Home 2017 Maggio
News

Diverse testate giornalistiche, fra cui la stessa ANSA, parlano da giorni dello sciopero che le principali sigle sindacali hanno indetto per il settore dell’autotrasporto per il prossimo lunedì 29 maggio.

Il motivo dello sciopero sarebbe collegato all’intenzione, dichiarata dalla Commissione Europea, di modificare il riposo settimanale dei conducenti professionali normato dal Regolamento CE 561 del 2006, eliminando l’obbligo di effettuare il cosiddetto “Riposo Regolare” (di durata pari o superiore a 45 ore) per lasciare operativo il solo obbligo di effettuare i soli “Riposi Ridotti “ (ovvero quelli di durata inferiore a 45 ore, ma pari ad almeno 24 ore)….

Lo sciopero riguarderebbe pure l’ipotesi per cui il pagamento dei distacchi a favore dei conducenti che effettuano tratte estere andrebbe effettuato solo se l’attività in uno stato terzo supera i 5 giorni.

Claudio Carrano, membro del Tachograph Forum a Bruxelles (organo consultivo della Commissione Europea), aveva già potuto precisare, negli scorsi giorni, che non risultava esserci alcuna attività in corso per la modifica dei riposi settimanali da parte della Commissione.

Ebbene, su interessamento di Claudio Carrano e dello Staff di GOLIA, è arrivata proprio oggi la conferma ufficiale tramite la Sig.ra Ewa Ptaszinska, responsabile delle politiche per il trasporto presso la Commissione Europea, che ha precisato che: “Non è assolutamente vero che la Commissione proporrà una riduzione del riposo settimanale. L’intenzione è di garantire una maggiore flessibilità del riposo settimanale per consentire al conducente di tornare a casa più spesso. La durata minima del riposo settimanale e la durata massima dei tempi di guida rimarranno invariati.
Per quanto riguarda la soglia temporale per l’applicazione del salario minimo dello stato ospitante, non è stato ancora deciso e le discussioni della Commissione sono ancora in corso”

E’, pertanto, evidente che la notizia diffusa da testate quali Uomini e Trasporti, TrasportItalia, ItaliaFruit ed altri, è priva di qualsiasi fondamento e che la Commissione non sta modificando alcunché per quanto riguarda i riposi e le guide settimanali.

Di contro, è in corso una discussione che riguarda unicamente i distacchi dei conducenti in paesi terzi, ma si è ancora lontani da un’intesa e le ipotesi sul tavolo sono ancora tutte in discussione.

Quello che incuriosisce è capire se l’errore informativo dipenda dal sindacato (cosa che ci preoccuperebbe…) oppure dalla stampa (cosa alla quale siamo purtroppo abituati ormai).

fonte goliaweb

News

Il prossimo 18 giugno a Barletta si terrà il convegno dell’autotrasporto, la PMIA in collaborazione con Trasportounito ha organizzato un convegno con un titolo che potrebbe sembrare alquanto strano.

Siamo … in bilico, sì è proprio vero, abbiamo bisogno di portare anche il nostro contributo per proporre una  ristrutturazione  delll’autotrasporto, partendo dalle basi, sarebbe  bello dire, “ricominciamo da ieri”, per non commettere gli errori del passato.

L’idea del convegno nasce non in “contrapposizione”, ma per dare voce anche a chi rappresenta una parte del settore che non si riconosce nella tradizionalità!

Al convegno interverranno numerose autorità esperte di trasporto, sei invitato anche tu, non mancare, il tuo contributo è importante!!!

News

Entro il 1 gennaio 2018 tutti i datori di lavoro che distaccano i propri dipendenti sul territorio francese, dovranno pagare un contributo pari a 40€ per ogni distacco, al fine di compensare i maggiori costi dovuti alla dematerializzazione cartacea ed ad una migliore gestione dell’intero sistema.

Quindi riepilogando, oltre a non poter più effettuare il riposo settimanale in cabina, ora un ulteriore costo si abbatte sulle aziende di trasporto italiane che operano sul territorio francese, mentre in Italia stiamo ancora “cincischiando” se emanare un decreto sul riposo settimanale in cabina per gli autisti stranieri.

FATTI NON PAROLE!!!!

Il sabato e la domenica è praticamente impossibile fermarsi nelle aree di sosta delle autostrade, sono piene di Polacchi, Romeni, Bulgari, Lituani, Lettoni, …ecc. ecc.

BASTA!!!!

