News

Azione diretta – il Tribunale di Grosseto dice che è incostituzionale

Possibile che ogni volta che l’autotrasporto, prova ad applicare, delle norme esistenti, ecco che arriva qualche tribunale con “alzate” di testa e giudica questa norma incostituzionale e soprattutto ogni volta rimane condannato ad attendere. Stavolta a finire sotto giudizio è
l’azione diretta, contenuta nell’art. 7 ter del Dlgs 286/2005 e introdotta nel
nostro ordinamento tramite la L. 127/2010 in sede di conversione del D.L.
103/2010. Il Tribunale di Grosseto, infatti, ravvisa in questa norma
un’evidente violazione del dettato costituzionale e quindi lo scorso 3
giugno ha sospeso il giudizio in corso per rimettere la decisione sul punto alla
Corte Costituzionale.
A non convincere il Tribunale di Grosseto, in particolare, è lo strumento
normativo utilizzato, vale a dire la conversione in legge di un decreto. Perché,
secondo questo Tribunale, la conversione deve essere collegata a
livello contenutistico con il decreto di partenza. Insomma, può anche
succedere di aggiungere contenuti nuovi, ma non possono essere
completamente eterogenei, perché a quel punto il Parlamento andrebbe
oltre al potere di conversione che gli assegna l’articolo 77 della
Costituzione. Nel caso in questione il decreto legge conteneva “Disposizioni
urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto
marittimo”, emesso sulla base di presupposti di necessità ed urgenza
(completare la procedura di dismissione dell’intero capitale sociale di Tirrenia
e assicurare l’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalle
convenzioni di pubblico servizio di trasporto marittimo).
La norma contenuta nell’art. 7 ter del Dlgs 286/2005, aggiunta in sede di
conversione di questo decreto per introdurre l’azione diretta del vettore che
ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore nei confronti di
tutto coloro che hanno ordinato il trasporto, secondo il Tribunale «è
completamente scollegata dai contenuti già disciplinati dal decreto
legge, riguardanti esclusivamente la necessità di assicurare la regolarità del
servizio pubblico di trasporto marittimo» e quindi mancherebbe una
relazione tra tale norma e l’originario decreto legge. E senza questa
relazione, come detto, si andrebbe a violare l’art. 77 della Costituzione.
A questo punto la palla passa alla Corte Costituzionale. Con i suoi tempi,
ovviamente.

fonte uominietrasporti

Related Posts

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.