Home 2015 Novembre (Page 2)
News

Un autista greco proveniente dall’Olanda è stato controllato presso l’area di servizio di Bevano e alla richiesta degli agenti della carta tachigrafica e analizzando i dati risultava che lo stesso guidava ininterrottamente da 16 ore.

Il mezzo trasportava carne suina proveniente dall’Olanda con destinazione il paese ellenico attraverso il porto di Ancona, ma probabilmente per paura di perdere la nave il conducente ha ben pensato di non riposarsi subito, l’avrebbe fatto a bordo della nave durante la traversata.

E’ costata cara perchè le ore di guida massimo 10, non possono essere superate senza un riposo giornaliero, quindi è stato multato per 1260€ e obbligo di effettuare il riposo, ma non nella cabina di una nave ma bensì sul mezzo.

Mi viene da pensare perchè l’autista aveva così tanta fretta di arrivare? qualcuno aveva stabilito per lui i tempi di guida? il suo committente decideva come doveva essere effettuato il trasporto? Peccato che l’impresa è straniera quindi tutto passerà liscio, ma se fosse stata un’impresa italiana sarebbe stata sanzionata tutta la filiera ( (il decreto leg. N.286 del 2005, all’art. 7) prevede pure che se il conducente di un veicolo ha “violato le norme sulla sicurezza della circolazione stradale” ne rispondono con lui anche il committente, il caricatore e il proprietario delle merci trasportate, almeno quando “le modalità di esecuzione della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale violate”

News

Il ministero dell’Interno ha fatto chiarezza sulle sanzioni che derivano dalla mancata annotazione presso l’Archivio nazionale dei veicoli nel caso di intestazione temporanea dei veicoli (ovvero quando non coincidono proprietario come da libretto e conducente).

Nel caso non sia stata fatta l’annotazione entro 30 giorni dei contratti di locazione senza conducente a lungo termine (cioè oltre 30 giorni) scatterà la multa da 705 a 3.526 euro ex art. 94, comma 4 bis, del Codice della strada. C’è però tutta una serie di distinguo:

–      L’obbligo interessa i contratti stipulati con le società di noleggio dopo il 2 novembre scorso, data a partire dalla quale la predetta annotazione è diventata obbligatoria; per quelli stipulati precedentemente, la sanzione scatta solo se non viene annotato il rinnovo del contratto di locazione, scaduto dopo quella data;

–      le procedure di annotazione riguardano solo i veicoli leggeri utilizzati per conto proprio; restano esclusi i veicoli commerciali pesanti o che effettuano trasporto di persone o cose in conto terzi;

–      la violazione dell’obbligo deve essere contestata soltanto al locatario del mezzo, non anche nei confronti del conducente pro tempore, a meno che le due figure non coincidano.

–      poiché l’annotazione presso l’Archivio nazionale dei veicoli non viene riportata sulla carta di circolazione, in occasione della contestazione della sanzione gli agenti non devono procedere al ritiro della citata carta.

fonte uominietrasporti

News

In vista della pubblicazione del calendario dei divieti dicircolazione per l’anno 2016, le associazioni di categoria dell’autotrasporto hanno inviato una lettera congiunta, firmata da  ANITA  e UNATRAS al Sottosegretario alle Infrastrutture Umberto Del Basso De Caro, al Capo di Gabinetto del ministero dei Trasporti Mauro Bonaretti e al Direttore della sicurezza stradale Sergio Dondolini, con delle proposte in merito; lettera che segue un incontro avvenuto lo scorso 12 novembre, durante il quale il Ministero aveva illustrato la bozza dei nuovi divieti e le associazioni anticipato le proprie osservazioni.
Secondo i rappresentanti del settore, “la bozza di calendario presentata ripropone un vecchio schema, peraltro in alcuni casi, peggiorativo rispetto all’attuale calendario, come nel caso del martedì dopo Pasqua, facendo registrare un passo indietro rispetto all’impegno politico di accompagnare la ripresa con un aumento della produttività, riducendo al minimo le giornate di divieto, in particolare nelle giornate non festive (venerdì e sabato)”.
Nella lettera si chiede, quindi, di eliminare dalla lista dei divieti di circolazione le seguenti date: 25 e 29 marzo; 29 luglio, 5 agosto e 24 dicembre 2016.

