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Da tempo si parla di pericoli di infiltrazioni malavitose nel settore dell’autotrasporto perché quale settore migliore per “ lavare ” i soldi della malavita?

La criminalità inquina il già difficile  mondo del trasporto merci e non solo (esistono investimenti nei campi delle mense, pulizie, disinfezione, lavanderie industriali, pompe funebri, raccolta dei rifiuti, e settore sanitario)

Gli imprenditori onesti, si trovano ad operare  in un ambiente sempre più difficile per tanti ostacoli che una burocrazia malata impone a quanti non hanno protezioni forti alle spalle e devono soccombere ad un sistema malato.

Su questo problema tanti i forum, tanti gli incontri, tante le denunce, ma nulla di nuovo all’orizzonte se non qualche inchiesta e qualche arresto.

Uno dei settori dove si palesa una infiltrazione malavitosa è quello della filiera dell’agroalimentare. Tutto parte dai centri di smistamento ed ovvio che dentro un camion frigo si può trasportare di tutto.

I prezzi della frutta e verdura triplicano (+200 per cento) dall’agricoltore  alla tavola anche per effetto delle infiltrazioni nelle attività di autotrasporto, messe in luce da recenti operazioni delle forze dell’ordine.

Dove si triplica il prezzo finale dei prodotti, normalmente, si annida la sacca della malavita.

L’autotrasporto in Italia movimenta su gomma circa 85 per cento delle merci e la logistica la fa da padrona. .

Il volume d’affari delle agromafie, ovvero delle attività della criminalità organizzata nel solo settore agroalimentare, ammonta oggi – sottolinea la Coldiretti – a 12,5 miliardi di euro (il 5,6 per cento dell’intero business criminale).

Questo sistema inquina anche la produzione made in Italy mettendo a rischio la qualità e la sicurezza alimentare dei prodotti “spacciati” come Made in Italy, ma ottenuti in realtà con materie prime importate, speso di bassa qualità.

Ovviamente non svelo nessun segreto poiché chi deve sapere sa.

Il principio che “tutti i mali non vengono per nuocere” vale soprattutto per un settore che specie, nelle distorsioni e periodi particolari della nostra vita, ad esempio durante il trimestre del lockdown ha fatto fare affari d’oro alla malavita.  La  possibilità di movimentare merci e denaro senza la normale pressione dei controlli di polizia, che ha già lanciato l’allarme sull’interesse, per esempio, dei clan ad investire, per esempio nella produzione e distribuzione del cosiddetto “kit salvezza” composto da mascherine, gel igienizzante e guanti di lattice è concreto.

Tutto viene movimentato su camion quindi nelle filiera, l’autotrasporto è un elemento indispensabile e quando non c’è il gatto i topi……ballano.

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Il Decreto rilancio, ha messo a disposizione e potenziati una serie di aiuti a favore delle società di capitali esportatrici, le imprese hanno la possibilità di richiedere finanziamenti agevolati, su diverse linee di attività, con quote a fondo perduto che possono arrivare fino al 50%.

Inoltre, l’esenzione dalla prestazione delle garanzie da parte delle imprese richiedenti, che durerà fino al 31 Dicembre 2020, rende ancor più incentivante questo genere di aiuti, agevolando la procedura valutativa. Le aziende in breve tempo potranno ricevere materialmente il finanziamento.

Grazie a questa iniziativa, le imprese possono ottenere un finanziamento pari al 40% del patrimonio netto risultante dall’ultimo esercizio fino ad un massimo di € 800.000 alle seguenti condizioni :

  • Fino a 50% dell’importo a fondo perduto, fino ad un massimo di € 400.000
  • 50% con rimborso a tasso agevolato (durata 2 anni di preammortamento al tasso dello 0,86% e 4 anni di ammortamento al medesimo tasso o al tasso dello 0,086%)

La misura è rivolta alle società di capitali (Srl, Spa, SAPA) e prevede, come criteri di ammissibilità, un fatturato export medio pari almeno al 20% rispetto a quello totale dell’ultimo biennio e la verifica di una serie di condizioni sul bilancio 2019.

La presentazione delle domande potrà avvenire dal 17 Settembre 2020.

Da sottolineare :

  • Non vengono richieste garanzie di alcun titolo all’impresa
  • Il finanziamento sarà erogato da soggetto parastatale appartenente al Gruppo CDP, pertanto l’operazione non viene in alcun modo segnalata nel circuito bancario (centrale rischi)
  • Il contributo a fondo perduto non assorbe il plafond de minimis ma rientra nelle misure previste dal Temporary FrameWork

La PMIA, in collaborazione con un importante società di consulenza finanziaria, è in grado di seguire l’intero iter per l’ottenimento delle agevolazioni per i propri associati ordinari. La fase di protocollo sarà completamente a titolo gratuito pertanto in caso di mancata concessione dell’agevolazione nulla sarà dovuto.

I nostri uffici sono a disposizione per verificare la fattibilità e a mettervi in contatto con la società di consulenza.

