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Il Parlamento Europeo ha approvato nei giorni scorsi alcune modifiche all’autotrasporto europeo ed in particolare:

  • Norme chiare sulla retribuzione dei conducenti e sui periodi di riposo, ma anche un limite di tre giorni per i trasporti di ‘cabotaggio’ ed infine meno controlli, ma più efficaci e su strada.

Sono i punti salienti del testo sul pacchetto mobilità approvato oggi dal parlamento europeo che ha adottato la revisione delle norme sui trasporti su strada. Gli eurodeputati hanno approvato la loro posizione sulle norme per combattere le pratiche illegali nel trasporto stradale e migliorare le condizioni di lavoro dei conducenti. Il Parlamento Ue ha così dato il via libera alla sua posizione per negoziare con il Consiglio la revisione delle norme sul distacco dei conducenti, sui periodi di riposo dei conducenti e su una migliore applicazione delle norme in materia di cabotaggio.

L’obiettivo è anche di porre fine alle distorsioni della concorrenza da parte dei trasportatori che utilizzano società fittizie.

La posizione del Pe sulle norme relative al distacco dei conducenti è stata approvata con 317 sì, 302 no e 14 astensioni. Le norme relative ai periodi di riposo dei conducenti sono passate con 394 voti favorevoli, 236 contrari e 5 astensioni. Infine la posizione sulla modifica delle norme relative all’accesso alla professione di trasportatore su strada e al mercato del trasporto di merci su strada, che stabilisce norme sul cabotaggio e affronta il problema delle società fittizie è passata con 371 voti favorevoli, 251 contrari e 13 astensioni. Con la votazione odierna si conclude la prima lettura del Parlamento. Spetterà al Parlamento della prossima legislatura decidere le azioni da intraprendere.

Per individuare i casi di violazione delle norme da parte dei trasportatori stradali, il Parlamento intende sostituire l’attuale limite che si applica al numero complessivo delle operazioni di cabotaggio (le operazioni di trasporto in un altro paese Ue effettuate a seguito di una consegna transfrontaliera) con un limite temporale di 3 giorni e introdurre la registrazione dei passaggi di frontiera tramite i tachigrafi. Dovrebbe inoltre essere previsto un “periodo di riposo” per i veicoli di 60 ore, da trascorrere nel paese d’origine prima di poter dirigersi verso un altro cabotaggio, per evitare il cosiddetto “cabotaggio sistematico”. Per combattere l’uso delle società fittizie, le imprese di trasporto dovrebbero avere la parte sostanziale delle proprie attività nello Stato membro in cui sono registrate.

Poiché sempre più operatori utilizzano veicoli commerciali leggeri per fornire servizi di trasporto, i deputati vogliono che queste regole si applichino anche a tali operatori. 

  • Le norme comunitarie sul distacco dei lavoratori dovrebbero applicarsi anche ai lavoratori distaccati nel settore dei trasporti, per evitare il peso burocratico causato dai diversi approcci nazionali e garantire un’equa remunerazione dei conducenti.

In pratica, i deputati chiedono che le norme esistenti sul distacco dei lavoratori si applichino al cabotaggio e alle operazioni di trasporto transfrontaliero, escludendo però il transito e le operazioni bilaterali con un carico o scarico supplementare in ogni direzione (o zero in uscita e due al ritorno).

  • I deputati vogliono inoltre che le tecnologie digitali siano utilizzate per semplificare la vita dei conducenti e ridurre i tempi di controllo su strada.

Chiedono anche che le autorità nazionali si concentrino sulle imprese con risultati insoddisfacenti in materia di conformità, riducendo nel contempo i controlli casuali sugli operatori che rispettano la legge.

  • I deputati hanno infine proposto modifiche per garantire migliori condizioni di riposo per i conducenti.

Le imprese dovranno organizzare i loro orari in modo che i conducenti possano tornare a casa a intervalli regolari (almeno ogni 4 settimane). Il periodo di riposo obbligatorio alla fine della settimana non dovrebbe essere speso nella cabina del camion.

fonte Ansa

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l Consiglio ha approvato in data odierna la sua posizione (orientamento generale) su una riforma essenziale del settore dei trasporti su strada, che riguarda fra l’altro le condizioni di lavoro dei conducenti, norme speciali sul distacco dei conducenti nel trasporto internazionale, l’accesso al mercato del trasporto merci e un’applicazione potenziata. La riforma è volta a garantire un equilibrio tra condizioni di lavoro adeguate per i conducenti e la libera prestazione di servizi transfrontalieri per i trasportatori. Garantirà inoltre certezza al settore e porrà fine alle divergenze di interpretazione delle norme.