News

Con la stagione delle gite in pieno svolgimento, è indispensabile non perdere di vista la sicurezza. Ecco un breve vademecum, rivolto a scuole, genitori e aziende di trasporto per garantire il più possibile l’incolumità degli studenti e la serenità delle famiglie:

Veicolo

1. Prestare attenzione all’eventuale usura degli pneumatici, all’efficienza dei dispositivi di illuminazione e dei retrovisori

2. Verificare che sul tetto siano presenti 1 o 2 botole, che possono servire come uscite di emergenza

3. Accertare la presenza a bordo di almeno un estintore e della cassetta di pronto soccorso

4. Controllare la presenza del comando di apertura di emergenza delle porte, di facile accesso e con istruzioni chiare per l’eventuale attivazione

5. Verificare la presenza di finestrini di emergenza dotati di apposito attrezzo (martelletto)

Conducente

6. Non può utilizzare il telefono durante la marcia, se non con vivavoce o con auricolare

7. Non può assumere sostanze stupefacenti, psicotrope (psicofarmaci) né bevande alcoliche, neppure in modica quantità

8. Deve rispettare i tempi di guida e di riposo

9. Deve avere una patente in corso di validità, di categoria idonea, e la CQC: Carta di Qualificazione del Conducente

Passeggero

10. Deve rimanere seduto e fare uso delle cinture di sicurezza se presenti sull’autobus; deve mantenere un comportamento adeguato alla circostanza, non disturbando la concentrazione del conducente ed evitando azioni che possano mettere a rischio la sicurezza; deve rispettare la programmazione del viaggio

News

Tre anni di carcere con sospensione condizionale della pena e revoca della licenza di trasporto. È la condanna inflitta a un conducente di un veicolo pesante dal tribunale penale di Digne-les-Bains per aver urtato una vettura provocando così la morte della persona che era alla guida. Il trasportatore ha 43 anni ed è titolare di un’azienda di trasporti a Digione, ma il 31 maggio del 2014 era lui stesso a guidare un veicolo pesante intorno alle 3 del mattino per dirigersi a Salon, dove doveva caricare delle pecore. In un incrocio in cui si intersecano quattro strade, il camion ha svoltato a sinistra ed è finito contro una vettura che procedeva in direzione opposta con tre giovani a bordo, di ritorno da una festa. L’uomo alla guida della vettura, di 29 anni, è morto sul colpo, un secondo è stato gravemente ferito alla testa e ha subito diverse fratture, mentre il terzo se l’è cavata con lesioni più lievi. Interrogato dal giudice del tribunale, il trasportatore ha detto di «non ricordare nulla», giustificando questa condizione con la stanchezza. Dagli esami a cui è stato sottoposto non risulta alcuna positività, né all’alcool né alle droghe. E anche la velocità del camion era di 84 km/h e quindi assolutamente regolare. Ma ad aggravare la sua posizione e a renderla penalmente rilevante è stato l’esame del tachigrafo digitale, dal quale risultava che il conducente, prima di rimettersi alla guida, aveva riposato soltanto 3 ore, violando così i tempi di guida e di riposo finalizzati proprio a garantire la sicurezza stradale. Per giustificare il suo comportamento, il conducente ha fatto riferimento a obblighi professionali verso la clientela e la difficoltà di applicare il regolamento sulle ore di guida laddove – come sempre più spesso accade – si fanno trasporti rispondendo a richieste improvvise. Peraltro, il trasportatore ha anche aggiunto che in 20 anni di lavoro in cui si è sempre comportato in modo, per così dire, elastico, senza provocare incidenti. Il giudice sul punto gli ha ribattuto che può anche essergli andata bene per così tanto tempo, ma non era scontato che gli sarebbe andata bene per sempre. Alla fine la corte ha condannato il trasportatore per omicidio colposo provocato da manifesta violazione degli obblighi di sicurezza. La sua patente di guida è stata annullata e per almeno un anno non potrà sostenere l’esame per averla nuovamente.

fonte uominietrasporti

News

Quante volte sarà capitato che a causa di un’infrazione l’autista/conducente di mezzi pesanti si trova con  la sospensione della patente quindi a dover rimanere chiuso in casa, in quanto è impossibilitato a raggiungere il posto di lavoro e magari in azienda potrebbe svolgere un’altra mansione durante questo periodo.

Il Codice della Strada proprio nel caso delle patenti professionali (con CQC) prevede la possibilità di guidare, durante il periodo di sospensione della patente, per un periodo massimo di 3 ore al giorno, che corrisponderebbe al periodo necessario per raggiungere il posto di lavoro e per tornare a casa alla fine della giornata lavorativa, inoltre la stessa norma prevede il rilascio del permesso anche per assistere un familiare malato.

