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L’idea di stabilire prezzi di riferimento indicativi o raccomandati per il trasporto merci, basati su analisi accurate dei costi e delle dinamiche di mercato, è effettivamente un approccio che si concilia meglio con il regime di libera concorrenza rispetto a un sistema di prezzi minimi vincolanti. Questo fornirebbe maggiore trasparenza e un orientamento per il mercato, senza imporre vincoli obbligatori che limiterebbero la libertà di operare delle imprese di trasporto.

La domanda chiave è se le aziende committenti (quelle che richiedono i servizi di trasporto) possano essere ritenute corresponsabili in questo scenario.


Corresponsabilità delle Aziende Committenti: Un Quadro Complesso

In un sistema di prezzi di riferimento indicativi, la corresponsabilità delle aziende committenti è un concetto che va analizzato attentamente, specialmente in Italia, dove il settore del trasporto merci è stato spesso oggetto di discussioni sulla sostenibilità economica e la legalità.

Ecco alcuni scenari e considerazioni:

  • Prezzi indicativi vs. obbligatori: Se i prezzi sono solo indicativi, le aziende committenti non avrebbero un obbligo legale di rispettarli. Potrebbero continuare a negoziare liberamente con i vettori. In questo caso, una corresponsabilità diretta per aver pagato un prezzo “troppo basso” rispetto al riferimento sarebbe difficile da dimostrare legalmente, a meno che non si configuri un reato specifico.
  • Lotta al dumping sociale e alla concorrenza sleale: La questione della corresponsabilità emerge con più forza quando si parla di dumping sociale (pagare tariffe così basse da non coprire i costi legali e la sicurezza) o di concorrenza sleale. Se un’azienda committente, consapevole dei prezzi di riferimento e dei costi minimi necessari per operare in legalità, dovesse comunque affidare il trasporto a un vettore che pratica prezzi irrisori, creando le premesse per il mancato rispetto delle normative (es. orari di guida, riposi, manutenzione dei mezzi, fiscalità), allora sì, potrebbe sorgere una forma di corresponsabilità indiretta o morale, e in alcuni casi, anche legale.
  • Normative esistenti:
    • Codice della Strada: Esistono già norme che sanzionano il committente in caso di sovraccarico del mezzo o di non rispetto delle norme sui tempi di guida e riposo, qualora il committente abbia imposto tali condizioni o abbia tratto vantaggio da esse. Queste sono forme di corresponsabilità.
    • Contratto di trasporto: Le clausole contrattuali possono stabilire precisi obblighi tra le parti.
    • Decreto Legge n. 286/2005 (Legge sull’Autotrasporto): Questa legge ha introdotto il concetto di “costi minimi di sicurezza” e ha cercato di porre un freno alla possibilità di pagare il trasporto a prezzi insostenibili. Sebbene alcune parti siano state oggetto di modifiche e interpretazioni giurisprudenziali, il principio di non poter operare al di sotto di costi minimi di sicurezza è ancora rilevante. La corresponsabilità del committente per il rispetto di tali costi minimi è un punto cruciale.

Come Potrebbe Essere Declinata la Corresponsabilità

Per rafforzare la corresponsabilità delle aziende committenti in un sistema di prezzi di riferimento indicativi, si potrebbero esplorare le seguenti direzioni:

  1. Doveri di diligenza: Introdurre esplicitamente un “dovere di diligenza” per il committente, che lo obblighi a verificare che il prezzo pattuito sia congruo e permetta al vettore di operare nel rispetto delle norme di sicurezza stradale, sociali (orari di lavoro, retribuzioni) e fiscali.
  2. Presunzione di corresponsabilità: In caso di infrazioni gravi da parte del vettore (es. incidenti dovuti a stanchezza del conducente, evasione fiscale significativa) e congiuntamente a un prezzo di trasporto palesemente incongruo rispetto ai costi di riferimento, si potrebbe introdurre una presunzione (reversibile) di corresponsabilità del committente, che dovrebbe poi dimostrare di aver agito con la dovuta diligenza.
  3. Certificazioni o protocolli: Promuovere l’adesione a protocolli di “buone pratiche” o certificazioni di “trasporto etico/sostenibile” che includano il rispetto dei costi minimi e dei prezzi di riferimento, responsabilizzando i committenti che vi aderiscono.
  4. Trasparenza e accesso alle informazioni: Un sistema di prezzi di riferimento trasparente fornirebbe alle aziende committenti gli strumenti per valutare la congruità dell’offerta, rendendo più difficile sostenere di non essere a conoscenza dei costi minimi di un trasporto legale e sicuro.

