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L’epidemia di Covid‐19 e la relativa crisi sanitaria pubblica rappresentano una sfida senza precedenti per gli Stati membri e impongono un onere gravoso sulle autorità nazionali, i cittadini dell’Unione e gli operatori economici, in particolare i trasportatori. La crisi sanitaria pubblica ha dato luogo a circostanze straordinarie, che incidono sulla normale attività delle autorità competenti negli Stati membri nonché sul lavoro delle imprese di trasporto per quanto concerne le formalità amministrative da espletare nei diversi settori dei trasporti e che non avrebbero potuto essere ragionevolmente previste al momento dell’adozione delle misure pertinenti. Tali circostanze straordinarie hanno un impatto significativo su diversi settori disciplinati dal diritto dell’Unione in materia di trasporti.

In particolare, i trasportatori e gli altri soggetti interessati possono non essere in grado di espletare le formalità o le procedure necessarie per conformarsi a talune disposizioni del diritto dell’Unione riguardanti il rinnovo o la proroga di certificati, licenze o autorizzazioni o per portare a termine altri adempimenti necessari per mantenerne la validità. Per gli stessi motivi, le autorità competenti degli Stati membri possono non essere in grado di conformarsi agli obblighi stabiliti dal diritto dell’Unione per garantire che le pertinenti richieste presentate dai trasportatori siano trattate entro la scadenza dei termini applicabili. È pertanto necessario adottare misure per superare tali problemi e garantire sia la certezza del diritto sia il buon funzionamento degli atti giuridici in questione. È opportuno prevedere adeguamenti in tal senso, in particolare per quanto riguarda taluni termini, con la possibilità che la Commissione autorizzi proroghe sulla base di una richiesta presentata da uno Stato membro.

La commissione Europea in base a quanto sopra ha adottato:

  1. Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2003/59/CE 1.In deroga all’articolo 8, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/59/CE, i termini relativi alle attività di formazione periodica da parte del titolare di un certificato di idoneità professionale (CQC), che in base alle disposizioni ivi contenute sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di sette mesi in ciascun caso. I CIP restano validi per il medesimo periodo.
  2. La validità della marcatura del codice armonizzato «95» dell’Unione, di cui all’allegato I della direttiva 2006/126/CE, apposta dalle autorità competenti sulla patente di guida oppure sulla carta di qualificazione del conducente di cui all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/59/CE sulla base dei CQC di cui al paragrafo 1 di tale articolo, si considera prorogata per un periodo di sette mesi dalla data indicata su ciascuna patente di guida o carta di qualificazione del conducente.
  3. La validità delle carte di qualificazione del conducente di cui all’allegato II della direttiva 2003/59/CE che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di sette mesi dalla data di scadenza indicata su ciascuna carta.

Grazie al lavoro svolto dalla nostra associazione in collaborazione con le forze politiche presenti presso la commissione Trasporti dell’Unione Europea, siamo giunti ad una risposta abbastanza rapida su un problema che rischiava di bloccare sia il trasporto Internazionale, sia quello nazionale.

Informativa

Nella nostra sede di Ascoli Piceno in accordo con il nostro Ente di Formazione autorizzato organizziamo corsi rinnovo CQC merci e persone anche (soprattutto) con lezioni un sabato al mese.

Questo metodologia di corsi permette a tutti i conducenti delle nostre aziende associate di non gravare il corso su un solo mese, ma di distribuirlo nel tempo.

Le date delle lezioni sono note già al momento dell’Iscrizione

Vi aspettiamo