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Circolari

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La Corte di Giustizia Europea, dopo un ricorso fatto da un’azienda di trasporto, ha ribadito quanto già previsto dal Regolamento europeo 561/2006 sui tempi di guida e di riposo, con una sentenza del 20 dicembre 2017

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17_12_20___CORTE_DI_GIUSTIZIA___Causa_C_102_16___Vaditrans_BVBA_vs_Belgische_Staat.pdf – Scaricato 100 volte – 91,73 KB  sull’impossibilità da parte degli autisti dei mezzi pesanti di effettuare il riposo settimanale regolare in cabina.

La stessa Corte ha comunque fatto un’eccezione, infatti l’unica possibilità per effettuare il riposo in cabina è quello inferiore alle 45 ore cioè il riposo ridotto. L’unica eccezione, secondo quanto previsto dal Regolamento in questione, è rappresentata dal periodo di riposo settimanale ridotto che, invece, può essere effettuato a bordo del mezzo purché lo stesso sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo dei conducenti e si trovi in sosta.

 

La sentenza della Corte di Giustizia Europea è arrivata a seguito della richiesta del  Consiglio di Stato belga al quale un’azienda di trasporto, si era rivolta, tramite un ricorso, per ottenere l’annullamento di un’ammenda, pari ad un importo di 1.800 euro, prevista per un conducente di camion che aveva effettuato il periodo di riposo settimanale regolare a bordo del proprio veicolo, così come previsto da un regio decreto della legislazione di Bruxelles.

La Corte di Giustizia Europea ha ribadito: il riposo settimanale regolare non può essere usufruito dall’autista di un camion a bordo del veicolo perché questo violerebbe quanto previsto dalla legislazione europea in tema dei tempi di guida e di riposo previsti dal Regolamento 561/2006.

 

Circolari

In base a un decreto adottato in Francia a maggio (décret n° 2017-751 du 3 mai 2017, il cui testo è rinvenibile all’indirizzo:

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/5/ETST1634085D/jo/texte), i lavoratori distaccati in Francia da società straniere dovranno essere registrati sul portale SIPSI (https://www.sipsi.travail.gouv.fr/SipsiCasFo/login?service=https%3A%2F%2Fwww.sipsi.travail.gouv.fr%2FSipsiFO) al prezzo di 40,00 euro.

 

Ricordiamo che per la legislazione francese si considerano distaccati non solo gli autisti impegnati in Francia nelle operazioni di cabotaggio, ma in qualsiasi trasporto da e per il territorio francese effettuato da lavoratori impiegati in aziende che non abbbiano la sede legale in Francia

 

L’entrata in vigore della norma è prevista il giorno successivo alla pubblicazione del decreto ministeriale che stabilisce le condizioni per l’attuazione e il funzionamento del sistema di pagamento elettronico sulla Gazzetta ufficiale francese.

Per dovere di cronaca il provvedimento dovrebbe entrare in vigore il 1° Gennaio 2018, ma la norma non è ancora stata arbitrata dal Governo francese pertanto tali termini dovrebbero slittare.

 

