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E’ stato pubblicato sul sito web dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il software per presentare la domanda di rimborso delle accise sul gasolio consumato dalle imprese di autotrasporto nel quarto trimestre 2015.
Per ciò che riguarda i consumi di gasolio effettuati tra il 1° ottobre e il 31 dicembre dell’anno in corso, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2016.

Sul sito dell’Agenzia è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa. La misura del beneficio riconoscibile è pari a € 214,18609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° ottobre e il 31 dicembre.

Hanno diritto al beneficio sopra descritto: a) gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche localiesercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione; c) le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285, le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997, le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009; d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Per la fruizione dell’agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740.

fonte trasporti-italia

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Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha firmato, lo scorso 23 dicembre, il decreto che stabilisce i giorni del prossimo anno 20916 che saranno vietati alla circolazione dei veicoli industriali con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate e le relative deroghe.  Il Decreto è uscito finora soltanto sul sito web del ministero dei Trasporti.Ora il testo deve passare all’esame della Corte dei Conti ed essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ma, a meno di sorprese dell’ultima ora, non dovrebbe subire modifiche e quindi possiamo considerarlo come ufficiale.

Non ci sono grosse novità per quanto riguarda l’anno precedente, salvo i venerdì estivi che come UNATRAS si è provato ad eliminare, ma qualche venerdì è ancora rimasto.

Il testo completo del Ministero è scaricabile cliccando qui 

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La Camera dei deputati ha approvato le modifiche al disegno di Legge di Stabilità 2016. Il ddl, un unico articolo formato da 556 commi, contiene anche le disposizioni per il settore dell’autotrasporto che attuano i contenuti dell’accordo siglato dalle principali associazioni del settore con il Governo lo scorso 5 novembre.

Ora è previsto il passaggio al Senato che, presumibilmente, non apporterà modifiche significative.

Ecco le novità che riguardano l’autotrasporto:

–  Recupero delle accise sul gasolio ed esclusione dal beneficio per i veicoli di categoria ecologica euro 2 o inferiori: con la norma si evita l’eliminazione della misura, ma il beneficio non si potrà richiedere per i veicoli euro 2 e inferiori;

–  Contributi all’acquisto di mezzi di ultima generazione per l’autotrasporto merci e a favore del Tpl (commi 372 quater/sexies);

–  Iniziative per l’intermodalità marittima ferroviaria;

–  Riattivazione della sezione speciale per l’autotrasporto del fondo di garanzia per le pmi: il fondo era fermo da settembre dopo l’annuncio del Medio Credito Cooperativo sull’esaurimento delle risorse. Con la riattivazione le imprese potranno beneficiare di due importanti novità: l’estensione della garanzia diretta all’80% del finanziamento e l’utilizzo del fondo anche per garantire i finanziamenti della “Sabatini bis”;

–  Decontribuzione previdenziale nella misura dell’80%, per gli autisti utilizzati nei trasporti internazionali: la norma nasce con l’accordo del 5 novembre al fine di arginare il dumping delle imprese estere soprattutto dell’Est Europa. In via sperimentale, per tre anni, è previsto uno sgravio dell’80% sui contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro per gli autisti che per almeno 100 gg annui, sono stati utilizzati in servizi di trasporto internazionale sui veicoli muniti di tachigrafo digitale. La misura non si estende ai premi e ai contributi dovuti all’Inail.

–  Riordino delle deduzioni forfettarie delle spese non documentate per le trasferte delle imprese minori: il provvedimento elimina il criterio di divisione applicato fino ad oggi per le trasferte svolte fuori dal Comune di appartenenza dell’impresa.

–  Obbligo per i vettori di esibire la documentazione relativa al trasporto internazionale in corso di svolgimento: la norma era molto attesa perché è volta a sanzionare i vettori esteri che non forniscono una documentazione idonea a dimostrare il trasporto internazionale in svolgimento.
Ecco le sanzioni previste: una sanzione amministrativa da € 400 a € 1200 e il fermo del mezzo fino a quando questa prova non venga fornita e, in ogni caso, per non più di 60 gg; una sanzione amministrativa da 2.000 € a 6.000 € quando la documentazione di cui sopra non sia stata fornita o presenti delle irregolarità nella compilazione. Qualora ricorressero gli estremi per la contestazione, si applicheranno anche gli artt 44 e 46 della Legge 298/1974.
Si applicano inoltre le sanzioni dell’art. 46, commi primo e secondo della Legge 298/1974 se, a causa dell’assenza di questi documenti, diventi impossibile accertare la regolarità del trasporto internazionale oggetto del controllo. Per il pagamento si applica il meccanismo previsto per gli stranieri dall’art. 207 c.d.s, che prevede il versamento nelle mani dell’agente accertatore o, in mancanza, l’obbligo di prestare una cauzione a pena  del fermo del mezzo fino ad un massimo di 60 gg.