Nella fase successiva provvederemo a comunicarvi gli eventuali costi, solo a risultato ottenuto.

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E’ stato pubblicato il bando l’ “Autotrasporto SIcura” con il quale il Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori intende sostenere, tramite l’erogazione di contributi, le imprese di autotrasporto merci che, nel periodo di emergenza sanitaria, anche nella fase di totale chiusura di tutte le attività produttive, hanno proseguito ad assicurare le forniture e gli approvvigionamenti necessari per corrispondere ai bisogni essenziali della collettività garantendo che le attività lavorative fossero svolte in assoluta sicurezza.

Il Bando, quindi, definisce i criteri e le modalità di accesso e di riconoscimento del contributo alle imprese di autotrasporto merci iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori per le spese sostenute per la sanificazione dei luoghi di lavoro e dei veicoli, l’acquisto di dispositivi e degli strumenti di protezione individuale ai fini della prevenzione dei rischi connessi alla diffusione epidemiologica da Covid-19.

Per ottenere il contributo, che sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili, le imprese potranno presentare domanda accedendo al sito www.lautotrasportosicura.it seguendo le istruzioni di compilazione indicate nel bando e nello stesso sito web. Per accedere al sito è necessario avere lo SPID e la domanda andrà sottoscritta con FIRMA DIGITALE del legale rappresentante.

I nostri uffici, sono a disposizione per la gestione della pratica

Per tutte le informazioni necessarie si può fare riferimento al bando che è scaricabile qui

fonte alboautotrasporto

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Il Ministero dell’Interno, con circolare del 4 settembre 2020, introduce alcune novità rispetto all’ambito di applicazione della carta di qualificazione del conducente, che modificano il decreto legislativo 286 del 2005 in materia di trasporto di merci e persone.

Le novità riguardano l’obbligo di qualificazione iniziale e formazione periodica per la circolazione in ambito UE e nello Spazio Economico Europeo (SEE) oltre che nazionale nell’esercizio di ogni attività di guida, anche non professionale, su veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE (quindi anche i veicoli immatricolati per uso speciale; veicoli per trasporti specifici; macchine operatrici eccezionali), D, D1E, DE, D1salvo casi di esenzione o deroghe specifiche.
Tale obbligo insiste sui cittadini italiani, sui cittadini di altri Stati UE e SEE, nonché sui cittadini di Paesi non-UE dipendenti di impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso di essa. Il nuovo testo dell’art.15 del decreto legislativo n.286/2005 non facendo più riferimento all’attività di conducente per il trasporto di cose o persone, si riferisce a qualsiasi persona alla guida di un veicolo per il quale è necessaria una patente delle categorie sopra indicate, nel territorio UE o SEE.
L’obbligo della CQC è richiesto per qualsiasi trasporto in conto proprio o in conto terzi di cose o di persone svolto da un conducente in possesso delle suddette categorie di patente di guida, anche non assunto come autista, quando l’attività di guida costituisca la sua attività principale (la guida non è ritenuta l’attività principale se occupa meno del 30% dell’orario di lavoro mensile continuativo).
Per quanto concerne la dimostrazione della qualificazione e della formazione CQC, gli Stati membri UE devono apporre sulla patente di guida il codice unionale “95” e, laddove ciò non sia possibile, devono rilasciare una carta di qualificazione del conducente.
Per i conducenti non comunitari che dipendono da impresa stabilita in uno Stato UE o impiegati presso di essa, la qualificazione iniziale e la formazione periodica possono essere dimostrati anche attraverso l’attestato del conducente (Reg.1072/2009), sul quale deve essere riportato il codice “95”. Gli attestati del conducente che non recano il codice “95” in quanto rilasciati prima del 23 maggio 2020, sono accettati come prova di qualificazione fino al loro termine di scadenza.

Riguardo alle deroghe dall’obbligo della CQC, è stato aggiornato l’elenco dei soggetti esenti dalla CQC nel nostro Paese, a seguito della modifica dell’art.16 del decreto legislativo n.286/2005.
In particolare, segnaliamo che tra i casi nei quali i conducenti che viaggiano in deroga quando si trovano alla guida di taluni veicoli sono annoverati i seguenti:
i conducenti che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l’attività principale. Sono esclusi pertanto tutti i veicoli immatricolati ad uso speciale, i quali come noto non sono atti al trasporto, a condizione che il conducente non sia stato assunto con la qualifica di autista ed in ogni caso la guida non deve costituire la sua attività principale (rientra in tale casistica ad esempio il trasporto in conto proprio di materiale eseguito da un conducente per lo svolgimento della sua attività edilizia);
i conducenti che non offrono servizi di trasporto (autisti delle concessionarie di vendita che movimentano veicoli commerciali destinati ai clienti; autisti che movimentano mezzi in operazioni di carico/scarico dalle navi o traghetti, ecc);
i conducenti di un trasporto occasionale che non incide sulla sicurezza stradale (il trasporto eseguito con un veicolo eccezionale o in condizioni di eccezionalità non è considerato un trasporto occasionale);
veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell’ambito della loro attività di impresa, salvo quando la guida non rientri nell’attività principale del conducente o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l’impresa proprietaria del veicolo o che l’ha preso a noleggio o in leasing.

