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Anche l’Austria come la consorella Germania ha deciso di estendere la normativa sul salario minimo, a tutti i trasporti effettuati in regime di cabotaggio stradale, praticamente  la retribuzione dei conducenti impiegati in questi servizi, non può essere inferiore alla retribuzione minima fissata dalla predetta Legge nazionale austriaca (come da tabella  allegata).

Le aziende, almeno 7 giorni prima dell’operazione di cabotaggio,  devono registrare gli autisti che intendono utilizzare, compilando in formato elettronico, per ognuno di loro, il Form ZKO 3 disponibile al seguente link: https://www3.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=cc0245e96e3145f28adeacc34a476f8d&pn= B721d3a1bda1e4750953b05caa085a925&lang=en

form ZKO 3

Una copia del predetto Form, completa di tutti i dati, deve essere presente  sul veicolo insieme alla seguente documentazione (in lingua tedesca) –

  • modello A1 di cui al Regolamento (CE) n.883/2004 e n. 987/2009, sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
  • documentazione dalla quale si possa evincere il livello di inquadramento del conducente e la retribuzione percepita (contratto di lavoro, busta paga, ecc..)

Ad oggi, sono esclusi i trasporti internazionali con destinazione e partenze dall’Austria.

Le sanzioni riferite a queste norme che prescrivono questi obblighi, partono da un  minimo di 500 € fino a di 5.000 €  in caso di recidiva gli importi raddoppiano.

In allegato una tabella con le retribuzioni minime orarie previste dalla normativa sul lavoro austriaca che prevede 7 categorie di conducenti.

Download “retribuzione-minima-autisti-austria.pdf”

retribuzione-minima-autisti-austria.pdf – Scaricato 254 volte – 54,00 KB