fonte trasporti-italia

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L’agente della riscossione non è abilitato alla notifica diretta della cartella di pagamento a mezzo posta in quanto gli unici soggetti che possono notificare la cartella con raccomandata a/r sono gli ufficiali della riscossione o gli altri soggetti a tanto abilitati (messi notificatori, messi comunali). Lo sostiene la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna – Bologna, nella sentenza 2005/8/2015 depositata il 12 ottobre scorso.
In estrema sintesi, la Ctr ha confermato la sentenza di primo grado emessa dalla Ctp di Rimini che aveva annullato alcuni avvisi di intimazione notificati da Equitalia, in quanto le relative sottostanti cartelle erano state notificate direttamente a mezzo posta dallo stesso agente della riscossione e non attraverso i soggetti a tanto abilitati dalla legge.
In buona sostanza, il ragionamento seguito dai giudici emiliani è stato incentrato sull’interpretazione letterale e storica dell’articolo 26 comma 1 del Dpr 602/73. La Ctr ha fatto così rilevare come solo nella vecchia formulazione l’invio diretto della cartella a mezzo raccomandata era prevista anche «da parte dell’esattore», ma che – a seguito dell’intervento normativo operato dell’articolo 12 del Dlgs 46/1999 – questo inciso è stato eliminato. Per questo motivo, a parere dei giudici emiliani, l’attuale formulazione contenuta nel secondo periodo del primo comma dell’articolo 26 interrompe ogni legame di continuità interpretativa insita nell’articolazione sequenziale delle disposizioni, che mirano a dare compiuta disciplina alle attività dei soggetti abilitati alla notificazione, con esclusione di ogni possibilità di notifica diretta da parte dell’agente della riscossione per il valore di atto sostanziale insito nella cartella.
La sentenza della Ctr di Bologna appare particolarmente interessante per gli addetti ai lavori in quanto rappresenta un orientamento, ancora presente a livello di qualche commissione di merito, che si pone in netto contrasto con quello delineato sul punto ormai da più di un anno dalla Cassazione (si veda «Il Sole 24 Ore» del 18 maggio 2015).
La Cassazione, infatti, con un orientamento risalente alla sentenza 6395/2014 e confermato nelle più recenti pronunce (sentenza 23182 del 12 novembre 2015 e ordinanza 21558 del 22 ottobre 2015, e in via incidentale anche dal Consiglio di Stato nella sentenza 2570 del 22 maggio 2015) ha affermato che in tema di riscossione delle imposte la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Questo in quanto la seconda parte del comma 1 dell’articolo 26 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso e all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati (ufficiali della riscossione, messi di notificazione abilitati, messi comunali).
È, per vero, quest’ultimo (ufficiale postale) a garantire – si legge nella sentenza 6395/2014 – dandone atto nell’avviso di ricevimento, che la notifica sia stata effettuata su istanza del soggetto legittimato, a prescindere da colui che gli abbia materialmente consegnato il plico, e che vi sia effettiva coincidenza tra il soggetto cui la cartella è destinata e quello cui, essa è, in concreto consegnata.

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Finalmente dopo tanta attesa è stato partorito il “pulcino”, sì perchè pur funzionando la verifica delle imprese iscritte all’Albo autotrasporto, ancora non la si può definire ufficiale.

Verificando l’attestato che l’azienda deve stampare e conservare (ancora non sappiamo per quanto tempo) si può notare nella parte riguardante l’INPS/INAIL che a tutt’oggi probabilmente per una difficoltà ad incrocio dei dati, risulta:

“Con riferimento alla regolarità contributiva la posizione dell’impresa indicata risulta In fase di verifica istruttoria(1)”  

dove per 1 si intende :

la fase di verifica istruttoria è disposta dagli Enti competenti (INPS/INAIL), a seguito della richiesta di accertamento, nella loro autonomia procedimentale, e può durare fino ad un massimo di 30 giorni.

Mi viene da chiedere,quanto può valere questo attestato?

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Da oggi è possibile procedere al pagamento dei contributi per l’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori per l’anno 2016. La procedura è attiva sul Portale dell’Automobilista all’indirizzo www.ilportaledellautomobilista.it. La misura delle quote è stata stabilita dal Comitato Centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori con delibera n. 10/15 del 26 ottobre 2015.

