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E’ di qualche giorno fa la notizia di una pattuglia di polizia municipale, di una nota città italiana, che allo scarico dei dati cronotachigrafici di un veicolo, ha emesso oltre 150 verbali su “presunte” infrazioni commesse oltre i fatidici 28 giorni.

La pattuglia analizzando i dati e applicando la norma, anzi,  “non applicando la norma” (reg. 561/2006 e succ. 165/2014), ha pensato bene di far fare cassa al comune elevando sanzioni per 848,00€ per ciascun verbale, per guida senza scheda, senza considerare, tra l’altro, l’eventuale opzione della funzione “OUT”.

Il problema non è tanto per la tipologia di verbale, qualora fosse stata rilevata nei 28 giorni e non fosse stata utilizzata la funzione “OUT OF SCOPE”, quanto sul numero degli stessi, cioè uno per ogni infrazione, che significa un ricorso per ogni verbale, che a sua volta significa 100€ minimo (non sufficienti nemmeno per preparare il ricorso e per pagare il contributo unificato di uno solo di essi) moltiplicato per gli oltre 150 verbali.

Mi sembra evidente che l’occasione “ghiotta” che si è presentata agli accertatori, analizzando i dati cronotachigrafici, probabilmente avrebbe prodotto qualche promozione all’interno del comando? Oppure un premio produzione? sì perchè oramai i comuni sono come delle aziende private, che necessitano di liquidità immediata, e gli oltre 200.000 euro di sanzione era non poca cosa.

Ora mi sorge un dubbio, chi pagherà le spese per i ricorsi visto che l’azienda di trasporto, come minimo chiederà i costi che ha sostenuto, oltre alla perdita di tempo.

Chi ha preparato questo comando della Polizia Municipale alla lettura e interpretazione dei dati cronotachigrafici?

Sicuramente questo caso avrà delle ripercussioni a livello nazionale e soprattutto presso i vari Ministeri dell’Interno e dei Trasporti.

Oltre alla beffa anche il danno, perchè, così come previsto dalla norma, il Comando della Polizia Municipale ha già comunicato al Ministero del lavoro, e al Ministero dei Trasporti (UMC di competenza), l’enormità delle sanzioni e l’azienda rischia la revoca, quindi non potrà più esercitare l’attività di trasporto.

 

 

 

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Il decreto Milleproroghe dopo la votazione in Parlamento con 249 voti favorevoli, 147 contrari e 3 astenuti, dopo il suo peregrinare avendo superato anche l’esame della fiducia è stato convertito in legge.

Per il settore dell’Autotrasporto sono fondamentalmente due le disposizioni che lo riguardano:

  • La prima riguarda il secondo slittamento per il pagamento delle quote dell’Albo al 31 marzo 2017, visto il persistere delle difficoltà per il pagamento. Il Comitato Centrale, con una nota pubblicata sul proprio sito, «assicura ogni attività utile per la risoluzione delle stesse nonché per la predisposizione di ulteriori procedure di supporto».
  • La seconda proroga riguarda l’organo di governo dell’Albo, vale a dire il Comitato Centrale attualmente in carica, che sarebbe dovuto decadere nel prossimo marzo e che invece viene confermato fino al marzo del 2018.
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Durante l’iter parlamentare per confermare il Decreto Milleproroghe, il Senato ha approvato un emendamento che proroga il pagamento della quota di un altro mese. Ora deve passare la votazione alla Camera.

È a metà strada l’emendamento al Milleproroghe che rinvia dal 28 febbraio al 31 marzo 2017 il termine ultimo per pagare il contributo 2017 all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori. Il Decreto Legge 244/2016 emanato dal Governo alla fine del 2016 aveva già rinviato il pagamento dal 31 dicembre 2016 al 28 febbraio 2017 a causa d’inconvenienti che numerosi autotrasportatori hanno rilevato nella procedura di pagamento della quota. Nella conversione in Legge, il 16 febbraio il Senato ha approvato un emendamento d’iniziativa governativa che sposta il termine di un altro mese, ossia al 31 marzo 2017.
Per l’approvazione definitiva bisogna però attendere il voto della Camera e, nel caso di approvazione, per l’entrata in vigore è necessaria la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Secondo la Fita Cna, la Camera dovrebbe approvare il provvedimento senza ulteriori modifiche, anche perché deve farlo per l’intero Milleproroghe entro il 28 febbraio. Un altro elemento che favorisce l’approvazione è che l’emendamento viene dallo stesso Governo e probabilmente è stato ispirato dal ministero dei Trasporti, da cui dipende l’Albo.
L’emendamento contiene anche il rinvio di un anno della scadenza dell’attuale Comitato Centrale, prevista per il 31 marzo 2017.