Circolari

Dopo una lunga attesa il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha
finalmente pubblicato il decreto dirigenziale n.215 del 12/12/2016, con cui
disciplina la formazione sul corretto utilizzo del cronotachigrafo,
analogico o digitale che sia.
Il decreto, in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (entrerà in vigore il
giorno dopo la pubblicazione), permette alle imprese di autotrasporto di
poter ottemperare alla normativa europea in tema di formazione degli
autisti e di controllo dell’attività degli stessi, così come previsto dai
Regolamenti CE 561 del 15/03/2006 e UE 165/2014 del 04/02/2014.
La nuova normativa disciplina innanzitutto la durata dei corsi di formazione,
prevista in minimo 8 ore, e il numero massimo di partecipanti (40). I
soggetti abilitati all’erogazione dei corsi sono, tra gli altri, autoscuole e
centri di istruzione automobilistica con nulla osta per il conseguimento della
CQC; enti “soggetti attuatori” ex art.3 Dpr 83/2009 o altri enti accreditati alla
formazione professionale; imprese di autotrasporto merci, compresi
consorzi e cooperative, con almeno 35 dipendenti con qualifica di
conducente, assunti a tempo indeterminato; imprese sviluppatrici di
software per analisi, gestione e controllo tachigrafi .
Altre norme indicano i requisiti dei docenti che potranno tenere i corsi; i
criteri per lo svolgimento degli stessi; le modalità per il rilascio ai
partecipanti degli attestati che consentiranno di dimostrare
l’assolvimento da parte dei corsisti degli obblighi formativi previsti dai
Regolamenti comunitari. In particolare, per questo ultimo punto, al termine del
corso di formazione sarà rilasciato all’autista un attestato individuale di
partecipazione e un documento scritto in cui l’impresa fornisce al
conducente adeguate istruzioni sulle norme di comportamento da
seguire nella guida, ai fini del rispetto della normativa sociale europea sui
tempi di guida e di riposo e sul corretto funzionamento del tachigrafo.
L’attestato di formazione vale 5 anni dalla data della sua emissione,
mentre il documento di istruzioni ha validità 1 anno a partire dalla firma
del conducente che lo ha ricevuto (con valore esclusivamente per
l’impresa che lo ha redatto e consegnato all’autista).
Va sottolineato come lo svolgimento dei corsi, per le imprese di autotrasporto,
non comporterà automaticamente l’efficacia esimente rispetto alla
sanzione per la corresponsabilità al datore di lavoro (ex art. 174 comma
14 CdS), ma servirà alle stesse imprese per dimostrare alle autorità di
controllo che le eventuali infrazioni, commesse dai propri autisti sul
mancato rispetto della normativa sui tempi di guida e di riposo e sul
funzionamento del cronotachigrafo, non potranno essere a loro attribuite,
poiché hanno fornito ai propri dipendenti gli strumenti di conoscenza e la
formazione necessaria. Pertanto la responsabilità sarà attribuibile al solo
dipendente per il mancato rispetto delle istruzioni e della formazione
ricevute.

Vi ricordiamo che la formazione sul crono potrà essere  finanziata contattandoci direttamente attraverso cliccando qui 

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    testo del decreto 

    Download “MIT_DISPOSIZIONI_IN_MATERIA_CORSI_FORMAZIONE_CRONOTACHIGRAFO_12DIC2016.pdf”

    MIT_DISPOSIZIONI_IN_MATERIA_CORSI_FORMAZIONE_CRONOTACHIGRAFO_12DIC2016.pdf – Scaricato 126 volte – 1,59 MB

    fonte Uominietrasporti

    Circolari

    Passato un periodo di transizione, più o meno lungo, tutti i soggetti privati (come autostrade per l’Italia), potranno chiamare la Polizia Stradale, per elevare un verbale a carico del “non pagatore”, questo in sintesi l’accordo firmato dalla Aiscat e Polizia Stradale.

    Visto il precedente, da domani se non oggi, tutte le associazioni di categoria, potranno firmare un accordo con il Capo della Polizia per sanzionare tutti i committenti non pagatori, considerato che il principio è lo stesso.

    Rasentiamo veramente l’assurdo, preciso che non voglio proteggere chi non paga, ma cosa c’entra il verbale della Polizia Stradale con il mancato pagamento dell’Autostrada, o ancora peggio togliere i punti sulla patente!!!

    Il fatto

    Polizia Stradale e l’associazione delle società autostradali Aiscat hanno firmato il 4 ottobre 2016 due protocolli sul rispetto delle regole: più pattuglie e verbale per mancato pagamento del pedaggio. Provvedimenti anche per l’autotrasporto.

    Al termine di due giorni d’incontri, avvenuti a Bardolino, i vertici della Polstrada e dell’Aiscat hanno firmato due protocolli sui controlli lungo le arterie autostradali. Il primo – firmato dal presidente di Aiscat e dal capo della Polizia – è uno schema di convenzione per i servizi di Polizia Stradale sulla rete autostradale in concessione, che prevede l’intensificazione delle pattuglie in autostrada, l’implementazione di nuove tecnologie per migliorare l’efficacia e la qualità dei servizi svolti dalle pattuglie e una valorizzazione delle commissioni paritetiche territoriali.
    Il secondo accordo è stato firmato dal presidente dell’Aiscat e dal direttore centrale della Polstrada ed è intitolato “sperimentazione per il piano nazionale di attività istruttoria e sanzionatoria in caso di pedaggio autostradale non corrisposto all’atto di uscita dall’autostrada”. Il testo prevede una specifica procedura l’accertamento e la contestazione della violazione, per ora attivata solo a livello sperimentale: all’utente che non paga il pedaggio, oltre alla richiesta di pagamento, sarà notificato dalla Polizia Stradale un verbale di contestazione e dovrà pagare, oltre al pedaggio, ottantacinque euro. Al proprietario del veicolo sarà, inoltre, richiesto di indicare chi fosse alla guida al momento del transito, affinché nei confronti di quest’ultimo, siano decurtati due punti dalla patente. Se il proprietario non risponde riceverà un altro verbale di contestazione.
    Nell’incontro si è parlato anche di autotrasporto, in concreto delle aree di sosta dedicate ai mezzi pesanti, delle violazioni, degli illeciti e dei furti presso le aree di servizio. I partecipanti hanno illustrato soluzioni informatiche e tecnologiche per migliorare il controllo e la gestione dei punti critici in autostrada e hanno presentato nuovi strumenti per il controllo e la rilevazione di incidenti e velocità.