Il testa precisa che: “martedì 29 marzo, giornata già eliminata quest’anno, primo giorno lavorativo dopo le festività che, se mantenuta comporterebbe cinque giorni consecutivi di inattività, del tutto insostenibili; pur apprezzando la proposta di mediazione emersa al tavolo, in un’ottica di ottimizzazione delle attività di trasporto e logistiche, resta comunque preferibile eliminare tale giornata”.

Per quanto riguarda le giornate di sabato del periodo estivo (sabato 2, 9, 16, 23, 30 luglio e 6, 20, 27 agosto), si chiede almeno la rimodulazione dell’inizio del divieto, portandolo alle ore 9.00, facendo così registrare un seppure minimo alleggerimento dei divieti.

Parere positivo, invece, sulla “proposta di riduzione dell’orario di divieto in alcune giornate di domenica dei mesi non estivi (art.1, lettera a) – con l’inizio divieto a partire dalle ore 14,00 – tenuto conto che l’attuale regolamentazione non consente di eliminare le giornate festive; chiedono di valutare inoltre la possibilità di stabilire – nelle altre domeniche – l’inizio del divieto alle ore 9,00 (anziché alle ore 8,00) per agevolare le operazioni di rientro dei veicoli in circolazione”. Apprezzamento anche per la stabilizzazione della deroga per i trasporti combinati internazionali introdotta nel 2015 a titolo sperimentale. Nella missiva si chiede però che la deroga, limitata nel combinato ferroviario ad un raggio di 150 km in linea d’aria, sia estesa, con le stesse modalità, “anche ai trasporti combinati nazionali, al fine di rendere più semplice e funzionale con il piano della portualità e della logistica varato dal Governo, la regolamentazione dell’ultimo miglio”.

“Nel prendere atto che non ci sono le condizioni per inserire i “cicli continui” nella deroga generale – sottolineano inoltre le associazioni – chiedono almeno un’estensione a 6 mesi della durata delle autorizzazioni prefettizie, contro i 4 mesi proposti”,  condividendo peraltro la scelta di individuare la Prefettura del luogo “di stabilimento della produzione come ufficio cui indirizzare le richieste di autorizzazioni in deroga, anche al fine di evitare comportamenti difformi nel rilascio dei titoli”.

fonte trasporti-italia

News

Un decreto pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale francese il 23 ottobre 2015 permette la pubblicazione del nome di persone o aziende che violano le norme sul lavoro sul sito web del ministero del Lavoro. La norma interessa anche l’autotrasporto.

La pubblicazione online, che resta comunque temporanea con un massimo di due anni, è una pena accessoria prevista dalla Legge Savary, varata il 10 luglio 2014, contro tutti i tipi di lavoro illegale, compreso il dumping sociale nell’autotrasporto tramite distacco internazionale illegale. Questa è la stessa norma che multa il riposo settimanale degli autisti all’interno dei loro camion. La pagina web del ministero del Lavoro che pubblica i nomi delle persone e della aziende condannate sarà completamente aperta e tutti potranno consultarla gratuitamente, ma potrà essere pubblicata solamente sul sito ministeriale.

News

L’apertura alla pubblica consultazione del database sulla regolarità delle imprese di autotrasporto in conto terzi gestito dall’Albo, prevista per il 15 novembre 2015, è stata prorogata di una settimana.