Vogliamo ricordare che il ritardato pagamento delle quote albo, comporterà il semaforo rosso (quando funzionerà) sulla regolarità dell’impresa di autotrasporto

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Importanti novità per le aziende che si collegano al portale dell’Inail per usufruire dei servizi online. La circolare 81 dello scorso 30 novembre, infatti, ha introdotto delle modifiche alle procedure per il rilascio delle credenziali di accesso ad alcuni servizi e alle modalità di registrazione di alcune categorie di utenti, con l’obiettivo di aumentare il livello di sicurezza delle operazioni di identificazione e di autenticazione informatica.

Introdotti tre nuovi profili. A partire da domani, giovedì 10 dicembre, il sistema Inail includerà tre nuovi profili utenti funzionali all’erogazione di alcuni servizi specifici alle imprese: legale rappresentante azienda, amministratore delle utenze digitali e datore di lavoro. Questi utenti possono ora accedere ai servizi online esclusivamente tramite le credenziali di accesso dispositive rilasciate dall’Istituto, quelle rilasciate dall’Inps e riconosciute dal sistema dell’Inail, la carta nazionale dei servizi (Cns) e le credenziali del Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (Spid), quando diventerà operativo.

Richiesta di credenziali anche presso le sedi locali. Le nuove credenziali di accesso rilasciate dall’Istituto, in seguito a verifica dell’identità del soggetto richiedente, possono essere richieste attraverso il servizio online o presso qualsiasi sede locale dell’Inail, e sostituiscono quelle finora utilizzate dagli utenti profilati come “azienda” e dai soggetti registrati come “subdelegato azienda”. Il nuovo sistema prevede, in particolare, che tutti i servizi ai quali finora si accedeva tramite codice ditta e password, come l’autoliquidazione, il Durc online e le denunce di variazione, siano ora accessibili tramite le nuove credenziali, basate sul codice fiscale del legale rappresentante o di un soggetto da lui delegato.

Utenza “codice ditta” attiva fino al 30 aprile. Le utenze “codice ditta” e “legale rappresentante azienda” coesisteranno fino al prossimo 30 aprile. Dal primo maggio 2016, invece, gli utenti che non hanno attivato le credenziali dispositive del “legale rappresentante azienda” potranno utilizzare ancora l’utenza “codice ditta” solo per accedere al servizio online “Variazione legale rappresentante”.

Disattivazione vecchie utenze dal primo settembre 2016. Dal primo settembre 2016, inoltre, tutte le utenze generiche “codice ditta” saranno disattivate e per dotarsi di credenziali dispositive i legali rappresentanti dovranno richiedere la registrazione al ruolo di “Cittadino con credenziali dispositive”. Per tutte le informazioni di carattere generale è possibile rivolgersi al Contact center multicanale attraverso il numero verde gratuito 803164, da rete fissa, o il numero a pagamento 06-164164, da rete mobile. È a disposizione anche il servizio “Inail risponde”, accessibile dall’area contatti del portale, per approfondimenti normativi e procedurali.

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Ironizzare sul rapporto tra informatica e autotrasporto a questo punto sembrerebbe sparare sulla Croce Rossa. Fatto sta che, mentre siamo in attesa che il database sulla regolarità aziendale risolva i problemi tecnici incontrati, ecco che il Comitato Centrale deve approvare lo scorso 26 novembre una delibera d’urgenza con cui in pratica dimezza i rimborsi autostradali per l’anno 2013. Anche in questo caso la giustificazione ufficiale di questa doccia fredda parla di “motivi tecnici di mal funzionamento del sistema informatico“.

Cerchiamo di tradurre facendo un passo indietro fino a quel 1° settembre 2015, quando una direttiva del ministero dei Trasporti stanzia 134 milioni di euro per pagare agli autotrasportatori una parte dei pedaggi effettuati nel 2013, concedendo come acconto una trentina di milioni. A quel punto il Comitato Centrale del’Albo sulla base di questa somma va a quantificare le percentuali di sconto da riconoscere in relazione alle diverse classi di fatturato.

Purtroppo, però, nel conteggio non erano stati computati i transiti di un importante Consorzio, il Log Pay. Una volta inseriti, la previsione risulta completamente sballata, anzi addiritturadimezzata rispetto alle reali esigenze. In pratica per pagare i rimborsi sulla base delle percentuali definite in precedenza, ci sarebbe voluta una somma praticamente doppia. A quel punto il Comitato Centrale non ha potuto far altro che prenderne atto e ridurre le percentuali nella misura che riportiamo in questa tabella.

fatt. annuo dei pedaggi                 %  riduzione presunta                % riduzione effettiva

da 200.000 a 400.000 euro             4,33                                                              2,1686

da 400.001 a 1.200.000 euro          6,50                                                               3,2554

da 1.200.001 a 2.500.000 euro       8,67                                                               4,3422

da 2.500.001 a 5.000.000 euro       10,83                                                             5,4240

oltre 5.000.000 euro                         13,00                                                              6,5108

fonte uominietrasporti.it