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Questo articolo fornisce recenti statistiche sul costo orario del lavoro nell’Unione europea (UE).

Nel 2015, la media costo orario del lavoro nell’Unione Europea (escluse agricoltura e pubblica amministrazione) è stato stimato essere 25,0 euro nell’UE-28 e EUR 29,5 nella zona euro (EA-19). Tuttavia, questa media mostra differenze significative tra gli Stati membri dell’UE, con i costi più bassi per ora di lavoro registrate in Bulgaria (EUR 4,1), Romania (EUR 5,0), la Lituania (EUR 6,8), Lettonia (EUR 7,1) e in Ungheria (EUR 7,5), e il più alto in Danimarca (41,3 euro), Belgio (EUR 39,1), Svezia (37,4 euro), il Lussemburgo (36,2 euro) e in Francia (EUR 35,1). Quando si confrontano le stime dei costi del lavoro in euro, si deve rilevare che i dati per gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro sono influenzati dai movimenti del tasso di cambio.

I costi non salariali

Il costo del lavoro è costituito da salari e stipendi, più i costi non salariali quali i contributi sociali dei datori di lavoro. La quota dei costi non salariali in tutta la UE era del 24,0% nell’UE-28 e del 26,0% nella zona euro, con il valore più basso a Malta (6,6%) è più alto in Francia (33,2%).

Queste stime per il 2015, pubblicati da Eurostat, riguardano imprese con 10 o più dipendenti e si basano sul sondaggio costo 2.012 del lavoro, che vengono estrapolati attraverso l’indice del costo del lavoro.

 

Ecco una tabella che riepiloga il costi del lavoro nei vari paesi dell’Unione Europea il pallino rosso indica tutti quei paesi dove il costo è nettamente inferiore a quello italiano, e sono tutti quei paesi che ad oggi creano grossi disagi nel settore dei trasporti sul territorio nazionale.

Una Unione Europea non unione, c’è troppa differenza tra un paese e l’altro per dire che si tratta di un’unica economia.

640px-Labour_costs_per_hour_in_EUR,_2004-2015_whole_economy_excluding_agriculture_and_public_administration

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fonte QPA

In tema di formulazione di un’offerta per la partecipazione ad una gara pubblica, i valori del costo del lavoro del personale addetto, risultanti dalle tabelle ministeriali, non costituiscono un limite inderogabile, ma semplicemente un parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con la conseguenza che l’eventuale scostamento da tali parametri delle relative voci di costo non legittima di per sé un giudizio di anomalia. Continua a leggere