L’accordo odierno mira a offrire norme più eque per i conducenti e le società di trasporti e una maggiore efficacia per le autorità nazionali di controllo. I conducenti professionali beneficeranno di migliori condizioni di lavoro e le società che operano in differenti Stati membri otterranno una maggiore certezza del diritto e meno burocrazia. Raggiungere un accordo su queste proposte era una priorità assoluta per Il Ministro federale austriaco dei trasporti Norbert Hofer, attuale, presidente del Consiglio.

Un elemento fondamentale per migliorare l’applicazione consiste nel disporre di un modo affidabile per registrare il luogo e l’ora in cui l’autocarro ha attraversato la frontiera e localizzare le attività di carico e scarico. La seconda versione del tachigrafo intelligente farà tutto questo automaticamente. Tutti i veicoli che effettuano operazioni di trasporto internazionale dovranno essere dotati di tale dispositivo entro la fine del 2024.

In relazione al cabotaggio (operazioni svolte dalle società di trasporti all’interno di un mercato nazionale al di fuori del proprio paese), il Consiglio mantiene la norma attuale di consentire un massimo di 3 operazioni su 7 giorni. Il miglioramento delle misure di applicazione dovrebbe rendere il monitoraggio della conformità più efficiente ed efficace. Per impedire il cabotaggio sistematico, sarà introdotta una fase intermedia di x giorni prima di poter effettuare ulteriori operazioni di cabotaggio nello stesso paese con lo stesso veicolo.

I criteri relativi alla sede delle società di trasporti includeranno un regolare ritorno dei veicoli alla sede operativa della società, per favorire la lotta alle società di comodo.

Il trasportatore dovrà organizzare gli orari di lavoro dei conducenti in modo che questi possano tornare al proprio domicilio (nel paese di stabilimento del trasportatore) almeno una volta ogni quattro settimane o, se il conducente sceglie di prendere due riposi settimanali ridotti, dopo tre settimane sulla strada.

Per garantire condizioni di lavoro adeguate per i conducenti, il riposo settimanale regolare deve essere trascorso al di fuori della cabina. Tuttavia, al fine di affrontare problemi pratici nel trovare un alloggio adeguato, il riposo settimanale regolare può eccezionalmente essere trascorso nel veicolo nel rispetto di determinati criteri.

La riforma precisa il modo in cui i conducenti professionali beneficeranno del principio della parità di retribuzione a parità di lavoro nello stesso posto. La regola generale sarebbe che, se un’operazione è organizzata in modo che il legame tra il lavoro del conducente e il paese di stabilimento rimane intatto, il conducente dovrebbe essere escluso dalle norme in materia di distacco. Questo implica che le operazioni di trasporto bilaterale sono esplicitamente escluse. Nel tragitto verso il paese di destinazione e nel tragitto di ritorno, è consentito un massimo di due ulteriori attività di carico/scarico in entrambe le direzioni senza rientrare nel regime di distacco. Anche il transito è escluso. Per tutti gli altri tipi di operazioni, incluso il cabotaggio, si applicherebbe il regime completo di distacco dal primo giorno dell’operazione. Le norme specifiche sul distacco dovrebbero essere operative entro 18 mesi dall’entrata in vigore dell’atto giuridico.

Le proposte sono parte integrante del primo pacchetto sulla mobilità, presentato dalla Commissione nel giugno 2017.

I testi concordati in data odierna sono la posizione del Consiglio per i negoziati con il Parlamento europeo al fine di raggiungere un accordo sul testo definitivo.

Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha spiegato che l’impegno suo e dei paesi della Road Alliance era di «dare nuove regole a tutela delle nostre imprese di autotrasporto e per difendere l’Italia dalla concorrenza sleale che arriva dagli operatori di alcuni degli Stati membri. E per migliorare i diritti e le condizioni dei lavoratori del settore, che impatteranno positivamente anche sul livello di sicurezza delle nostre strade». Considerando che «partivamo da obiettivi molto distanti, il risultato raggiunto – conclude Toninelli – è buono».

Speriamo vivamente che il tutto si concluda con la decisione del Parlamento Europeo entro il mese di aprile 2019, altrimenti vedremo slittare il tutto alla prossima legislatura e viste le forti opposizioni dei paesi dell’Est Europa, con Polonia e Bulgaria in testa… arriveremo sempre troppo tardi

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Tolgono visibilità, vanno piano, sono difficili da superare, stanno incolonnati in autostrada, intasano le aree di servizio.