La proroga è giustificata dal fatto che nel primo anno di nomina il Comitato centrale non ha potuto pienamente operare non avendo il presidente e non solo a tempo pieno e dalla necessità di portare a termine alcuni progetti, tra cui quello sulla regolarità delle imprese. Il Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori viene nominato ogni tre anni.

fonte trasportoeuropa

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Ci risiamo inizia il tempo delle gite scolastiche e come denunciammo già nel 2014 inviando una lettera aperta alle scuole, alle parrocchie, ai responsabili delle associazioni, per scegliere le aziende serie, le aziende che non fanno una lotta al ribasso sui prezzi sia sui viaggi Nazionali che Internazionali, le aziende che sono in regola.

Il sito dell’ASAPS, un anno dopo affrontò di nuovo il problema e dopo 3 anni dal nostro primo intervento, nei giorni scorsi il prefetto di Verona ha incontrato i rappresentati delle Forze dell’ordine e dell’ufficio scolastico provinciale per mettere a punto un piano di interventi per contrastare la circolazione di sostanze stupefacenti nelle scuole e promuovere la sicurezza nelle gite scolastiche.

In particolare, su questo secondo punto, il prefetto ha confermato i tanti controlli fatti dalla Polizia municipale di Verona, ma l’intenzione è quella di allargare i controlli a tutta la provincia attraverso una task force guidata dalla Polizia Stradale.

Inviterei tutti i prefetti d’Italia ad “imitare” il prefetto di Verona, su quegli autobus, ci sono i nostri figli, i nostri amici, i nostri familiari.

 

 

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La Divisione 5 della Direzione Generale per il Trasporto Stradale e l’Intermodalità del ministero dei Trasporti ha emanato il 13 febbraio una nuova circolare che precisa come organizzare e svolgere i corsi sul funzionamento dei cronotachigrafi.

La circolare 2720 del 13 febbraio chiarisce alcuni punti del decreto Dirigenziale numero 215 del 12 dicembre 2016 sui corsi che le aziende di autotrasporto possono svolgere per i loro autisti con il fine di evitare di ricevere sanzioni se un loro dipendente viola le norme sui tempi di guida e di riposo a causa del mancato assolvimento degli oneri di formazione, informazione e controllo.
La circolare del 13 febbraio 2017 si articola in diversi capitoli: destinatari dei corsi di formazione, soggetti che erogano i corsi, durata e programma dei corsi di formazione, sede dei corsi di formazione, docenti autorizzati a svolgere interventi formativi, criteri per lo svolgimento e l’organizzazione dei corsi, certificato individuale di partecipazione al corso, comunicazione di fine corso, assolvimento degli oneri d’istruzione, assolvimento degli oneri di controllo e indicazioni finali.

Contattateci, il nostro ente di formazione ed il nostro personale docente può effettuare i corsi

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Che rapporto c’è tra la tenuta delle registrazioni del tachigrafo e le registrazioni che vanno inserite nel Libro Unico del Lavoro? A questa domanda risponde una circolare dell’Ispettorato del lavoro del 9 febbraio in cui si chiarisce che le due questioni non vanno correlate. Per un motivo molto semplice che si comprende però chiarendo da principio i termini della questione. Le registrazioni del tachigrafo sono da tenere obbligatoriamente per 12 mesi dalla data di utilizzazione. Ma servono pure a determinare l’orario di lavoro del personale mobile delle aziende di autotrasporto. Il Libro Unico del Lavoro prevede la registrazione di una serie di dati relativi al rapporto di lavoro, tra cui l’orario. Siccome il rapporto di lavoro degli autisti è un po’ particolare è stato previsto che le registrazioni dell’orario lavorativo effettivamente svolto possano avvenire in un momento successivo rispetto al mese in questione, ma comunque entro 4 mesi dallo svolgimento. E nel frattempo? La normativa lascia la possibilità di indicare ogni giorno la presenza del lavoratore inserendo questa indicazione con la lettera «P», ma ovviamente rispetto ai dati effettivi, c’è bisogno di una prova. E la prova la forniscono i dischi e i dati scaricati dal tachigrafo che indicano in modo inconfutabile l’orario svolto. In pratica, il Libro Unico va aggiornato al massimo ogni quattro mesi, conservando come prova i dischi e i dati tachigrafici. Ma siccome il Libro Unico va conservato per 5 anni, questo significa che anche i dati del tachigrafo vanno conservati cinque anni? No, la cosa va posta diversamente. Dischi e dati tachigrafici in base alla normativa europea vanno conservati per almeno un anno dall’utilizzo. Ma questa conservazione non c’entra niente con l’altra relativa al Libro Unico. In conclusione, volendo fare ordine, possiamo dire che: 1) il Libro Unico del Lavoro va conservato per almeno 5 anni; 2) la registrazione dei dati relativi all’orario di lavoro del personale mobile deve essere compiuta entro 4 mesi dallo svolgimento effettivo della prestazione; 3) la registrazione differita dell’orario di lavoro è consentita se si dispone di documenti che provano l’effettivo orario di lavoro; 4) i dischi e i dati tachigrafici vanno conservati per un anno in adempimento dell’obbligo di conservazione della documentazione del personale mobile previsto dalla normativa europea.

