Circolari

Decreto tempi di guida e riposo è uscita la normativa per evitare la sanzione sulla corresponsabilità

Dopo una lunga attesa il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha
finalmente pubblicato il decreto dirigenziale n.215 del 12/12/2016, con cui
disciplina la formazione sul corretto utilizzo del cronotachigrafo,
analogico o digitale che sia.
Il decreto, in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (entrerà in vigore il
giorno dopo la pubblicazione), permette alle imprese di autotrasporto di
poter ottemperare alla normativa europea in tema di formazione degli
autisti e di controllo dell’attività degli stessi, così come previsto dai
Regolamenti CE 561 del 15/03/2006 e UE 165/2014 del 04/02/2014.
La nuova normativa disciplina innanzitutto la durata dei corsi di formazione,
prevista in minimo 8 ore, e il numero massimo di partecipanti (40). I
soggetti abilitati all’erogazione dei corsi sono, tra gli altri, autoscuole e
centri di istruzione automobilistica con nulla osta per il conseguimento della
CQC; enti “soggetti attuatori” ex art.3 Dpr 83/2009 o altri enti accreditati alla
formazione professionale; imprese di autotrasporto merci, compresi
consorzi e cooperative, con almeno 35 dipendenti con qualifica di
conducente, assunti a tempo indeterminato; imprese sviluppatrici di
software per analisi, gestione e controllo tachigrafi .
Altre norme indicano i requisiti dei docenti che potranno tenere i corsi; i
criteri per lo svolgimento degli stessi; le modalità per il rilascio ai
partecipanti degli attestati che consentiranno di dimostrare
l’assolvimento da parte dei corsisti degli obblighi formativi previsti dai
Regolamenti comunitari. In particolare, per questo ultimo punto, al termine del
corso di formazione sarà rilasciato all’autista un attestato individuale di
partecipazione e un documento scritto in cui l’impresa fornisce al
conducente adeguate istruzioni sulle norme di comportamento da
seguire nella guida, ai fini del rispetto della normativa sociale europea sui
tempi di guida e di riposo e sul corretto funzionamento del tachigrafo.
L’attestato di formazione vale 5 anni dalla data della sua emissione,
mentre il documento di istruzioni ha validità 1 anno a partire dalla firma
del conducente che lo ha ricevuto (con valore esclusivamente per
l’impresa che lo ha redatto e consegnato all’autista).
Va sottolineato come lo svolgimento dei corsi, per le imprese di autotrasporto,
non comporterà automaticamente l’efficacia esimente rispetto alla
sanzione per la corresponsabilità al datore di lavoro (ex art. 174 comma
14 CdS), ma servirà alle stesse imprese per dimostrare alle autorità di
controllo che le eventuali infrazioni, commesse dai propri autisti sul
mancato rispetto della normativa sui tempi di guida e di riposo e sul
funzionamento del cronotachigrafo, non potranno essere a loro attribuite,
poiché hanno fornito ai propri dipendenti gli strumenti di conoscenza e la
formazione necessaria. Pertanto la responsabilità sarà attribuibile al solo
dipendente per il mancato rispetto delle istruzioni e della formazione
ricevute.

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    fonte Uominietrasporti

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