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La Suprema Corte si è nuovamente pronunciata sulla legittimità costituzionale dell’azione diretta in riferimento al giusto corrispettivo da corrispondere alle aziende di trasporto tema di legittimo compenso riconosciuto per i costi della sicurezza.

Vari sono stati i tentativi di renderla incostituzionale, ed ogni volta la Corte si è espressa a favore della legittimità, si spera che questo sia l’ultimo tentativo, che si metta fine a questa “storia infinita”.

Proprio in questi giorni si sta ridiscutendo il principio di “riattivare” i costi minimi della sicurezza” visto che ad oggi nessuna sentenza li ha effettivamente deligittimati, anzi a parer del vero sono necessari visto la situazione nel settore dell’autotrasporto.

SI sono verificate delle strane situazioni, quando il prezzo del gasolio era sceso si sono rivisti i prezzi del trasporto ribassati in base all’effettivo costo del gasolio e le “tariffe” adeguate.

Nel momento in cui i prezzi del gasolio sono risaliti, nessun committente si è mosso per aumentare i costi del trasporto, anzi qualcuno ha rinviato tutto a fine anno o addirittura in qualche caso alle aziende di trasporto è stato risposto, che comunque trovano chi gli da il servizio a condizioni inferiori, cornuti e mazziati.

In allegato troviamo la sentenza della suprema corte che giustifica la legittimità dell’azione diretta

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Possibile che ogni volta che l’autotrasporto, prova ad applicare, delle norme esistenti, ecco che arriva qualche tribunale con “alzate” di testa e giudica questa norma incostituzionale e soprattutto ogni volta rimane condannato ad attendere. Stavolta a finire sotto giudizio è
l’azione diretta, contenuta nell’art. 7 ter del Dlgs 286/2005 e introdotta nel
nostro ordinamento tramite la L. 127/2010 in sede di conversione del D.L.
103/2010. Il Tribunale di Grosseto, infatti, ravvisa in questa norma
un’evidente violazione del dettato costituzionale e quindi lo scorso 3
giugno ha sospeso il giudizio in corso per rimettere la decisione sul punto alla
Corte Costituzionale.
A non convincere il Tribunale di Grosseto, in particolare, è lo strumento
normativo utilizzato, vale a dire la conversione in legge di un decreto. Perché,
secondo questo Tribunale, la conversione deve essere collegata a
livello contenutistico con il decreto di partenza. Insomma, può anche
succedere di aggiungere contenuti nuovi, ma non possono essere
completamente eterogenei, perché a quel punto il Parlamento andrebbe
oltre al potere di conversione che gli assegna l’articolo 77 della
Costituzione. Nel caso in questione il decreto legge conteneva “Disposizioni
urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto
marittimo”, emesso sulla base di presupposti di necessità ed urgenza
(completare la procedura di dismissione dell’intero capitale sociale di Tirrenia
e assicurare l’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalle
convenzioni di pubblico servizio di trasporto marittimo).
La norma contenuta nell’art. 7 ter del Dlgs 286/2005, aggiunta in sede di
conversione di questo decreto per introdurre l’azione diretta del vettore che
ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore nei confronti di
tutto coloro che hanno ordinato il trasporto, secondo il Tribunale «è
completamente scollegata dai contenuti già disciplinati dal decreto
legge, riguardanti esclusivamente la necessità di assicurare la regolarità del
servizio pubblico di trasporto marittimo» e quindi mancherebbe una
relazione tra tale norma e l’originario decreto legge. E senza questa
relazione, come detto, si andrebbe a violare l’art. 77 della Costituzione.
A questo punto la palla passa alla Corte Costituzionale. Con i suoi tempi,
ovviamente.

fonte uominietrasporti

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Il Tribunale di Napoli, in un giudizio di opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso in favore di un sub-mittente che non avendo ottenuto il pagamento dal primo vettore, agiva direttamente nei confronti della mittente ai sensi dell’art. 7 ter D.Lgs. 2005/286, ha rigettato l’eccezione di legittimità costituzionale dell’indicata normativa concedendo, inoltre, la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto.

In particolare il Tribunale, aderendo alla tesi difensiva svolta dal sub-vettore,  ha escluso che le norme introdotte con la legge di conversione del D.L.103/2010, tra cui il menzionato art.7 ter, siano assolutamente eterogenee, per oggetto e finalità, da quelle contenute nel decreto legge, concludendo nel senso che la questione di legittimità costituzionale sollevata, ancorché rilevante ai fini della decisione, non rivesta l’ulteriore carattere della non manifesta infondatezza.

Il Tribunale inoltre, ha ritenuto la questione manifestamente infondata anche alla luce della nuova disciplina della sub-vettura e dell’art.7 ter contenuta nella L.24.12.2014 n.190 che, infatti, non ha abrogato l’azione diretta.

In virtù dei principi espressi, il Tribunale di Napoli, nonostante il mittente  eccepiva, tra l’altro, di non essere a conoscenza della sub-vezione e di aver già corrisposto il nolo del trasporto al primo vettore, in applicazione del principio della solidarietà passiva fissata dalla norma citata tra tutti i soggetti della filiera del trasporto, ha concesso la provvisoria esecuzione al D.I. opposto.

Il Giudice, in particolare ha accolto la tesi esposta dal sub-vettore secondo la quale il pagamento eseguito dalla mittente in favore del primo vettore, non lo libera nei suoi confronti, ma gli consente unicamente di agire in rivalsa nei confronti del primo vettore, propria parte contrattuale.

L’inciso contenuto nell’art. 7 ter :” fatta salva l’azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale”, del resto, si giustifica proprio perché il mittente o altro soggetto della filiera, pur se ha pagato il compenso alla propria parte contrattuale, nel caso di inadempimento di questi o di altro vettore della filiera, rimane esposto nei confronti del vettore finale.

In tal caso, dunque, è consentito al mittente di rivalersi nei confronti della propria parte contrattuale, primo vettore sub-mittente, inadempiente nei confronti del vettore finale, per recuperare il nolo a lui già pagato.

Diversamente l’azione di rivalsa non avrebbe alcuna ratio.

La sentenza in esame rappresenta solo uno dei tanti provvedimenti (D.I., ordinanze provvisoriamente esecutive ecc) emessi in questi anni dai giudici di merito che, in applicazione che in applicazione dell’art. 7 ter, hanno condannato i mittenti a pagare i noli in favore dei sub-vettori.”

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