fonte uominietrasporti

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Il comitato Centrale informa gli utenti sulle procedure da seguire in caso di difficoltà per il pagamento delle quote, pertanto si prega di eseguire quanto indicato qui sotto per effettuare il pagamento.

 

Al fine di accompagnare tutte le imprese al completamento, in tempo utile, delle operazioni necessarie a provvedere al pagamento della quota associativa, dunque, sono state predisposte delle semplificazioni al sistema di registrazione ed è stato potenziato il livello di assistenza tecnica, come di seguito si espone.

  • Problema verifica pec – intervento di semplificazione

Sulla base della casistica delle richieste di assistenza pervenute, si è potuto constatare che la maggiore difficoltà riguarda la necessita di indicare, all’atto della registrazione al Portale, l’indirizzo PEC che risulta nel certificato Camera di Commercio dell’impresa: tale indirizzo è utile al fine di avere certezza dell’identità dell’impresa che richiede la registrazione. Su tale casella PEC sono infatti inviate le credenziali di registrazione (PIN, numero di matricola e password). Una volta effettuata l’operazione con successo, l’impresa può visualizzare tutti i propri dati.

Le segnalazioni pervenute hanno dimostrato che non sempre l’impresa ha attivato la casella PEC dichiarata, oppure non ne ricorda la password, oppure infine che tale casella PEC è stata disattivata.

E’ anche ricorrente la casistica di una risposta di errore da parte del sistema informatico che non riconosce l’indirizzo PEC, ancorché esatto. Tale errore è da imputarsi al livello dei servizi di cooperazione tra il Portale dell’Albo ed INFOCAMERE (sistema informatico della Camera di Commercio): il consistente numero di interrogazioni effettuate ai fini della registrazione, unitamente a quelle operate dai committenti per la visura di regolarità delle imprese, è risultato eccedente rispetto alla capacità di risposte al minuto di INFOCAMERE.

Al fine di ovviare a tale disservizio, a far data dal 13 febbraio 2017, in alternativa alla modalita’ su indicata, sarà possibile iscriversi al portale indicando un indirizzo email non pec, oppure un indirizzo pec diverso da quello esposto nel certificato camerale.

All’atto della registrazione, l’impresa visualizza una maschera che consente di scegliere, tra due opzioni: 

1) PEC camera di commercio

l’indirizzo digitato è verificato presso INFOCAMERE ed, all’esito della registrazione, è possibile visualizzare completamente il proprio profilo;

2) email non PEC, oppure pec diversa da quella camera di commercio

l’indirizzo digitato non è verificato in alcun modo e la registrazione al Portale consente esclusivamente di effettuare l’operazione di pagamento.

Qualora sia scelta la seconda iscrizione (modalità semplificata), con successivo avviso su questo portale sarà indicata la data a decorrere dalla quale l’indirizzo email fornito potrà essere sostituito con quello PEC risultante dal certificato camerale, al fine di ottenere una visualizzazione piena del proprio profilo utente.

In entrambi i casi è richiesto di fornire un recapito telefonico, al fine di agevolare eventuali servizi di assistenza tecnica.

  • Potenziamento del servizio di assistenza tecnica

Il team di assistenza tecnica provvederà a contattare telefonicamente: 

– le imprese che risultino ancora non iscritte e/o non adempienti al pagamento della quota associativa;

– gli utenti che hanno inviato una richiesta di assistenza alla email del Comitato Centrale assistenza.albo@mit.gov.it. Si segnala l’importanza che la email rechi: descrizione della difficoltà riscontrata, eventuale screenshot della pagina di errore, numero di iscrizione all’Albo e numero di matricola ove già acquisito, recapito telefonico.

Qualora la problematica rappresentata non sia risolvibile al primo livello, il servizio darà istruzioni per l’accesso ai successivi livelli di assistenza.

