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La Polizia Stradale di Crema ha fermato un mezzo pesante e da un approfondito controllo è emerso che erano stati rimossi i sigilli sul cronotachigrafo.

Il conducente un 52enne, dipendente di un’azienda cremasca, colto in flagrante, è stato dapprima multato con una sanzione di 1800€, poi è stato denunciato per rimozione e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro e “dulcis in fundo” il ritiro della patante.

L’azienda in quanto corresponsabile è stata multata per 850€ per aver omesso di fare i controlli dovuti sui mezzi.

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Sabato 29 settembre partecipa anche tu ad un’importante giornata di formazione obbligatoria sul cronotachigrafo dedicata a tutte le aziende di autotrasporto ed in particolare ai loro conducenti:

Il corso si terrà a  presso MARCONI FREDDEUROPA – F.NE CHIUSA FERRANDA – FIDENZA (PR) a partire dalle 8.30

PREVENIRE  le infrazioni e le pesanti sanzioni che ne conseguono

IMPORTANTE il corso è organizzato per assolvere all’obbligo formativo previsto dalla normativa europea e nazionale (Reg. CE 561/2006, art. 10 c. 2 – Reg. CE 165/2014, art. 33 c. 1 – Decreto del Ministero dei Trasporti prot. 215 del 12/12/2016).

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    La Corte di Cassazione sembra averci ripensato: la manomissione del cronotachigrafo rileva penalmente solo il datore di lavoro, mentre, per i conducenti, è prevista solamente la sanzione amministrativa, secondo quanto disposto dall’articolo 179 del Codice della Strada.

    Il cambio di rotta della Suprema Corte segnala un netto taglio con il recente passato quando, la Cassazione stessa, con sentenza n.34107 del 12 luglio 2017, aveva riconosciuto la responsabilità del conducente sia sotto il profilo penale ai sensi dell’art. 437 (rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro), sia sotto quello amministrativo, secondo quanto previsto, come anticipato precedentemente, dall’art.179 del CdS (circolazione con un mezzo munito di tachigrafo alterato).

    Come si usa dire tutti i nodi prima o poi vengono al pettine, infatti è di qualche giorno fa la notizia che alcune aziende di trasporto stanno ricevendo da parte delle Motorizzazioni competenti per territorio lettere di sospensione della Licenza di trasporto per un anno, per aver accumulato nell’ultimo anno almeno 3 sanzioni molto gravi.

    La tipologia di sanzioni che agisce direttamente sulla licenza sono:

    • Guida senza scheda o foglio di registrazione non inserito
    • Alterazione Cronotachigrafo o sigilli manomessi
    • Utilizzo di calamite e/o altri strumenti per by-passare il cronotachigrafo (pulsante, telecomando, ecc…)

    Non sono soltanto queste le sanzioni che colpiscono l’azienda (quindi nello specifico la licenza di trasporto di cose per conto di terzi e/o in conto proprio), ricordiamo che ogni azienda di trasporto ha un punteggio che è parametrato alle gravità delle sanzioni commesse.

    Se l’autista “tizio” dell’azienda “caio” per rientrare a casa utilizza la famosa “calamita”, oppure altri strumenti che permettono di camminare senza che il cronotachigrafo segni la guida, ma riposo”, che responsabilità ha l’azienda che non ne è al corrente?

    La formazione in questo caso aiuta a deresponsabilizzare l’azienda, oltre che a formare i proprio dipendenti, visto che almeno un buon 80% degli autisti oggi dipendenti di aziende hanno “subìto” le norme sui tempi di guida e riposo, dal 2006 ad oggi in pochissimi, circa il 30% degli autisti ha frequentato un corso sul cronotachigrafo.

     

     

     

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    Quando un autista commette un’infrazione violando le normative relative ai tempi di guida e di riposo viene colpito da una sanzione insieme alla azienda di cui è dipendente. È quello che si dice un caso di responsabilità oggettiva, analogo cioè a quello che si applica, rispetto al proprietario, quando un cane morde terze persone o quando dalla finestra di un appartamento cade un oggetto che danneggia un passante.