    fonte trasportoeuropa.it

    Circolari

    Il 14 settembre 2016, il Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione con il 66% dei voti per contrastare il dumping sociale, precisando che l’autotrasporto è una delle attività più colpite dal fenomeno.

    Nel preambolo della risoluzione sul dumping sociale approvata il 14 settembre 2016 dal Parlamento Europea si legge che “l’aumento delle pratiche abusive e del dumping sociale indeboliscono il sostegno al principio del mercato interno e la competitività delle imprese, in particolare delle PMI, compromettono i diritti dei lavoratori europei e la fiducia nell’integrazione europea e rendono indispensabile una vera convergenza sociale; che i settori maggiormente interessati sono l’agricoltura, l’edilizia, il settore alimentare e della ristorazione, i trasporti, la sanità, i servizi di assistenza e i servizi domestici”. Più concretamente, il testo precisa che il numero dei lavoratori distaccati nell’Unione è di 1,92 milioni di unità, pari allo 0,7% dell’intera forza lavoro.
    Dopo tale preambolo, l’Europarlamento invita gli Stati membri a rafforzare i controlli e il coordinamento  contro “pratiche intenzionalmente abusive e l’elusione della legislazione europea e nazionale vigente (comprese le leggi e i contratti collettivi universalmente applicabili), che permettono lo sviluppo di una concorrenza sleale riducendo illegalmente i costi operativi e legati alla manodopera e danno luogo a violazioni dei diritti dei lavoratori e allo sfruttamento di questi ultimi”.

    Un capitolo della risoluzione è dedicato ai trasporti, dove l’Europarlamento “chiede di intensificare i controlli sull’attuazione delle norme in materia di orari di lavoro e di riposo nel settore dei trasporti; chiede altresì di migliorare i dispositivi di controllo e di introdurre senza indugio il tachigrafo intelligente ad uso professionale, con l’obiettivo di assicurare un’attuazione corretta, efficiente e non discriminatoria della legislazione vigente da parte degli Stati membri, senza creare indebiti oneri amministrativi; invita la Commissione a valutare la creazione di un file operatore elettronico ed integrato per tutti gli operatori in possesso di una licenza comunitaria, allo scopo di raccogliere tutti i dati importanti sul vettore, sul veicolo e sul conducente rilevati durante i controlli stradali”.
    I parlamentari vogliono anche istituire un’Agenzia europea per il trasporto su strada, che dovrebbe “garantire la corretta attuazione della normativa dell’UE e a promuovere la normazione e la cooperazione fra tutti gli Stati membri”. Inoltre, la risoluzione respinge ogni ulteriore liberalizzazione del cabotaggio stradale “finché non sarà stata rafforzata l’attuazione del quadro normativo vigente e incoraggia la Commissione a proporre un miglioramento delle norme onde garantire una più efficace attuazione e agevolare la sorveglianza”.

    fonte trasportoeuropa

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    TREVISO È in corso dall’alba di lunedì una significativa operazione contro il conseguimento fraudolento della patente di guida condotta dalla Polizia Stradale di Treviso, diretta dalla Procura della Repubblica di Padova, la principale di questo genere nel Veneto, che vede diverse decine di indagati e l’esecuzione di 10 provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di cittadini italiani e stranieri in provincia di Treviso, Venezia, Bergamo e Brescia.

