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Nuove disposizioni in materia di distacco dei lavoratori e di impiego di conducenti in operazioni di cabotaggio. Attività di controllo e accertamento degli illeciti da parte di organi di polizia stradale. – PRECISAZIONI ED INTEGRAZIONI

…Come noto, la sanzione prevista dall’art. 12, comma 1 bis, è applicata dagli organi di Polizia stradale al conducente di un veicolo che, in regime di distacco o di cabotaggio stradale, circoli senza la comunicazione preventiva di distacco o senza avere con sé gli altri documenti previsti dall’art. 10, comma 1 quater (contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/1997 e prospetti di paga) o “con documentazione non conforme alle predette disposizioni”; obbligato in solido per la violazione degli obblighi in questione è il proprietario del veicolo con cui è effettuato il trasporto…

Rispetto alle comunicazioni preventive richieste in altri settori, quella prevista per il settore del trasporto su strada, in aggiunta alle informazioni generali indicate, deve indicare, in lingua italiana, anche la paga oraria lorda in euro del conducente distaccato e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio da questo sostenute.

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La presente direttiva garantisce la protezione dei lavoratori distaccati durante il loro distacco in relazione alla libera prestazione dei servizi, stabilendo disposizioni obbligatorie riguardanti le condizioni di lavoro e la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che devono essere rispettate. Sono modificate, pertanto, alcune delle disposizioni della precedente direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.

La modifica, tuttavia, non si applica al settore del trasporto su strada, in quanto i Paesi membri, non riuscendo a trovare la quadra tra i diversi interessi nazionali, hanno deciso di far ricorso a norme specifiche che saranno definite con il Pacchetto Mobilità UE, ancora in fase di discussione a Bruxelles.

 

Si legge infatti, al “considerando” n.15 della premessa alla nuova Direttiva che, “a causa dell’elevato grado di mobilità che caratterizza il lavoro nel settore del trasporto internazionale su strada, l’attuazione della presente direttiva in tale settore solleva particolari problematiche e difficoltà di natura giuridica, che saranno affrontate, nel quadro del pacchetto sulla mobilità, mediante norme specifiche per il trasporto su strada anche rafforzando la lotta contro frodi e abusi”.

 

L’art. 3 della direttiva in commento, quindi, stabilisce che essa si applicherà al settore trasporto su strada solo “a decorrere dalla data di applicazione di un atto legislativo che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda le prescrizioni di applicazione e stabilisce norme specifiche in relazione alla direttiva 96/71/CE e alla direttiva 2014/67/UE per il distacco dei conducenti nel settore dei trasporti su strada”.

Purtroppo, ancora una volta l’autotrasporto continua a non avere regole certe, stando ai tempi e considerato che le nuove elezioni del parlamento Europeo che ci saranno a Giugno 2019, una nuova direttiva specifica sull’Autotrasporto da parte dell’Unione non ci sarà prima di 2 anni, nel frattempo?

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Anche l’Italia, finalmente, sta per dichiarare guerra al distacco, approvando una normativa che possa porre un freno a questo fenomeno, visto che il Consiglio dei ministri del 15 aprile ha approvato uno schema di decreto legislativo che il Parlamento dovrà valutare entro il 28 maggio. Di che fenomeno parliamo?

Quando si dice «distacco» il pensiero, in particolare nell’autotrasporto, va subito verso immagini poco gradite ai più. Quelle di società con più sedi che distaccano in Italia autisti da una filiale di un qualche paese dell’Est o quelle di un’agenzia di lavoro temporaneo che, a richiesta, distaccano conducenti presso un’azienda italiana. Tutto regolare sulla carta, almeno fino a quando il distacco dura un tempo limitato e se il lavoratore distaccato sia effettivamente dipendente dell’azienda che distacca. Il vantaggio è quello di poter pagare a questo lavoratore la retribuzione base prevista dai contratti collettivi del paese in cui si svolgerà il lavoro del distaccato, risparmiando però considerevolmente sui contributi, da versare nel paese di origine.

Purtroppo, però, questa normativa, prevista dalla direttiva 96/71 era fin troppo vaga, tanto cheattraverso le sua maglie sono passate anche forme di autentico sfruttamento di autistio, come vengono spesso definite, di dumping sociale.

Per carità, non si tratta di un fenomeno soltanto italiano. Ma mentre in altri paesi europei per contrastarlo sono stati adottati diversi tipi di contromisure, in Italia era ancora mancata un’iniziativa normativa specifica. Una lacuna in parte colmata anche in vista del recepimento della direttiva 2014/67/UE, da formalizzare entro il 18 giugno 2016, che presenta una serie di criteri da considerare per verificare la legittimità del distacco e per prevenirne gli abusi.

Il governo, per iniziativa del ministero del Lavoro, ha predisposto uno schema di decreto legislativo, presentato al parere della Camera, con cui definire con precisione le “autorità“ coinvolte, il concetto di “lavoratore distaccato” e le “condizioni di lavoro e di occupazione” da prendere in considerazione. E tra i settori interessati figura anche il settore del trasporto su strada e quello delle attività del cabotaggio.

All’art. 4 dello schema si ribadisce pure che «Al rapporto di lavoro tra le imprese di cui all’articolo 1, commi 1 e 4, e i lavoratori distaccati si applicano, durante il periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro previste dalle disposizioni normative e dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del Dlgs 81/15 per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco»

Per verificare se il distacco risponda ai requisiti normativi, il testo del decreto prevede diverse fasi di accertamento. Auspichiamo che il Parlamento approvi senza sostanziali modifiche il testo affinché la piaga del distacco abusivo ed irregolare sia sanata».

fonte uominietrasporti

Download “schema di distacco lavoratori presentato in parlamento”

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