Alzi la mano chi non ha mai formulato questi pensieri trovandosi dietro un mezzo pesante.

Ma voi, vi siete mai messi nei panni dei camionisti?

Se il traffico cittadino vi stressa, elevatelo alla potenza considerando le ore di guida degli autisti. O provate a immaginare quanto sia complicato fermarsi a chiedere informazioni stradali a bordo di un mastodonte.

Faticate a parcheggiare il vostro suv? Un camion è molto più grande.

Gli autisti dormono in cabina, stanno giorni lontano dalla famiglia. E magari devono fermarsi a pochi chilometri da casa perché hanno finito le ore di guida oppure escono fuori dall’impegno giornaliero.
In Italia sono tante le aziende di famiglia, con la passione dei mezzi pesanti che si trasmette di generazione in generazione. Devono però fare i conti con collegamenti stradali obsoleti, infrastrutture assenti, valichi internazionali spesso impercorribili, burocrazia infinita.

Basta provarci. Mettersi nei panni di un camionista condividere con loro qualche chilometro di strada con loro, con l’obiettivo di andare oltre ai soliti concetti e pregiudizi.

I camionisti sono rozzi? Non li conoscete sono uomini sensibili, ordinati e appassionati, certo come sempre c’è anche qualcuno un po’ rozzo, meno sensibile, meno ordinato.

Immaginiamo di intervistarli dentro il loro luogo di lavoro, di vita, eh sì, perché dentro la cabina di un camion, tirata a lucido, linda, pulita e profumata passano gran parte della loro vita, ti diranno che hanno una passione esagerata per i camion. Questo lavoro è una scelta di vita. Il camion è più di una seconda casa, per chi è appassionato. Se gli parlate della loro famiglia vi risponderanno con gli occhi che  brillano: “E’ la cosa più importante al mondo, per primo i figli, poi la moglie che li sopporta e supporta in questa vita sacrificante”. Le problematiche? “La prima difficoltà la incontri sulla strada, con ingorghi vari, disservizi di ogni genere, e aree di servizio troppo piccole e poi le aziende devono fare i conti con la concorrenza sleale dei trasportatori stranieri che pagano meno il gasolio, meno il personale, meno tasse, meno contributi…”. Oggi fare il camionista non va più di moda? “Quale ragazzo di 20 anni può permettersi di investire 4/5mila euro per pagare un patentino? Quando tirerà fuori quei soldi? Ma soprattutto ce li ha? Può investirli per fare una vita sacrificante come quella di un autista? Occorre fare qualcosa perché i giovani si avvicinino a questo mondo perché alla fine è un bellissimo lavoro”.

In un momento di crisi economica e di alta disoccupazione, ogni azienda di trasporto vorrebbe aumentare del 20% la forza lavorativa ma fatica a trovare nuovi autisti. Eppure la paga è buona: chi fa un rientro a casa tutte le sere con trasporto giornaliero ha una retribuzione netta di circa 1.700, fino ad arrivare intorno ai 2.500 per chi sta fuori tutta la settimana. Sono quasi tutti contrattualizzati a tempo indeterminato. Insomma una posizione da mutuo prima casa garantito.

La popolazione degli autisti invecchia e i giovani non si avvicinano. Perché?
Il problema è trovare autisti che ti portino il camion a casa sano. I giovani non si avvicinano perché il costo delle patenti è troppo elevato. O hai il lavoro garantito o non vai a fare una spesa del genere”. Le problematiche? “La viabilità e la carenza di infrastrutture. Poi dobbiamo fare i conti con una concorrenza spietata dall’Est Europa e con troppa burocrazia.

Fare il  camionista non è un lavoro per tutti, a differenza di 30 anni fa ora è una vera e propria professione. Devi conoscere la strada, saperci fare con il cliente e approcciare in modo educato. Non basta solo salire sul camion. Ci vuole competenza e professionalità per fare questo mestiere.  

fonte trasportinforma.it

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Il  4 giugno 2018, la Commissione Trasporti del Parlamento Europeo ha approvato, con alcuni emendamenti, la proposta di modifica avanzata dalla Commissione Europea sui tempi di guida e di riposo degli autisti di veicoli industriali. Questo è un primo passaggio, che poi sarà discusso con il Consiglio dei ministri europeo. I sindacati hanno già dichiarato guerra al testo approvato il 4 giugno, quindi la sua approvazione integrale in Aula non è scontata. Intanto vediamo che cosa potrebbe cambiare con le modifiche passate in commissione.