    L’attività della Polizia Stradale, coordinata dal Pubblico Ministero dott.ssa Federica Baccaglini della Procura della Repubblica di Padova, ha consentito di smantellare un’articolata associazione a delinquere dedita da anni al conseguimento fraudolento della patente di guida attraverso la falsificazione di centinaia di esami teorici di guida nelle Motorizzazioni di Treviso, Padova e Venezia, composta da cittadini italiani e stranieri residenti nelle province citate ed in altre con un giro d’affari annuo superiore a 600mila euro.

    L’Autorità Giudiziaria di Padova ha emesso così 10 provvedimenti restrittivi della libertà personale di cui 4 ordinanze che dispongono la custodia cautelare in carcere, 4 ordinanze che dispongono gli arresti domiciliari, 2 ordinanze che dispongono l’obbligo di presentazione e di dimora, oltre a 6 decreti di perquisizione. I provvedimenti sono attualmente in fase di esecuzione da parte della Polizia Stradale di Treviso con l’ausilio di personale del Compartimento Polizia Stradale per il Veneto e delle Sezioni Polizia Stradale di Venezia, Vicenza e Bergamo.

     IL CASO – Nel corso dell’anno 2015 la Polizia Stradale di Treviso ha individuato e denunciato diversi cittadini stranieri, principalmente di etnia indo-pakistana, che si presentavano presso le aule della Motorizzazione Civile di Treviso per sostenere l’esame teorico necessario al conseguimento della patente di guida italiana tramite l’utilizzo di mezzi fraudolenti quali microtelecamere e microauricolari nascosti sul loro corpo al fine di ottenere a distanza le risposte esatte alle domande proposte. In uno dei citati casi, verso la fine dell’anno, la persona coinvolta e denunciata per i fatti di cui sopra (D.M., cittadina Rumena ventottenne), a differenza di tutti gli altri soggetti di volta in volta individuati, ha fornito informazioni utili all’avvio di una articolata attività di indagine. Gli accertamenti eseguiti dal personale della Polizia Stradale hanno da subito appurato la veridicità delle notizie acquisite in relazione a luoghi, persone e modus operandi descritti dettagliatamente dalla persona denunciata.

    È cominciata così la complessa attività di polizia giudiziaria fatta di appostamenti, pedinamenti, attività tecniche ed accertamenti burocratici denominata “Operazione 2000”. L’indagine della Polizia Stradale di Treviso, inizialmente coordinata dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Treviso dott. Massimo De Bortoli e poi dal Pubblico Ministero dott.ssa Federica Baccaglini della Procura della Repubblica di Padova, ha consentito di smantellare l’articolata associazione a delinquere descritta attraverso l’emissione da parte del G.I.P. del Tribunale di Padova dott.ssa Mariella Fino di 10 provvedimenti restrittivi della libertà personale di cui 4 ordinanze che dispongono la custodia cautelare in carcere, 4 ordinanze che dispongono gli arresti domiciliari, 2 ordinanze che dispongono l’obbligo di presentazione e di dimora oggi eseguite unitamente a 6 decreti di perquisizione delegati nei confronti di tutti i componenti dell’asociazione criminale.anche se per lo più privatisti, il giorno prefissato per il sostenimento dell’esame, venivano preventivamente contattati, dapprima negli stessi ambienti delle autoscuole della zona e successivamente presso le loro abitazioni, da personaggi facenti parte del sodalizio. Questi provvedevano a posizionare direttamente sulla pelle nuda dei candidati, sistemi di trasmissione audio/video prevalentemente mediante smartphone, ma anche microcamere e mini auricolari wireless, opportunamente occultati, che consentiva loro di trasmettere al suggeritore le immagini che si presentavano loro davanti, nel caso in questione proprio le domande dei quiz di teoria presso le aule delle diverse Motorizzazioni, e di ricevere sui micro auricolari debitamente occultati nel condotto uditivo, le risposte fornite dal suggeritore da una postazione situata a distanza ed individuata presso le autoscuole del veneziano o presso le abitazioni delle persone colluse. Allo scopo venivano prese in locazione vere e proprie basi logistiche in immobili della zona ove, con la dovuta discrezione della privata dimora, dopo l’installazione dell’apparecchiatura e la fornitura di abiti appositi atti all’occultamento degli smartphone e delle microcamere ma che lasciavano libera la visuale delle fotocamere, i candidati venivano accompagnati presso le Motorizzazioni ove poi sostenevano l’esame beneficiando delle risposte che un suggeritore forniva loro vedendo le immagini del monitor utilizzato per l’esame proiettate dalle telecamere occultate. Numerosi servizi di appostamento e telecamere nascoste hanno consentito di monitorare tutte queste attività nelle Motorizzazioni di Treviso, Venezia, Padova e in alcuni casi anche a Bergamo.