ULTERIORI ISTRUZIONI OPERATIVE

Inoltre, poiché è stata riscontrata una casistica importante di richiesta di assistenza per le problematiche relative alla gestione della password e per quelle relative alla ricezione della ricevuta di pagamento, si ricorda quanto segue:

  • Cambio password

E’ obbligatorio al primo accesso dopo la registrazione. Al riguardo si ricorda che la nuova password, composta dall’utente, deve essere deve essere composta da una combinazione di 8 caratteri, di cui almeno uno numerico, almeno uno alfabetico maiuscolo e almeno uno non alfanumumerico (es: !\”£$%/()=^*+][@#§:.,;-_>\\|?  ). La nuova password deve essere diversa dalle ultime tre password usate.

La nuova password deve essere digitata nei campi “nuova password” e “conferma password”. E’ impedita la funzione “copia ed incolla”.

  • Reset password

Quando l’impresa supera il numero di tentativi consentiti nella digitazione della password, appare il messaggio “Utente sospeso per superamento numero tentativi pwd errata. Contattare Amministratore di Sistema per il ripristino” ed occorre richiedere il RESET PASSWORD (no recupero password), inviando all’indirizzo assistenza.albo@mit.gov.it una email con oggetto RESET PASSWORD e recante nel testo il numero di matricola (inizia con IT) il numero di iscrizione all’Albo ed un recapito telefonico. 

La nuova password sarà inviata sull’indirizzo email fornito all’atto della registrazione o eventualmente successivamente modificato.

  • Ricevuta di pagamento

Si rappresenta che la ricevuta di pagamento è inviata automaticamente dal sistema informatico attraverso posta elettronica ordinaria all’indirizzo email fornito all’atto della registrazione o a quello successivamente modificato.

Qualora la ricevuta non sia stata acquisita, si può procedere alternativamente:

– se l’indirizzo di posta elettronico fornito è una PEC, a verificare che la stessa sia abilitata a ricevere email non PEC;

– a ristampare la ricevuta dalla apposita funzione accessibile dalla pagina di visualizzazione dei pagamenti effettuati.

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Roberto Galanti è stato nominato console onorario della Repubblica di Moldova. La circoscrizione territoriale di competenza è quella delle regioni Marche e Abruzzo. L’attività in queste due regioni è già molto intensa. La sede del Consolato, per scelta strategica, è Ascoli Piceno (centrale rispetto all’estremo nord e l’estremo sud delle due regioni) così come annunciato in una delle tante visite, da Stela Stingaci, ambasciatrice della Repubblica di Moldova in Italia.

Galanti ha precisato a Trasporti-Italia che la sua attività nel mondo dell’autotrasporto non subirà cambiamenti. “Tutto è nato due anni fa circa, quando alcuni autotrasportatori moldavi mi chiesero informazioni sui permessi di transito verso i paesi della UE – ha spiegato Galanti – mi recai quindi alla sede dell’ambasciata dove conobbi l’ambasciatrice Stela Stingaci. Da quel momento ho iniziato ad appassionarmi a questo nuovo mondo, quello della diplomazia, non tralasciando di rappresentare, cosa che faccio da trent’anni, il settore dell’autotrasporto nelle varie sedi. Ho iniziato così, in forma istituzionale con l’ambasciatrice, a far visita nei miei centri provinciali sparsi in tutta Italia fino alla festa dell’indipendenza della Repubblica della Moldova a Roma, al Palazzo Brancaccio, dove alla presenza di oltre 500 persone, Stingaci ha annunciato ufficialmente la mia candidatura alla carica di Console Onorario della repubblica di Moldova per l’ampia circoscrizione Marche-Abruzzo”.

Tra gli obiettivi che Galanti porterà avanti c’è soprattutto quello di creare le condizioni per una serie di rapporti di cooperazione concreta  tra i due paesi, intensificando le attività svolte in questi due anni. “Non sono assolutamente d’accordo sulla ‘delocalizzazione tout court’  priva di regole per le  imprese che avranno intenzione di allacciare rapporti con la Moldova – ha precisato il neo console -. Le prossime attività, dopo l’inaugurazione della sede consolare che è in fase di organizzazione, saranno quelle di creare le condizioni, questa volta da una visione istituzionale diversa, per accompagnare le imprese che ne avranno voglia, in questo percorso di allacciare nuovi rapporti tra l’Italia e la Moldova. Ovviamente la presenza di Stela Stingaci mi sarà fattivamente, come sempre, di supporto, all’attività futura anche nelle manifestazioni di interesse economico più ampio, dove già a  partire da fine mese ci vedrà occupati in una tre giorni in Provincia di Fermo. Per me, questo consolare, è un campo assolutamente nuovo, ma sono certo di fare e di fare bene. La mia nomina quindi la considero non come punto di arrivo, ma di partenza”.

fonte trasporti-italia.com