Il periodo massimo di guida giornaliera resta di nove ore, che può essere esteso a dieci ore, ma non più di due volte la settimana. Ogni quattro ore e mezzo di guida resta il riposo obbligatorio di 45 minuti, che però si potrà prendere, oltre che in una volta sola, anche in più periodi di almeno 15 minuti ciascuno (per esempio tre periodi di 15 minuti o uno di 30 e uno di 15 minuti). Se l’autista sta rientrando nella sede dell’azienda di autotrasporto, può guidare fino due ore in più, purché abbia svolto un riposo di almeno 30 minuti. Se lo fa, deve segnare tale circostanza sulla stampata del cronotachigrafo e deve recuperare tale tempo supplementare entro la fine della terza settimana che segue la settimana in questione.

Il testo affronta anche le attività svolte dall’autista oltre la guida del veicolo, come per esempio il carico e lo scarico, la ricerca di un parcheggio, la manutenzione, l’organizzazione del lavoro. In questo caso, il testo afferma che tale tempo deve essere considerato sia per determinare l’orario di lavoro, sia per un adeguato riposo e per determinare la sua retribuzione.

I maggiori cambiamenti riguardano il riposo settimanale. Resta la distinzione tra quello regolare e quello ridotto, ma cambiano le regole per prenderlo. Il tempo di guida settimanale non deve superare le 56 ore e quello di due settimane consecutive le 90 ore. Il primo cambiamento prevede una maggiore flessibilità nel prendere il risposo settimanale, che potrà essere preso in tre modi diversi considerando un periodo di quattro settimane consecutive di guida.

  • Il primo è prendere un riposo regolare una volta ogni settimana;  
  • il secondo è prendere due periodi di riposo regolare di almeno 45 ore e due periodi ridotti di almeno 24 ciascuno;
  • il terzo è prendere tre periodi regolari di 45 ore ciascuno e uno ridotto di almeno 24 ore.

Nel secondo e terzo caso, i periodi di riposo settimanale ridotto devono essere sempre compensati con un riposo preso in una volta sola prima della terza settimana che segue la settimana in questione. Il riposo settimanale non deve iniziare dopo la fine di sei periodi di 24 ore contati dalla fine del precedente riposo settimanale. Ogni riposo preso in compensazione di un riposo settimanale ridotto deve essere sempre attaccato a un riposo settimanale regolare di 45 ore.

L’azienda di autotrasporto deve organizzare i viaggi per permettere all’autista di trascorrere almeno un riposo settimanale regolare o uno di recupero di uno ridotto di almeno 45 ore nel suo domicilio, o in un’altra località di sua scelta, prima della fine di ogni periodo di guida di tre settimane consecutive. L’azienda deve anche fornire i mezzi per portare l’autista al suo domicilio se il veicolo si trova lontano dalla sede.

Il testo affronta in modo dettagliato la questione del riposo nella cabina del camion, in particolare quello settimanale. Quest’ultimo è vietato farlo, a meno che il camion non sia fermo in un’area di parcheggio con adeguati servizi per l’autista e requisiti di sicurezza. A tale proposito, il testo fornisce un elenco dettagliato di tali requisiti, che devono essere autocertificati e controllati periodicamente dallo Stato in cui si trova l’area di sosta. Tali aree sono adatte per il riposo giornaliero, settimanale regolare e ridotto e quello preso come compensazione. Ovviamente, la cabina deve essere equipaggiata con zona letto e il veicolo deve essere sempre fermo.

Se il veicolo non è fermo in tali aree di sosta certificate, l’autista deve svolgere il riposo settimanale regolare e ridotto o quello in compensazione in una sistemazione appropriata, che non sia la cabina del camion e che abbia adeguati servizi per dormire e per l’igiene del conducente. L’autista può anche trascorrere il riposo nel suo domicilio o in un luogo privato a sua scelta. Se il conducente trascorre il riposo in un luogo a pagamento, il conto deve essere pagato dall’azienda di autotrasporto.