    A conclusione dell’esame i candidati si allontanavano rapidamente dalle Motorizzazioni portandosi a piedi nei luoghi concordati per essere qui intercettati dai partecipanti al sodalizio e riportati alle loro abitazioni non prima di aver “restituito” il materiale informatico audio/video necessario alla falsificazione dell’esame. L’attività di indagine ha consentito di documentare diverse decine di esami anomali posti in essere dal sodalizio criminale in poco più di un mese, con una media di quasi uno al giorno arrivando anche, in alcune giornate, a tre esami falsi contestualmente effettuati in Motorizzazioni diverse! In particolare, in ben 24 casi sono state documentate compiutamente tutte le fasi della falsificazione della procedura, dall’arrivo del candidato con l’apposizione degli apparati, la prova di comunicazione, l’accompagnamento in Motorizzazione, il suggerimento delle risposte durante l’esame ed il ritorno alla base per la restituzione degli apparati e degli abiti.

    Tra questi anche esami per il conseguimento delle c.d. “patenti superiori” e cioè quelle che consentono la guida dei mezzi pesanti (autocarri, autotreni ed autoarticolati di portata superiore alle 12 tonnellate). Vista l’impressionante frequenza di falsificazione degli esami accertata dall’indagine è ragionevole ritenere la falsificazione di centinaia di esami all’anno con un giro d’affari per l’organizzazione criminale superiore ai 600mila euro l’anno che, accertata l’attività del gruppo almeno dal 2013 (anche se è verosimile il suo svolgimento da molti anni prima), è facile stimare in oltre 2 milioni di euro complessivi.

    Considerato che la Provincia di Treviso è la Provincia con il più alto indice di mortalità derivante da sinistri stradali di tutto il Veneto nonché uno dei più alti di tutta Italia considerato il rapporto incidenti mortali/popolazione (basti pensare che nel periodo luglio/agosto 2015 la Provincia di Treviso ha addirittura visto il più alto numero di morti sulla strada tra tutte le province Iitaliane) e considerato che il fenomeno, trattato per l’oltre il 90% della sua casistica dalla Polizia Stradale, presenta elevatissima percentuale di causalità in riferimento alle cattive abitudini nelle condotte di guida unite alla scarsa conoscenza dei rischi legati alla violazione delle norme sulla circolazione stradale ed alla scarsa conoscenza delle norme stesse, volte proprio alla tutela della sicurezza della circolazione, si ritiene che una parte considerevole del fenomeno sia da ascriversi ai numerosi soggetti che guidano con scarsissima conoscenza delle norme e spesso anche con scarsa perizia proprio grazie a fraudolenti conseguimenti della patente di guida.

    fonte trevisotoday
    Circolari

    Una domanda che spesso si fa’ chi lavora di notte, e’ se le ore d’impegno e/o di guida sono le stesse di chi lavora di giorno…
    La risposta e’ NO..
    Attenzione, per chi non lo sapesse, le norme EU vigenti anche in Italia, impongono a chi lavora di notte (fascia dalla ore 00,00 alle 7,00 di mattina) di non poter fare piu’ di 10 ore di lavoro nell’arco della 24 ore, superate le quali si e’ a rischio sanzioni.
    Basta anche superare le 4 ore di guida (consecutive) in questa fascia oraria per essere considerato lavoro notturno.

    Contrariamente a quello che viene abitualmente interpretato in merito alla 4 ore di lavoro, la nota Prot. 25/II/0012009/MA003.A001 del 09.07.2010 emessa dal Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali ha chiarito una volta per tutte cosa significa lavoro notturno, perchè possa scattare illimite delle 10 ore di guida/lavoro nell’arco delle 24 ore, le ore di lavoro notturno devono essere consecutive, vale a dire senza interruzioni.

    Alcuni esempi:

    • Un’autista che parte ad esempio alle 2,30 di notte (senza nessuna interruzione fino alle 7 del mattino), non puo’ superare le 10 ore di lavoro, perchè rientra nel turno notturno a differenza delle 13/15 di chi lavora solo di giorno (dalle 7 alla mezzanotte).
    • Un autista che parte sempre alle 2,30 di notte, dopo 3 ore e 59 (limite massimo) si ferma per fare un’interruzione di 15 minuti o di 45 minuti, rientra nella seconda fascia e sarebbe a dire delle 13 ore o 15 di impegno.