Conclusioni

Sì, è possibile e, per certi versi, auspicabile che le aziende committenti siano considerate corresponsabili in un sistema basato su prezzi di riferimento indicativi, specialmente se l’obiettivo è contrastare il dumping dei prezzi, la concorrenza sleale e garantire la sicurezza e la legalità nel settore dei trasporti.

La chiave sta nel delineare chiaramente la natura di questa corresponsabilità: non una responsabilità oggettiva per il prezzo finale, ma una responsabilità legata al dovere di diligenza e alla consapevolezza che un prezzo eccessivamente basso possa compromettere la legalità e la sicurezza del servizio di trasporto.

Questo approccio richiederebbe un quadro normativo ben definito che chiarisca gli ambiti di responsabilità e le eventuali sanzioni, in modo da creare un deterrente efficace senza soffocare la dinamica del mercato.

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Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha introdotto misure significative a sostegno del settore dell’autotrasporto con l’approvazione odierna in Consiglio dei Ministri del Decreto Legge Infrastrutture.
Frutto di un intenso confronto con la categoria, il provvedimento mira a garantire maggiore equità, tempi di attesa certi e investimenti per la modernizzazione del parco veicolare.

Tra le principali novità, si segnala la modifica della disciplina dei tempi di attesa per le operazioni di carico e scarico merci. Il periodo di franchigia è ridotto da due ore a novanta minuti per ogni operazione, e, in caso di superamento, è previsto un indennizzo di 100 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo, con rivalutazione automatica annuale. Viene inoltre introdotta la responsabilità solidale tra committente e caricatore nel pagamento dell’indennizzo.
Il Decreto interviene anche sul delicato tema dei tempi di pagamento, prevedendo la possibilità per l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) di adottare diffide e sanzioni in caso di violate reiterate e diffuse delle normative sui pagamenti, configurando un abuso di dipendenza economica.

Un segnale concreto di attenzione al futuro del settore è rappresentato dallo stanziamento di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 destinati al rinnovo del parco veicolare, incentivando la transizione verso mezzi più moderni e sostenibili.
“Ascoltare le esigenze degli autotrasportatori e dare risposte concrete è stata una priorità di questo Governo,” ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. “Con queste misure, garantiamo maggiore dignità al lavoro degli autotrasportatori. Un passo fondamentale per la crescita e la modernizzazione di un settore strategico per l’economia del Paese”.

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Vogliamo supportarti in ogni fase del percorso, motivo per cui ti terremo sempre aggiornato tramite la nostra newsletter con le novità del settore che potrebbero avere un impatto sulle tue attività.

A partire dal 1° marzo 2025, le autorità dell’Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera e della Norvegia hanno iniziato a emettere multe per i camion che non sono dotati di un tachigrafo intelligente di seconda generazione. Queste multe possono raggiungere somme considerevoli fino a 30.000 € e i rischi sono molto più elevati del costo di ammodernamento del veicolo, riporta la rivista Ziua Cargo.

Dopo un periodo di tolleranza di due mesi, terminato il 28 febbraio, gli operatori dei trasporti che utilizzano camion originariamente dotati di un tachigrafo analogico o digitale non intelligente (immatricolati prima del 15 giugno 2019) saranno soggetti a queste sanzioni a partire dal 1° marzo.

Cosa significa questo per te?

  • Multe significative: le sanzioni per la mancanza di tachigrafi Smart2 possono variare da € 2.000 a € 30.000 e le autorità di controllo possono imporre più multe in ogni paese attraversato.
  • Fermo amministrativo del veicolo: in caso di non conformità, le autorità possono immobilizzare il camion per un immediato retrofit e i costi sono significativamente più elevati rispetto al costo del retrofit del tachigrafo.
  • Facile identificazione: le autorità di controllo possono rilevare rapidamente il tipo di tachigrafo, anche tramite controlli a distanza.

Secondo un sondaggio condotto dalla rivista Ziua Cargo, quasi il 46% degli intervistati ritiene che gli operatori dei trasporti abbiano già adattato i camion per il trasporto internazionale, mentre il 38% ritiene che molti camion non siano ancora stati adattati, il che comporterà una carenza di capacità di trasporto e un aumento dei costi.

Cosa dovresti fare?