Il testo approvato stabilisce che in certe condizioni, il riposo può essere preso anche nei trasferimenti del veicolo in treno o in traghetto, nell’ambito di un trasporto combinato accompagnato. Il testo parla di riposo giornaliero e di riposo settimanale ridotto, che deve essere preso in una cabina o in una cuccetta. Se imbarcato su un traghetto che naviga per almeno dodici ore, può essere preso a bordo anche il riposo settimanale regolare, purché l’autista abbia una cabina. Nel caso di riposo giornaliero e settimanale ridotto, l’autista può interromperlo per attività necessarie, ma al massimo per un’ora.

Circolari

Anche in Italia, dallo scorso 30 aprile, viene sanzionato il divieto di trascorrere
in cabina il riposo lungo di 45 facendo riferimento all’art. 174,comma 7del cds.
In pratica, siccome godere del riposo lungo in cabina equivale a non goderne,
il ministero dell’Interno considera che chi lo trascorre in cabina supera di oltre
il 20% i limiti orari previsti dalla normativa sui tempi di guida e di riposo, vale a
dire l’ipotesi presente, appunto, nel comma 7 dell’art. 174. La sanzione, che
va da un minimo di 425 euro a un massimo di 1.701 euro,
può aumentare di un terzo, quando la violazione sia commessa dopo le
ore 22 e prima delle ore 7, così come previsto dall’art. 195, comma 2 bis del
cds. D’altro canto, esiste anche la possibilità, prevista dall’art. 202, comma 2
bis del cds, di ridurre del 30% la sanzione effettuando il pagamento
direttamente nelle mani dell’agente accertatore, a meno che l’interessato non
presti cauzione o decida di non pagare con conseguente fermo del mezzo per
un periodo non superiore a 60 giorni.

Anche in questo caso non essendoci un articolo specifico del Codice della Strada, risulterebbe inapplicabile il comma 7 dell’art. 174, in quanto non è che  si possa considerare riposo non effettuato, ma bensì effettuato in un luogo diverso, pertanto in fase di ricorso al Giudice di Pace la sanzione verrebbe annullata.

CHI LA PAGA: L’AUTISTA O L’AZIENDA?

In genere, si ritiene che in questi casi ci sia una responsabilità solidale. In
realtà, la sanzione ricordata è a carico esclusivo del conducente, mentre
all’azienda può essere contestata un’altra sanzione, quella accessoria prevista
dell’art 174 comma 14, che parte da 327 e arriva a un massimo di 1.305
europer ciascun dipendente cui la violazione si riferisce. Questa sanzione
accessoria, almeno nei casi meno gravi, può essere aggirata dall’azienda
dimostrando di aver fatto formazione ai dipendenti e di aver loro impartito
sufficienti istruzioni. In questo caso, però, trattandosi di violazione gravi (oltre il
20% dei limiti), il ricorso andrebbe presentato al giudice di pace. Un
ricorso che, almeno da un punto di vista logico, appare complicato da vincere.
In quanto, se è vero che non sta scritto da nessuna parte che l’azienda è
obbligata a prenotare una struttura in cui l’autista poteva trascorrere il riposo
di 45 ore fuori dalla cabina, è anche vero però che deve fornirgli una
pianificazione degli impegni e quindi anche una copertura “legale” del
riposo regolare.

QUANDO SI PAGA: IN FLAGRANZA O ANCHE A POSTERIORI?

Rispetto al momento in cui può essere riscontrata l’infrazione, abbiamo già
precisato che l’unico caso previsto in Italia (contrariamente a quanto accade
nel Regno Unito, in Franciao in Belgio) è la flagranza, vale a dire cioè
che la sanzione può essere accertata esclusivamente nel momento in cui
la si commette(quindi soltanto su stradae soltanto nel momento in cui
l’autista stia svolgendo il riposo settimanale regolare, ma non in un
controllo successivo in strada o in azienda)e comporta, oltre all’applicazione
della sanzione, anche il ritiro dei documenti di guida con l’intimazione a
non riprendere il viaggio fino al completamento del riposo settimanale
nella modalità corretta.
Proviamo allora a immaginare come e quando possa essere riscontata la
flagranza. A ben vedere, per poter multare un autista trovato su un’area a
trascorrere il riposo in cabina, l’agente di controllo deve verificare due
condizioni:
– innanzi tutto, deve riscontrare, in base alla strisciata del tachigrafo, che
tipo di riposo abbia effettuato la settimana precedente. Perché se questo
fosse stato regolare, allora quello in corso potrebbe essere ridotto e
quindi non multabile. In caso contrario, se cioè il riposo della settimana
precedente era già stato ridotto, a quel punto non c’è dubbio che l’autista stia
facendo un riposo regolare e quindi, essendo in cabina, diventa sanzionabile;
– verificare il momento in cui scatta l’obbligo di iniziare il riposo, che
inizia una volta trascorsi sei periodi da 24 oreciascunonel corso della
settimana. Quindi, se per esempio un autista è partito alle 22 della domenica,
dovrà iniziare il riposo alle 22 del sabato. Se sono le 18, anche se lo si ferma
in un’area a bordo della cabina, di fatto non sarebbe ancora obbligato a
iniziare il riposo e quindi non ancora sanzionabile. Ecco perché appare logico
che per essere certa di trovare autisti già arrivati nel momento del riposo
obbligatorio, la polizia effettuerà controlli essenzialmente la domenica. Farli in
altri momenti, cioè, potrebbe rivelarsi inutile.