    L’art. 5 del reg. 561/2006 detta in modo chiaro ed inequivocabile che le interruzioni e/o pause possono essere svolte in un’unica soluzione di almeno 45 minuti, al massimo dopo le 4 ore e 30 minuti di guida, oppure suddivise in due periodi di cui il primo di 15 minuti ed il secondo di 30 minuti nell’arco delle 4 ore e 30 minuti di guida.

    In base a quanto sopra una interruzione alla guida nell’arco delle 4 ore di attività dell’autista, interrompe l’attività lavorativa, la quale non può più essere considerata consecutiva, pertanto in questa ipotesi non dovranno più essere rispettate le 10 ore nell’arco delle 24 ore. 

    ORARIO DI LAVORO

    Il Ministero, nella nota in oggetto, richiama l’attenzione del personale ispettivo sulla necessità di accertare il rispetto della normativa sull’orario di lavoro nel settore dell’autotrasporto, con particolare riguardo ai tempi di guida e riposo e al lavoro notturno, ai fini di tutelare meglio la salute, la sicurezza delle persone e la sicurezza stradale.
    Nella nozione di tempo di lavoro dei lavoratori mobili:
    • sono ricomprese tutte le attività prestate dal conducente nell’esercizio delle proprie mansioni, mentre
    • non rientrano nell’orario di lavoro le interruzioni della guida (art. 7 regolamento CE n. 561/2006), i riposi intermedi, i periodi di riposo e i tempi di disponibilità (periodi durante i quali il lavoratore mobile, pur non essendo obbligato a rimanere sul posto di lavoro, deve essere pronto a rispondere ad eventuali chiamate).
    In particolare, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs n. 234/2007 la definizione di “notte” è:
    “un periodo di almeno quattro ore consecutive tra le 0.00 e le ore 7.00”.
    Mentre la definizione di “lavoro notturno” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera i) del D.Lgs n. 234/2007 è:
    “ogni prestazione espletata durante la notte”.

    LE PRECISAZIONI DEL MINISTERO

    Gli autisti che svolgono trasporto di persone e merci su strada non possono superare le quattro ore consecutive di guida nella fascia oraria che va dalla mezzanotte alle sette del mattino, quando l’attività di lavoro complessiva nell’arco della giornata supera 10 ore per ogni periodo di 24 ore.

    L’articolo 7 del D.Lgs n. 234/2007 prevede:
    “Qualora sia svolto lavoro notturno, l’orario di lavoro giornaliero non deve superare le dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore.”
    Si tratta di un limite inderogabile anche dalla contrattazione collettiva, la quale peraltro stabilisce l’indennizzo del lavoro notturno, purché il metodo di indennizzo prescelto sia tale da non compromettere la sicurezza stradale.
    Sulla base delle predette premesse il Ministero, nella nota in oggetto, osserva che:
    “deve essere considerata irregolare la prestazione di lavoro che si protragga per almeno 4 ore consecutive nella fascia oraria tra le ore 0:00 e le ore 7:00 (…), qualora la durata complessiva dell’attività lavorativa giornaliera superi il limite delle dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore
    (…).”
    Ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs n. 234/2007, la violazione delle disposizioni previste in relazione al lavoro notturno è punita con la sanzione amministrativa per ogni lavoratore e per ciascuna giornata.

    Circolari

    In merito alla sanzione inflitta dalla Commissione Europea alle case costruttrici, vogliamo precisare che le stesse hanno riconosciuto di far parte del  “cartello”.

    Così dice la relazione della Commissione Europea

    Le multe sono state fissate sulla base di orientamenti del 2006 della Commissione sulle ammende (vedi comunicato e MEMO).

    Nel fissare il livello delle ammende, la Commissione ha tenuto conto delle vendite delle rispettive aziende di autocarri medi e autocarri pesanti nel SEE (Spazio Economico Europeo), come pure la gravità dell’infrazione, la quota di mercato  delle imprese, l’ambito geografico e la durata del cartello.

