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Responsabilità solidale nel contratto di trasporto – legge di stabilità 2015 (parte 1)

La corposa legge di stabilità del 2015, come da d.l. 190 del 23 dicembre 2014, ha apportato molte modifiche nel settore dell’autotrasporto per conto di terzi, ha disciplinato la responsabilità solidale per i trattamenti retributivi, contributivi e assicurativi dei lavoratori dipendenti, novellando due testi normativi,  il d.l.  286/2005 ed il secondo 112/2008 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133.

Le novità della legge di Stabilità 2015: l’ambito soggettivo

Con riferimento all’ambito soggettivo, la novella normativa emenda alcuni articoli del d.lgs. n. 286/2005, individuando nuove categorie di soggetti cui il medesimo è applicabile, e nel merito considerando:

– vettore «anche l’impresa iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi associata a una cooperativa, aderente ad un consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce» (art. 1, comma 247, lettera a, n. 1, l. n. 190 cit.);

– committente «anche l’impresa iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all’affidamento del trasporto» (art. 1, comma 247, lettera a, n. 2, l. n. 190, cit.);

– «sub-vettore l’impresa di autotrasporto iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi, ovvero l’impresa non stabilita in Italia, abilitata a eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale nel territorio italiano, che, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore» (art. 1, comma 247, lettera a, n. 3, l. n. 190, cit.).

 

Appare quindi chiaro come l’intenzione del legislatore si sia indirizzata verso una copertura integrale delle ragioni creditorie degli enti previdenziali e dei lavoratori occupati nell’esecuzione di un contratto di autotrasporto, da un lato a prescindere dalla provenienza geografica e dalla forma individuale, societaria, cooperativa, consortile o di rete assunta dal datore di lavoro esecutore della prestazione, dall’altro comprendendo tra i committenti soggetti che, nell’esercizio dell’attività di autotrasporto, svolgano prestazioni alla medesima funzionali e/o propedeutiche, quali possono essere il servizio di deposito, movimentazione e lavorazione della merce.

fine prima parte

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