Il permesso va richiesto in base all’art. 218 del codice della strada Codice della Strada e  essere richiesto solo per alcune condizioni:

  • dalla violazione non deve essere derivato un incidente stradale;
  • la violazione non deve essere penalmente perseguibile (ad esempio guida in stato di ebbrezza per un valore superiore a 0,8 g/l, uso di sostanze stupefacenti, manomissione del cronotachigrafo, ecc…);
  • la richiesta di permesso di guida deve essere motivata e documentata;
  • il permesso può essere rilasciato una sola volta per gli stessi motivi;
  • il tragitto casa-lavoro non deve essere servito da mezzi pubblici e/o non si ha la possibilità di essere accompagnati.

La richiesta va inoltrata al Prefetto a carattere di urgenza e, comunque per  motivi di lavoro, deve avere a supporto una documentazione cospicua, cioè bisogna dimostrare che c’è mancanza di mezzi pubblici nel tragitto, una sola auto in famiglia che serve ad altri, etc., dalla certificazione del datore di lavoro che attesti il rapporto di dipendenza e gli orari di lavoro e dovranno essere indicate le due fasce orarie per le quali si richiede il permesso (una per l’andata e l’altra per il ritorno).

Una volta ottenuta l’autorizzazione dal Prefetto sarà quindi possibile guidare solo nelle fasce orarie indicate.

Questa possibilità allunga il periodo di sospensione della patente che viene incrementato di un numero di giorni pari al doppio delle ore per le quali è stata autorizzata la guida, con arrotondamento per eccesso.

Si tratta di uno strumento valido per l’azienda, che potrà continuare il rapporto di lavoro impiegando il dipendente, in un’attività diversa dalla guida, ma valido anche per l’autista, che sarà autonomo nel proprio tragitto casa-lavoro e potrà garantire la propria prestazione lavorativa, diversa dalla guida.

News

Niente multa per chi circola in Italia con un’auto con targa estera senza assicurazione. Lo ha ribadito il ministero dell’interno con la circolare 300/A/2792/17/124/9 del 3 aprile scorso: “si ritiene che per tali veicoli sia esclusa l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 193 del Codice della strada anche quando, attraverso qualsiasi mezzo, sia accertato che il veicolo sia effettivamente sprovvisto di copertura assicurativa”.

Quando la carta verde non è necessaria. Il Viminale si riferisce ai veicoli immatricolati nei seguenti paesi: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria. Infatti, se un veicolo è immatricolato in uno di questi Stati, l’obbligo di assicurazione nel territorio italiano si considera automaticamente assolto e, addirittura, la polizia non deve nemmeno effettuare il controllo dei documenti assicurativi.

Accordi internazionali. Attenzione, però. La circolare del ministero dell’Interno non è frutto di un’iniziativa italiana. Tutto nasce da accordi e normative internazionali. Dapprima la «convenzione tra gli uffici nazionali di assicurazione degli stati membri dello Spazio economico europeo e di altri stati associati» del 30 maggio 2002, quella che, in pratica, ha reso non più necessaria la carta verde per circolare nei paesi firmatari; poi la decisione della commissione europea 2003/564, recepita in Italia con decreto del ministero dello Sviluppo economico 86/2008: “per i veicoli a motore immatricolati in Stati esteri, che circolano temporaneamente nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, l’obbligo della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi, per la durata della permanenza in Italia, si considera assolto se la targa di immatricolazione è rilasciata” da uno degli Stati sopra citati.

Vale anche per chi circola stabilmente in Italia. Da notare che la circolare del ministero dell’interno (niente controlli sull’Rc e niente sanzioni per mancata copertura), si applica a tutti i veicoli esteri (immatricolati nei paesi indicati). Anche a quelli che circolano in Italia da più di un anno e per i quali non si è proceduto alla “nazionalizzazione”. Anche in quel caso, infatti, pur circolando illegittimamente sul territorio nazionale (ma la norma, come si sa, è inapplicabile visto che non è possibile stabilire una data di ingresso in Italia non esistendo formalità doganali), l’eventuale violazione dell’articolo 193 del Codice della strada non può essere contestata. Insomma, un’altra freccia all’arco dei cosiddetti furbetti delle targhe bulgare e rumene, auto spesso, in realtà, guidate da cittadini italiani.

Questa Europa non ci conviene!!!!