    In base alla comunicazione della Commissione del 2006, MAN ha ricevuto piena immunità per rivelare l’esistenza del cartello, evitando così una multa di circa 1,2 miliardi di €. Per la loro cooperazione con l’inchiesta, Volvo / Renault, Daimler-Mercedes e Iveco hanno beneficiato di una riduzione delle loro ammende in base alla comunicazione sul trattamento favorevole del 2006. Le riduzioni riflettono i tempi della loro cooperazione e la misura in cui le prove che hanno fornito hanno aiutato la Commissione di dimostrare l’esistenza del cartello.

    La Commissione ha applicato una riduzione del 10% per le ammende inflitte, in vista del riconoscimento della partecipazione delle parti nel cartello e della loro responsabilità in questo senso, infatti è stata una forma di patteggiamento della sanzione con la commissione stessa, come segue:

    MAN (ha denunciato il fatto) non ha avuto sanzioni (ma deve corrispondere comunque il danno)

    VOLVO/RENAULT                        sanzione                         670.448.000 Euro (-10%)

    DAIMLER MERCEDES                sanzione                      1.008.766.000 Euro (-10%)

    IVECO                                               sanzione                        494.606.000 Euro (-10%)

    DAF                                                   sanzione                         752.769.000 Euro (-10%)

    SCANIA (sanzione non ancora definita, perchè non ha collaborato, ma faceva parte del cartello), non usufruirà dello sconto del 10% e ci potrebbe essere il rischio di avere una sanzione di 1.200.000.000 Euro così come previsto dalla normativa Antitrust Europea.

    Cosa dice in merito la commissione Europea?

    RISARCIMENTO DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DALLE VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELLA CONCORRENZA

    1. Le violazioni degli articoli 101 o 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in appresso: «norme UE sulla concorrenza», danneggiano fortemente l’economia nel suo insieme e ostacolano il buon funzionamento del mercato interno. Per evitare questi danni la Commissione ha il potere di sanzionare le violazioni delle norme UE sulla concorrenza compiute da imprese ed associazioni di imprese, irrogando loro ammende . Scopo di tali ammende è ottenere un effetto dissuasivo, cioè sanzionare le imprese in causa (effetto dissuasivo specifico), e distogliere altre imprese dall’assumere o dal portare avanti comportamenti contrari agli articoli 101 e 102 del TFUE (effetto dissuasivo generale).
    2. Inoltre le violazioni degli articoli 101 o 102 del TFUE danneggiano molto consumatori ed imprese. Chiunque abbia subito un danno a causa della violazione di norme UE sulla concorrenza ha il diritto di ottenere un risarcimento, che, come ha ripetutamente sottolineato la Corte di giustizia, è garantito dal diritto dell’Unione. Se l’obiettivo delle ammende è l’ottenimento di un effetto dissuasivo, lo scopo delle pretese risarcitorie è riparare al danno subito a causa di una violazione. L’esistenza di mezzi di ricorso più efficienti tramite i quali i consumatori e le imprese possano ottenere il risarcimento dei danni produrrebbe intrinsecamente anche effetti positivi in termini di dissuasione da violazioni future e garanzia di una maggiore osservanza delle norme in questione.

    Ecco cosa dice la commissione in merito al risarcimento:

    Ricorso per risarcimento danni

    Qualsiasi persona o impresa vittima di un comportamento anticoncorrenziale descritto nel presente caso possono adire i tribunali degli Stati membri e chiedere i danni. La giurisprudenza della Corte regolamento e 1/2003 del Consiglio ribadiscono che, nei casi dinanzi ai giudici nazionali, una decisione della Commissione costituisce una prova vincolante che il comportamento avuto luogo  era illegale. Anche se la Commissione ha inflitto ammende alle società interessate, i danni possono essere attribuiti senza essere ridotta a causa della multa Commissione.

    Centinaia di autotrasportatori hanno già fornito i dati per iniziare un’azione risarcitoria voglio ricordare che come successo in passato i nostri giudici hanno resi inutili i costi minimi in base ad una decisione della corte di giustizia europea, ed ora davanti ad una situazione simile, non potranno essere contrari per nessun motivo.

    Vi ricordo che questa tipologia di azioni nei confronti delle case costruttrici, non verrà mai richiesta dalle grosse aziende che hanno centinaia di mezzi, in quanto hanno delle scontistiche particolari da parte delle case madri, inoltre cosa molto strana, nessun sindacato autotrasportatori ad oggi ha annunciato di voler agire nei confronti delle case costruttrici… (chissà perchè)

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