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Inversione dell’onere della prova nel trasporto merci: la nuova sfida per la gestione delle flotte

Per anni, quando si parlava di violazioni legate ai tempi di guida o all’uso del tachigrafo, l’attenzione (e gran parte delle conseguenze immediate) cadeva dritta sulle spalle del conducente. L’azienda restava spesso in un’area grigia, al riparo da responsabilità dirette a meno di palesi evidenze.

Ora il quadro cambia in modo radicale. Con la riforma del Codice della Strada (Attuazione della Legge 177/2024 – Atto del Governo n. 448), assisteremo a un vero e proprio cambio di paradigma: la responsabilità sulla gestione del tachigrafo si sposta formalmente dall’autista all’impresa di autotrasporto.

La regola del “noi gli avevamo detto di stare attento” non basterà più. Non sarà sufficiente dimostrare un rispetto formale delle norme: le aziende dovranno provare in modo oggettivo e documentato di aver fatto tutto il possibile per evitare l’infrazione.

Ecco cosa cambia, le sanzioni in gioco, le tempistiche di entrata in vigore e la guida pratica per non farsi cogliere impreparati.

Le date chiave della riforma: la timeline fino al 2028

Il percorso legislativo è già tracciato e lascia alle imprese il tempo necessario per adeguare i propri processi interni. Il vecchio assetto (d.lgs. 285/1992) resterà pienamente operativo ancora per un po’.

Ecco il cronoprogramma da tenere d’occhio:

  • Fino al 12 gennaio 2027: Fase dei pareri istituzionali (Consiglio di Stato, Conferenza Unificata e Commissioni parlamentari).
  • Entro metà marzo 2027: Approvazione definitiva del testo.
  • 1° aprile 2027: Entrata in vigore formale della riforma.
  • 1° gennaio 2028 (o max 1° aprile 2028): Efficacia operativa delle nuove sanzioni a carico delle aziende (connessa ai 180 giorni dall’adozione del regolamento attuativo).

Abbiamo quindi una finestra temporale strategica per strutturare l’organizzazione interna prima che scattino i controlli reali.

Le nuove sanzioni per l’azienda: la tabella dei rischi

L’articolo 107 del nuovo schema di decreto stabilisce sanzioni amministrative importanti a carico dell’impresa per ciascun episodio contestato. Le violazioni sono state divise in quattro macro-fasce edittali:

Tipologia di ViolazioneRif. NormativoSanzione Edittale
Gravissima: Circolazione con veicolo privo di tachigrafo, manomesso o non funzionanteArt. 107, cc. 1-3€ 850 – € 3.400
Grave: Erogazione di incentivi impropri; omessa organizzazione, formazione o controllo sugli autistiArt. 107, cc. 1-3€ 800 – € 3.200
Media: Mancata fornitura dei fogli di registrazione o ostacolo alla stampa dei dati in sede di controlloArt. 107, cc. 1-3€ 500 – € 2.000
Lieve/Gestionale: Omesso scarico o mancata conservazione dei dati (almeno 1 anno)Art. 107, cc. 1-3€ 400 – € 1.600
Sicurezza: Sistemi retributivi legati a distanze o velocità che pregiudicano la sicurezzaArt. 105, c. 1€ 400 – € 1.600

Considerando che le sanzioni si applicano per singola violazione, una gestione disorganizzata della flotta rischia di generare verbali cumulativi in grado di mettere a dura prova i bilanci aziendali.

Niente di del tutto nuovo, ma tutto molto più severo

A ben vedere, la riforma non inventa concetti da zero. I concetti di responsabilità datoriale e di divieto di premi di rendimento legati al chilometraggio erano già scolpiti nell’art. 33 del Reg. (UE) 165/2014 e nell’art. 10 del Reg. (CE) 561/2006. Analogamente, restano confermate le scadenze standard per lo scarico dati:

  • 28 giorni per la Carta Conducente.
  • 90 giorni per la memoria del veicolo.
  • 1 anno per il periodo minimo di conservazione degli archivi digitali.

La vera novità sta nella sintesi procedurale: il legislatore italiano ha unificato in un solo testo il quadro delle sanzioni e la procedura con cui l’azienda può difendersi.

Come funziona il meccanismo di esenzione della responsabilità?

L’articolo 107, comma 4, stabilisce che l’impresa risponde in via solida o diretta per le infrazioni commesse dall’autista su strada. Tuttavia, per l’azienda si apre una concreta porta di difesa: l’archiviazione della contestazione.

Per ottenere l’esonero, l’azienda deve dimostrare di aver adempiuto in modo rigoroso ai propri obblighi datoriali di organizzazione, istruzione e controllo.

Attenzione alle condizioni:

  • Perimetro limitato: La prova documentale esonera l’azienda solo per le infrazioni commesse dal conducente (es. errato uso del dispositivo o tempi di guida sfondati). Non cancella le violazioni dirette ed esclusive dell’impresa (come la manomissione fisica del mezzo o il mancato scarico della carta).
  • Valutazione dell’organo procedente: L’idoneità della documentazione prodotta resta soggetta alla valutazione discrezionale dell’autorità accertatrice.

La procedura dei 60 giorni per il ricorso amministrativo

Se si riceve un verbale contestato all’autista per il quale l’azienda ritiene di aver svolto tutto il lavoro preventivo necessario, scatta l’iter previsto dall’Art. 105, comma 8:

  1. Invio Memorie Difensive (entro 60 giorni): L’azienda invia la documentazione probatoria al comando da cui dipende chi ha effettuato il controllo.
  2. Sospensione dei Termini: La presentazione dell’istanza blocca temporaneamente i termini per l’impugnazione giurisdizionale.
  3. Esito della Verifica (entro 30 giorni):
    • Accoglimento: Il verbale a carico dell’azienda viene archiviato.
    • Rigetto: Vengono notificati i motivi ostativi ed entrano di nuovo in vigore i termini ordinari per fare ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto.

Roadmap operativa: 4 azioni da fare subito in azienda

Aspettare il 2028 per mettersi in regola significa correre un rischio enorme. Costruire un sistema di controllo interno richiede tempo. Ecco i quattro step operativi su cui lavorare fin da oggi:

  1. Mappatura della FormazioneAssicurarsi che ogni autista in organico abbia frequentato i corsi di formazione sul tachigrafo (conformi al D.D. 12/12/2016) e che vi sia traccia scritta della consegna delle istruzioni operative individuali.
  2. Audit del Flusso DatiVerificare la regolarità dei download periodici (28/90 giorni) e la corretta conservazione dei file .DDD in ambienti cloud o server protetti e tracciabili per almeno 12 mesi.
  3. Revisione dei Contratti di Lavoro e dei PremiEliminare qualsiasi clausola contrattuale, accordo integrativo o bonus ufficioso legato al numero di chilometri percorsi o alla velocità di consegna, che possa violare l’art. 105.
  4. Istituzione del Registro dei Controlli InterniÈ il documento chiave per la difesa. Occorre tracciare periodicamente l’analisi dei dati tachigrafici, le anomalie riscontrate, i richiami scritti inviati ai conducenti e le relative azioni correttive intraprese.

Tracciare ogni singolo passaggio è l’unico modo per trasformare un controllo su strada in una pratica archiviata senza sanzioni.