI DI UTILIZZO SUCCESSIVI AL PRIMO

Come sopra anticipato, il comma 629, lettera d), dell’articolo 1 della legge di stabilità 2015, modificando l’articolo 74, comma 7, del DPR 633 del 1972, ha esteso, con decorrenza 1 gennaio 2015, il meccanismo dell’inversione contabile  alle cessioni di “bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo”. Sulla base del dato letterale della novella normativa di cui all’articolo 74, comma 7, del DPR 633 del 1972, che ha una evidente finalità antifrode, la condizione necessaria ai fini dell’applicazione del reverse charge alle cessioni di bancali in legno, è che questi ultimi siano pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo. A tal fine, non è richiesta – come nel caso dei rottami – la condizione che i beni in questione (pallets) siano inutilizzabili rispetto alla loro originaria destinazione se non attraverso una fase di lavorazione e trasformazione, essendo sufficiente, nel caso che qui interessa, che il pallet sia ceduto in un ciclo di utilizzo successivo al primo. Peraltro, si è dell’avviso che con la locuzione “cicli di utilizzo successivi al primo”, il Legislatore abbia voluto fare riferimento a tutte le fasi successive alla prima immissione in commercio del pallet nuovo. Ciò in quanto il bene – essendo normalmente sottoposto al trasporto, magazzinaggio, selezione, etc. – è di fatto un bene recuperato ad un ciclo di utilizzo successivo al primo. Conseguentemente, tutte le fasi di rivendita successive alla prima andranno assoggettate al regime dell’inversione contabile.

scarica a circolare completa Circolare n.14 del 27 marzo 2015

 

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