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Anche l’Italia, finalmente, sta per dichiarare guerra al distacco, approvando una normativa che possa porre un freno a questo fenomeno, visto che il Consiglio dei ministri del 15 aprile ha approvato uno schema di decreto legislativo che il Parlamento dovrà valutare entro il 28 maggio. Di che fenomeno parliamo?

Quando si dice «distacco» il pensiero, in particolare nell’autotrasporto, va subito verso immagini poco gradite ai più. Quelle di società con più sedi che distaccano in Italia autisti da una filiale di un qualche paese dell’Est o quelle di un’agenzia di lavoro temporaneo che, a richiesta, distaccano conducenti presso un’azienda italiana. Tutto regolare sulla carta, almeno fino a quando il distacco dura un tempo limitato e se il lavoratore distaccato sia effettivamente dipendente dell’azienda che distacca. Il vantaggio è quello di poter pagare a questo lavoratore la retribuzione base prevista dai contratti collettivi del paese in cui si svolgerà il lavoro del distaccato, risparmiando però considerevolmente sui contributi, da versare nel paese di origine.

Purtroppo, però, questa normativa, prevista dalla direttiva 96/71 era fin troppo vaga, tanto cheattraverso le sua maglie sono passate anche forme di autentico sfruttamento di autistio, come vengono spesso definite, di dumping sociale.

Per carità, non si tratta di un fenomeno soltanto italiano. Ma mentre in altri paesi europei per contrastarlo sono stati adottati diversi tipi di contromisure, in Italia era ancora mancata un’iniziativa normativa specifica. Una lacuna in parte colmata anche in vista del recepimento della direttiva 2014/67/UE, da formalizzare entro il 18 giugno 2016, che presenta una serie di criteri da considerare per verificare la legittimità del distacco e per prevenirne gli abusi.

Il governo, per iniziativa del ministero del Lavoro, ha predisposto uno schema di decreto legislativo, presentato al parere della Camera, con cui definire con precisione le “autorità“ coinvolte, il concetto di “lavoratore distaccato” e le “condizioni di lavoro e di occupazione” da prendere in considerazione. E tra i settori interessati figura anche il settore del trasporto su strada e quello delle attività del cabotaggio.

All’art. 4 dello schema si ribadisce pure che «Al rapporto di lavoro tra le imprese di cui all’articolo 1, commi 1 e 4, e i lavoratori distaccati si applicano, durante il periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro previste dalle disposizioni normative e dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del Dlgs 81/15 per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco»

Per verificare se il distacco risponda ai requisiti normativi, il testo del decreto prevede diverse fasi di accertamento. Auspichiamo che il Parlamento approvi senza sostanziali modifiche il testo affinché la piaga del distacco abusivo ed irregolare sia sanata».

fonte uominietrasporti

Download “schema di distacco lavoratori presentato in parlamento”

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