    A prevederlo rispetto all’autotrasporto èl’art. 174 del codice della strada al comma 14, in cui si dice testualmente che, in caso di violazione da parte di un autista dei tempi di guida e di riposo, la stessa impresa è soggetta a una sanzione da 327 a 1.304 euro per ciascun dipendente che ha commesso il fatto.

    Non c’è modo di salvarsi? In generale, essendo responsabilità oggettiva, la risposta dovrebbe essere “no”. Tranne che l’interessatonon dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare la cosa. Secondo il giudice di pace di Ragusa, chiamato a giudicare sul ricorso di un’azienda di autotrasporto che si era vista imporre una sanzione proprio in applicazione del comma ricordato, ha accolto il ricorso sostenendo che quando il titolare dell’impresa abbia fatto tutto quanto era in sua disponibilità per evitare che il conducente commettesse infrazioni, non può essere poi giudicata responsabile se l’evento in questione si verifica ugualmente. In pratica, secondo il giudice la sanzione all’azienda non deve scattare in automatico, ma soltanto dopo aver segnalato la circostanza all’Ispettorato del Lavoro, affinché questi accerti se effettivamente siano stati messi in atto tutti le precauzionipreviste dalla legge.

    A convincere il giudice in particolare è stato il fatto che l’impresa, difesa da Anita Business srl, avesse assolto ai propri obblighi, controllando gli autisti, consegnando loro precise istruzioni e impartendo corsi di formazione direttamente presso la sede aziendale. Tutte cose che fanno venir meno l’ipotesi di responsabilità oggettiva prefigurata dalla normativa.

    fonte uominietrasporti.it

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    L’avvocato Pasquale Bonanni del Foro di Napoli, da anni in trincea per la difesa dei diritti degli autotrasportatori ci invia una nota davvero importante ed interessante sulla responsabilità del destinatario per il pagamento del “Nolo”; infatti il  Tribunale di Nola con sentenza del 25.01.2016, ha affermato il principio, costantemente espresso dalla giurisprudenza, secondo cui :” nel contratto di trasporto, il destinatario, con la ricezione della merce, subentra al mittente nell’obbligo di pagare al vettore, a prescindere dall’esistenza di una clausola di porto assegnato”.

    Nel caso in esame, il vettore non avendo ricevuto, dal mittente, il pagamento del nolo per i trasporti eseguiti, aveva agito in giudizio direttamente nei confronti del destinatario della merce e il Tribunale di Nola, in accoglimento della domanda, ha espresso il principio suindicato.

    Al riguardo va osservato che ai sensi del combinato disposto degli art. 1689, 1692 e 1510 c.c., ( e anche dall’art.13 della Convenzione CMR per i trasporti internazionali), il destinatario, dal momento in cui richiede la consegna delle merci, , subentra “ipso iure” al mittente non soltanto “nei diritti nascenti dal contratto di trasporto”, ma altresì, come si ricava anche dalla lettera dell’art.1689 comma 2° c.c., nell’obbligo di pagare al vettore i crediti derivanti dal trasporto” e, quindi, in primo luogo, il corrispettivo del trasporto ((Cassazione civile sez. III 20 agosto 2013 n. 19225; Cass. Civile sez. III, 01 dicembre 2003, n.18300; Cass. Civile, sentenza 16/12/2003 n.19298 e Trib. Torino, sez.III, 1 agosto 2007).

    Né modifica la posizione del vettore, in quanto a lui non opponibile, un’eventuale patto tra il destinatario compratore e il venditore circa la definitiva incidenza su quest’ultimo, nei rapporti interni, delle spese di trasporto, in deroga all’art.1510 II° comma c.c.

    L’eventuale accordo tra il destinatario e il mittente sul prezzo del trasporto, infatti, non è vincolante nei confronti del vettore o del sub-vettore, il quale può esigere il corrispettivo dal destinatario.

    L’orientamento indicato, più volte confermato dalla giurisprudenza, costituisce un’ulteriore salvaguardia a garanzia del vettore, per il recupero del nolo del trasporto, in aggiunta alla tutela prevista dall’art.7 ter D.Lgs. 286/2005 che ha introdotto, in favore del vettore, il principio della responsabilità solidale di tutti i soggetti della filiera del trasporto, per il pagamento del nolo.

    Avv. Pasquale Bonanni

    fonte trasportinforma.it