La notizia del rinvio non appare ancora sul sito web dell’Albo degli Autotrasportatori ma viene riferita dall’associazione Assotir. Restano quindi otto giorni in più alle imprese di autotrasporto iscritte per verificare l’esattezza dei propri dati ed eventualmente comunicare inesattezze tramite il numero verde 800.232323. Dal 23 novembre, quindi, i committenti dell’autotrasporto dovranno accedere al database che indica la regolarità dei vettori prima di affidare un trasporto stradale (e ciò vale anche per gli autotrasportatori che utilizzano un sub-vettore).
Se il vettore scelto avrà il “semaforo verde” acceso dal portale, il committente sarà esonerato dalla corresponsabilità nei confronti della società di autotrasporto scelta, nell’ambito dei suoi rapporti con i dipendenti. Quindi, non dovrà più chiedere il Durc. Se invece la società di autotrasporto avrà il semaforo giallo, il Durc resterà indispensabile per ottenere l’esonero della corresponsabilità.
Secondo Assotir, il rinvio dell’apertura del database (che originariamente doveva avvenire a luglio, poi rinviata al 15 novembre) è causata dai “ritardi organizzativi delle diverse amministrazioni coinvolte o da coinvolgere, sia dai timori – diffusi in modo sorprendentemente trasversale – di andare a smuovere un sistema che era da decenni immobile, con tutti i rischi che ciò avrebbe potuto comportare”. L’associazione avverte anche che potrebbe accadere che dopo il 23 novembre potrebbero esserci imprese di autotrasporto con semaforo giallo anziché verde, nonostante siano regolari.
“Infatti l’Inps, cui è demandata la gestione della banca dati della correttezza contributiva delle imprese (ovvero del rispetto, da parte loro, dell’obbligo di versamento dei contributi per i propri dipendenti) non è, ancor oggi, in grado di assicurare con certezza lo status di ogni singola impresa e vi sono casi nei quali, proprio in seguito ad una interrogazione puntuale effettuata tramite il Portale, l’istituto si riserva di verificare (mediamente in un mese) lo stato di regolarità dell’impresa esaminata”, spiega Assotir. Perciò, è importante che le imprese compiano le verifiche sulla propria posizione, se non lo hanno ancora fatto.
Che cosa accadrà alle imprese che già oggi risultano irregolari, prima ancora dell’implementazione nel Portale dello stato relativo al corretto rapporto tra numero di veicoli e personale addetto alla loro guida? Assotir risponde che per tali aziende debba essere attivata, da parte degli Uffici provinciali della Motorizzazione, la procedura prevista dalla Legge 298 per la verifica del mantenimento dei requisiti per l’iscrizione all’Albo e, all’esito, per l’assunzione delle eventuali decisioni sanzionatorie.

fonte trasportoeuropa

News

Un caso fortuito. Solo la fortuna ha evitato una tragedia. È successo poco prima dell’alba di ieri mattina: un grosso sasso di oltre due chili è stato lanciato, da qualcuno che non è stato ancora rintracciato, dall’altezza del ponte che sovrasta la Nuova Valassina al chilometro 28,400, in territorio di Briosco, lungo la carreggiata nord.

Il “proiettile” ha centrato in pieno il parabrezza di un camion che stava passando in quel momento. Il macigno ha sfondato il vetro che è andato in mille pezzi ed è finito all’interno della cabina di guida. Alcuni frammenti sono finiti addosso al camionista, che non ha riportato gravi ferite. Il conducente è stato bravo a non perdere il controllo del veicolo e bloccarlo all’istante, senza urtare altre auto in transito. Per fortunata combinazione, il drammatico episodio è avvenuto verso le 5,30, quando il traffico è ancora limitato.

Sembra probabile che l’autore del gesto sia stato di proposito in attesa del camion prima di lanciare un sasso sicuramente recuperato fra quelli che si trovano ai margini della strada che porta al sovrappasso.Scattato l’allarme, è arrivata sul posto tempestiva la pattuglia della Polizia Stradale di Seregno che stava facendo servizio notturno lungo la statale. In rinforzo sono arrivate altre pattuglie, sotto il coordinamento del comandante Gabriele Ferzini, che hanno immediatamente battuto la zona di campagna che fiancheggia la statale 36 senza per il momento alcun risultato positivo.

Finora, del teppista non c’è traccia. Comunque le indagini della Stradale non partono da zero. Alcuni elementi utili sono stati raccolti da subito e l’autore del gesto sconsiderato è probabile che non resti a lungo senza un nome. Il traffico, nel frattempo, è rimasto paralizzato per oltre un’ora. Gli agenti del comando di Seregno hanno dovuto raccogliere ogni traccia utile sul posto ed interrogare lo sfortunato camionista.

Oscure le motivazioni del gesto, che ha comunque dei precedenti, anche in Brianza: recentemente, nel mirino è finito un convoglio di Trenord.

fonte ilgiorno.it 

News

Gran parte delle multe con autovelox potrebbero essere annullate per via della cartellonistica stradale, non correttamente predisposta dai Comuni. A mettere gli automobilisti sul piede di guerra è una recente sentenza del Giudice di Pace di Taranto  che annulla una multa per eccesso di velocità per un “vizio di forma” che potrebbe estendersi a gran parte delle contravvenzioni elevate su tutto lo stivale. Procediamo con ordine.

La presenza dell’autovelox deve essere segnalata almeno 400 metri prima dell’apparecchio attraverso apposita cartellonistica stradale (tale limite, benché non indicato dalla legge, è stato precisato dal Ministero degli Interni). È necessaria, dunque, la presenza di un cartello stradale che avvisi gli automobilisti del rilevamento elettronico della velocità.