In riferimento al regime sanzionatorio relativo alla CQC, il Codice della strada punisce con sanzioni amministrative la mancanza della qualificazione iniziale ovvero la mancata effettuazione della formazione periodica.
In particolare:
– mancanza CQC per non averla conseguita: art.116, comma 16 Cds (pagamento di una somma da 409 euro a 1.637 euro);
– guida di veicolo diverso dalla CQC posseduta: art.116, comma 16 Cds (pagamento di una somma da 409 euro a 1.637 euro);
– incauto affidamento veicolo a conducente privo della qualificazione: art.116, comma 14 Cds (pagamento di una somma da 398 euro a 1.595 euro);
– guida con CQC scaduta : art.126, comma 11 Cds (pagamento di una somma da euro 158 ad euro 639); la scadenza di validità della CQC non condiziona la validità della patente di guida, né la scadenza della patente determina, in modo automatico, la scadenza della CQC.
Quando una violazione che prevede perdita di punteggio è commessa alla guida di un veicolo che richiede anche la CQC, la decurtazione di punti si applica sulla CQC anziché sulla patente (art.23 D.Lvo n.286/2005).

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Stranamente poco pubblicizzato dai siti del settore autotrasporto ma il 27 di agosto è uscita una circolare che mette ordine nelle scadenze CQC.

Avevamo già annunciato al Ministero dei Trasporti e in particolare al Ministro De Micheli, di provvedere ad una soluzione in tempi brevi per le scadenze CQC dal 1 settembre fino al 31 Dicembre , per impossibilità ad effettuare i corsi di aggiornamento, ed avevamo chiesto una proroga di 7 mesi come lo era stato già con la circolare precedente per le scadenze da Marzo al 31 Agosto.

Avevamo anche annunciato di provvedere a darne comunicazione alla Commissione Europea in quanto i conducenti non operano solo in Italia ma in tutti i paesi dell’Unione, il tutto per evitare sanzioni e fermi ammnistrativi dei mezzi.

La circolare del Ministero dei trasporti che alleghiamo ha provveduto, “come da nostra richiesta” a prorogare dette scadenze e nello stesso tempo a comunicarlo alla Commissione Europea.

Pertanto dal 1 settembre tutti i conducenti italiani che operano sul territorio Europeo possono viaggiare tranquillamente, senza incorrere in sanzioni.

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E’ stato pubblicato l’insieme dei Regolamenti e Direttive che vanno a comporre il cosiddetto “Pacchetto mobilità UE”, con importanti e sostanziali modifiche alle discipline sul trasporto stradale di merci.
Il Pacchetto riguarda modifiche alle norme su tempi di guida e di riposo e tachigrafo intelligente, accesso alla professione e al mercato, distacco, cabotaggio e trasporti combinati, con tempistiche differenziate riguardo alla loro entrata in vigore.

Analizziamo ora solo quelle che sono entrate in vigore l’ultimo 20 Agosto.

Nel File allegato tutte le modifiche previste.

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PMIA Autotrasporto chiede alla Polstrada un rigoroso controllo dell’iscrizione all’Albo delle imprese di autotrasporto che effettuano il trasporto di merci conto terzi (in particolare in questo periodo della raccolta del grano) per scongiurare casi di abusivismo, ed è pronta ad intervenire anche presso i Signori Prefetti ed i Giudici di Pace affinché approfondiscano, nella valutazione dei ricorsi, le varie casistiche al fine di applicare la legge che sull’aspetto dell’esercizio abusivo dell’autotrasporto e del trasporto abusivo è chiara e senza equivoci.
“Sempre più frequentemente  vengono utilizzati degli automezzi immatricolati come “macchine agricole” per effettuare dei veri e propri  trasporti in conto terzi su strada. Sempre più frequenti sono le segnalazioni e le lamentele che provengono dai territori. Un fenomeno che non si limita ad alcune zone, non a caso in materia ha preso una posizione forte anche PMIA”.
“Tali attività  sono nettamente in contrasto con la legge e violano l’art. 26 della Legge n. 298 del 1974 circa l’esercizio abusivo dell’attività di autotrasporto per conto terzi con l’applicazione di una sanzione amministrativa fino ad euro 15 mila circa”.
La PMIA sottolinea che il danno è enorme non solo sotto l’aspetto della concorrenza sleale, ma anche di quello fiscale e della sicurezza del lavoro e stradale. Infatti, le macchine agricole godono della particolare agevolazione sul gasolio agricolo, non pagano la tassa di proprietà (bollo), sono escluse dal rispetto dei tempi di guida e di riposo nonché dell’orario di lavoro ed operano in deroga al calendario dei divieti di circolazione”.