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Circolari

Come già specificato nell’articolo precedente, per evitare la sanzione relativa alla mancata compilazione del modulo delle attività (modulo assenze), come già ribadito, è importante riportare sulla scheda tachigrafica e sui dischi l’attività svolta nelle ore in cui gli stessi non erano inseriti, specificando cosa effettivamente si è fatto in quel tempo che resterebbe “tempo indefinito”.

Precisiamo inoltre che ogni qualvolta il mezzo non è sotto il controllo del conducente la scheda tachigrafica e il relativo disco devono essere tolti.

Un esempio fra tutti è il riposo giornaliero, quando non effettuato a bordo del mezzo così come il riposo settimanale.

Ricordiamo che la scheda tachigrafica ed il disco sono personali dell’autista.

Quando finita l’attività di riposo, o interruzione/pausa al reinserimento della scheda bisogna comunque registrare l’attività svolta, quindi bisognerà, se abbiamo fatto riposo, dire che effettivamente abbiamo fatto riposo.

Se questa procedura viene sbagliata risulterà un tempo indefinito che sulla scheda appare come segue:

? 00:47

questo tempo indicato  non è altro  una pausa/interruzione di 47 minuti.

il campo che vediamo durante la “stampata” segnalata con ? dovrà sempre essere uguale a ? 00:00.

la sanzione che viene  comminata in questo caso sarà pari a 51,00€ per ogni giorno in cui non viene effettuata la registrazione manuale del riposo giornaliero.

Nel caso di attività svolta con il vecchio cronotachigrafo analogico su ogni disco dovrà essere evidenziato il riposo giornaliero effettuando una registrazione manuale.

Per qualunque informazione in merito siamo disponibili con corsi di formazione sul corretto utilizzo del Cronotachigrafo analogico e digitale.

Chiamate i nostri numeri  0736 82693 ed eviterete tantissime sanzioni.

News

La nostra associazione aveva chiesto chiarimento al Ministero dei Trasporti e dell’Interno circa l’illegittimità delle sanzioni relative al cosiddetto “modulo delle assenze” con nostra richiesta del 9 marzo 2016 e dopo una lunga attesa con circolare prot. 300/A/5933/16/111/20/3 del 1/9/2016 ha ribadito quanto da noi evidenziato.

Va precisato che, per evitare la sanzione, debba essere correttamente inserito manualmente il risposo giornaliero, settimanale, così come l’assenza per ferie o malattia, attraverso il corretto utilizzo del Cronotachigrafo digitale, così come quello analogico.

Come è noto, il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, in attuazione della direttiva 2006/22/CE, aveva introdotto il cosiddetto modulo di controllo delle assenze dei conducenti che guidano veicoli muniti di apparecchi di controllo dei tempi di guida e di riposo ai sensi del Regolamento in oggetto.

Tale modulo prevedeva che l’assenza per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006, da parte dei suddetti conducenti nei ventotto giorni precedenti, dovesse essere documentata attraverso un modulo in formato elettronico, ma con l’entrata in vigore del Reg. 165/2014 questo obbligo era decaduto.

L’art. 34 del reg. 165/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014, ha previsto che gli stati membri non possano imporre ai predetti conducenti l’OBBLIGO di presentazione dei suddetti moduli quando gli stessi sono lontani dal veicolo.

Una battaglia che abbiamo vinto e che evita a molte aziende e conducenti di compilare moduli inutili, che aggravavano notevolmente il già stressante lavoro degli autisti e delle aziende.

Con la suddetta Circolare si ribadisce pertanto l’inapplicabilità delle sanzioni già previste dal reg. 144/2008 (che istituiva il suddetto modulo), comunque è data facoltà all’impresa di esibire il suddetto modulo in prospettiva di collaborazione con gli organi di controllo.

SCARICATI LA CIRCOLARE E PORTALA CON TE SUL MEZZO PERCHE’ QUALCUNO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO POTREBBE NON SAPERLO

Download “circolare-prot.-300A593316111203-del-192016-attestazione-di-attività.pdf”

circolare-prot.-300A593316111203-del-192016-attestazione-di-attività.pdf – Scaricato 746 volte – 104,38 KB

nostra richiesta di chiarimento al ministero

Download “richiesta-chiarimenti-commissione-eruopea-su-modulo-attestazione.pdf”

richiesta-chiarimenti-commissione-eruopea-su-modulo-attestazione.pdf – Scaricato 208 volte – 1,01 MB