Esiste un altro grosso problema, che discrimina fortemente le aziende Italiane, ed è riferito a tutte le aziende del Sud Italia, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, che obbligate (secondo la norma) ad effettuare un riposo regolare fuori dal mezzo vedrebbero lievitare fortemente i costi, rispetto alle altre aziende che hanno sede nel centro Italia e/o nord.

L’Italia purtroppo è stretta e lunga.

A mio giudizio sarebbe forse meglio (visto che si vuole combattere i veicoli stranieri, quindi il dumping sociale) inasprire le sanzioni sul cabotaggio, ed effettuare più controlli sui veicoli stranieri che puntualmente stazionano in Italia per mesi.

fonte uominietrasporti

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Dopo la Francia, i paesi bassi, il Belgio e la Germania, ora anche la Gran Bretagna vuole applicare come si deve le norme che proibiscano agli autisti di veicoli industriali di svolgere il lungo riposo settimanale in cabina.
La associazione degli autotrasportatori ha chiesto di multare il riposo lungo in cabina con una sanzione di circa 300 sterline. Normativa che a breve sarà applicata anche in Germania. Secondo alcuni, sarebbe un ottimo provvedimento per contrastare il dumping sociale degli autisti, così la Gran Bretagna chiede alla Commissione Europea di schierarsi apertamente in tal proposito.

Gli autisti e le annesse associazioni, chiedono che il riposo lungo debba essere fatto in alberghi, o comunque edifici veri e proprio, dotati di servizi igienici e tutti i comfort necessari, così come la possibilità di avere almeno dei pasti caldi.

La questione è stata sollevata dal fatto che in Gran Bretagna, soprattutto nei fine settimana, le aree di sosta sono occupate in grandissima parte da veicoli stranieri che trascorrono il riposo settimanale di 45 ore nelle varie aree di sosta.
Questo accade perché in Francia, Belgio e Paesi Bassi non è possibile, in questi Paesi, chiunque incorra in questa pratica è soggetto a pesanti multe. Così, ora la situazione potrebbe cambiare anche nel Regno Unito e la sanzione sarebbe di circa 300 sterline.

 

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Nell’estate del 2014 il Belgio, seguito a ruota dalla Francia, aveva adottato
una legge in cui si prevedeva il divieto per i conducenti di veicoli
pesanti di trascorrere all’interno della cabina il riposo lungo (quello
della durata di 45 ore in un arco temporale di due settimane). Questa
legge, adottata con un’evidente funzione anti-dumping e quindi per
costringere anche imprese dell’Est ad assumersi maggiori costi in caso di
trasporto internazionale, è stato soggetta a diverse critiche in ambito
comunitario, tanto che il Consiglio di Stato del Belgio ha pensato di
chiedere alla Corte di Giustizia europea un parere rispetto alla
compatibilità della norma con il diritto europeo. La risposta di questo tribunale,
fornita attraverso il suo avvocato generale lo scorso 2 febbraio, sostiene non
si può obbligare un autista di veicoli a svolgere il riposo settimanale
regolare a bordo del veicolo.
A questa decisione ha fornito particolare eco Gilles Savary, il parlamentare
francese che si fece promotore della legge in Francia, il quale in un
comunicato stampa sottolinea come «questa decisione del Tribunale è
molto importante, perché pone termine a una pratica socialmente
ingiustificabile». In più Savary ribadisce che Corte UE fa cadere uno dei
principali argomenti dei detrattori della normativa, quello cioè che
l’autista sarebbe costretto a riposare sul camion allo scopo di
controllare il camion e il suo carico durante il fine settimana o durante i
lunghi viaggi internazionali.

fonte uominietrasporti