Dall’altro lato la legge consente che, su determinate tratte di strada, la presenza dell’autovelox non debba essere necessariamente presidiata dalla pattuglia che, pertanto, non è neanche tenuta alla contestazione immediata della multa fermando, sul momento, il trasgressore. Quest’ultimo dunque riceverà a casa, successivamente e per posta, la contravvenzione (è la cosiddetta “contestazione differita”). Ciò avviene sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali individuate dalla legge e sugli altri tratti di strada individuati appositamente dal Prefetto con apposito decreto.

Ebbene, in tali casi, non è sufficiente che il cartello mobile riporti soltanto “Attenzione, velocità controllata con dispositivo elettronico”, poiché questo tipo di cartello può essere sufficiente nell’ipotesi di contestazione “immediata”, ma nell’ipotesi di contestazione differita, sullo stesso segnale deve essere inserita quantomeno la specificazione aggiuntiva “e con esonero della contestazione immediata, come da decreto Pref. di ….”.

Come deve essere la segnaletica

È stato, del resto, lo stesso Ministero dei Trasporti (Con D.M. in data 15.08.2007, in riferimento all’attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione) a precisare, tra l’altro che “… per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli che… devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l’iscrizione “controllo elettronico della velocita” oppure “rilevamento elettronico della velocita“, eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell’organo di polizia stradale che attua il controllo.

“La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.”

Da quanto sopra precisato dal Ministero è evidente che la postazione del rilevamento deve essere preceduto da tutta una segnalazione necessaria sia per evitare l’effetto “sorpresa” con il rischio di frenature improvvise che possono mettere in pericolo la sicurezza della circolazione, sia per una funzione educativa, come avviene per esempio in Spagna con l’installazione di una segnaletica evidenziata con grandi cartelli luminosi, che indicano all’istante la velocità rilevata al passaggio del veicolo.”

fonte laleggepertutti.it

 

la sentenza 

Download “La-sentenza.pdf”

La-sentenza.pdf – Scaricato 0 volte – 453,30 KB

News

Avevamo affrontato il problema già ad ottobre (vedi articolo clicca qui) ora anche Conftrasporto ne da voce.

Praticamente ogni giorno riportiamo notizie di conducenti di veicoli pesanti fermati per strada e sanzionati, in molti casi anche in maniera rigorosa. E molto spesso chi legge – e in particolare gli autisti – si lamentano di diventare il capro espiatorio di un sistema, l’anello debole di una catena che paga però il prezzo più elevato. Anche perché che tutto ciò avvenga è praticamente illegale. Se si va a leggere le norme contenute nel decreto leg. N.286 del 2005, all’art. 7 si legge testualmente che laddove il conducente di un veicolo “abbia violato le norme sulla sicurezza della circolazione stradale” rispondono – o come si dice, sono corresponsabili – anche il committente, il caricatore e il proprietario delle merci trasportate “qualora le modalità di esecuzione della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale violate”. In più aggiunge che “la loro responsabilità, nei limiti e con le modalità fissati dal presente decreto legislativo, sia accertata dagli organi preposti all’espletamento dei servizi di polizia stradale”.

Domanda: ma quante volte avviene tutto ciò? Quante volte cioè di fronte a un’infrazione riscontrata sulla strada si va a controllare a molte in azienda? Molto poco. In alcuni contesti – leggi: al Sud – praticamente mai. La cosa non è sfuggita nemmeno aConftrasporto, che sulla base della segnalazione di diverse imprese e per iniziativa del suo segretario Pasquale Russo, ha preso l’iniziativa di scrivere direttamente al direttore del Servizio di Polizia Stradale, Giuseppe Bisogno, per denunciargli la cosa e per sottolineare come “l’unico soggetto che risulti sanzionato sia l’autotrasportatore mentre coloro che, con le loro istruzioni, possono aver indotto a violare le norme, rimangono immuni da conseguenze”.

Da qui l’invito del segretario di Conftrasporto a verificare se effettivamente le cose vanno nella maniera descritta e quindi a “richiamare i Compartimenti interessati alla stretta osservanza delle disposizione sulla responsabilità condivisa degli operatori della filiera del trasporto, in presenza delle violazioni del c.d.s. richiamate dall’art. 7 del decreto 286/2005”.

fonte uominietrasporti