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Autovelox senza contestazione immediata – multa da rigettare

Gran parte delle multe con autovelox potrebbero essere annullate per via della cartellonistica stradale, non correttamente predisposta dai Comuni. A mettere gli automobilisti sul piede di guerra è una recente sentenza del Giudice di Pace di Taranto  che annulla una multa per eccesso di velocità per un “vizio di forma” che potrebbe estendersi a gran parte delle contravvenzioni elevate su tutto lo stivale. Procediamo con ordine.

La presenza dell’autovelox deve essere segnalata almeno 400 metri prima dell’apparecchio attraverso apposita cartellonistica stradale (tale limite, benché non indicato dalla legge, è stato precisato dal Ministero degli Interni). È necessaria, dunque, la presenza di un cartello stradale che avvisi gli automobilisti del rilevamento elettronico della velocità.

Dall’altro lato la legge consente che, su determinate tratte di strada, la presenza dell’autovelox non debba essere necessariamente presidiata dalla pattuglia che, pertanto, non è neanche tenuta alla contestazione immediata della multa fermando, sul momento, il trasgressore. Quest’ultimo dunque riceverà a casa, successivamente e per posta, la contravvenzione (è la cosiddetta “contestazione differita”). Ciò avviene sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali individuate dalla legge e sugli altri tratti di strada individuati appositamente dal Prefetto con apposito decreto.

Ebbene, in tali casi, non è sufficiente che il cartello mobile riporti soltanto “Attenzione, velocità controllata con dispositivo elettronico”, poiché questo tipo di cartello può essere sufficiente nell’ipotesi di contestazione “immediata”, ma nell’ipotesi di contestazione differita, sullo stesso segnale deve essere inserita quantomeno la specificazione aggiuntiva “e con esonero della contestazione immediata, come da decreto Pref. di ….”.

Come deve essere la segnaletica

È stato, del resto, lo stesso Ministero dei Trasporti (Con D.M. in data 15.08.2007, in riferimento all’attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione) a precisare, tra l’altro che “… per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli che… devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l’iscrizione “controllo elettronico della velocita” oppure “rilevamento elettronico della velocita“, eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell’organo di polizia stradale che attua il controllo.

“La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.”

Da quanto sopra precisato dal Ministero è evidente che la postazione del rilevamento deve essere preceduto da tutta una segnalazione necessaria sia per evitare l’effetto “sorpresa” con il rischio di frenature improvvise che possono mettere in pericolo la sicurezza della circolazione, sia per una funzione educativa, come avviene per esempio in Spagna con l’installazione di una segnaletica evidenziata con grandi cartelli luminosi, che indicano all’istante la velocità rilevata al passaggio del veicolo.”

fonte laleggepertutti.it

 

la sentenza 

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