  • Adatta i tuoi camion: se non l’hai ancora fatto, ora è il momento di dotare i tuoi camion di tachigrafi Smart2 per evitare rischi finanziari e operativi.
  • Controlla lo stato del veicolo: assicurati che i tuoi veicoli siano conformi alle nuove normative e siano pronti in caso di ispezioni.

Garantisci la compatibilità con l’attrezzatura di download: assicurati che l’attrezzatura di download dei dati del tachigrafo sia compatibile con i nuovi tachigrafi, così non rischi multe salate per dati incompleti o mancanti.

Importante!
Tutti i camion utilizzati per il trasporto internazionale nell’UE devono essere dotati di Smart2 Tachograph entro il 20 agosto 2025. Pertanto, ti consigliamo di non ritardare il retrofit per evitare sanzioni e altri inconvenienti.


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Tra il 1997 e il 2011, i principali produttori di autocarri (Iveco, Volvo/Renault, Daimler/Mercedes-Benz, MAN e DAF, SCANIA) hanno formato un cartello per fissare i prezzi e trasferire sui clienti i costi derivanti dall’introduzione di nuove tecnologie per le emissioni. La Commissione Europea ha sanzionato queste aziende per violazione delle norme antitrust.

Chi può richiedere il risarcimento?

Tutti coloro che hanno acquistato o preso in leasing un autocarro nuovo o usato di medio o grosso tonnellaggio (da 6 a 16 tonnellate e oltre 16 tonnellate) da uno dei produttori coinvolti nel periodo 1997-2011.

Come richiedere il risarcimento:

  1. Raccolta della documentazione:
    • Raccogli tutte le fatture di acquisto o i contratti di leasing degli autocarri acquistati nel periodo 1997-2011.
    • Conserva qualsiasi altra documentazione utile, come i documenti di immatricolazione.
  2. Valutazione del danno:
    • Il danno subito è rappresentato dal sovrapprezzo pagato a causa del cartello.
    • Puoi rivolgerti a noi per una valutazione precisa del danno.
  3. Azione legale:
    • Per ottenere il risarcimento, è necessario avviare un’azione legale contro i produttori di autocarri.

 La prescrizione sta per scadere, abbiamo ancora il tempo per poter avviare le pratiche e definirle, ti preghiamo di contattarci.

Ad oggi il nostro legale ha portato nelle casse degli autotrasportatori più di 3.500.000€

Una raccomandazione che vi faccio, non cedete a nessuno queste pratiche con una cifra di 500€ o 600€ perché poi queste agenzie ne incasseranno molti di più.

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Come già in passato precisato ogni azienda deve provvedere alla formazione sul Cronotachigrafo per evitare la sanzione accessoria (art. 174 comma 14) pari a 333,00€

L’attestato rilasciato al momento del corso di formazione ha validità 5 anni, ma ogni anno va fornito al dipendente il documento di istruzione aggiornato, sempre in occasione della scadenza del dell’annualità del corso.

Il reg. 165/2014 all’art. 33 precisa che deve essere l’azienda a formare il proprio personale viaggiante, predisponendo corsi di formazione sul reg 561/2006 e sul reg. 165/2014.

Ultimamente, causa la mancanza di autisti, c’è una migrazione costante di conducenti che cambiano nell’arco di un anno più datori di lavoro ed in questo caso nasce un problema.

Il reg, 165/2014 recita all’articolo 33 quanto segue:

Le imprese di trasporto garantiscono che i propri conducenti ricevano una formazione e istruzioni adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi, che siano digitali o analogici, effettuano controlli periodici per garantire che i propri conducenti li utilizzino correttamente e non forniscono ai conducenti alcun incentivo diretto o indiretto che possa incoraggiare ad un uso improprio dei tachigrafi.

Ora nasce un dubbio immaginiamo di avere un attestato sul corso Crono dove deve essere scritto: dipendente dell’azienda di trasporto merci per conto Terzi/proprio, iscritta all’albo autotrasporto n. e per le aziende conto terzi iscritte al REN n., ci sarebbero delle discordanze tra il datore di lavoro attuale e quello scritto sull’attestato, quindi si presume che l’azienda non ha fatto la formazione prescritta e gli organi di controllo possono non ritenere valido l’attestato.

Le imprese di trasporto provvedono a consegnare al dipendente “formato” un documento di istruzione che deve essere rinnovato di anno in anno in base alla data del rilascio dell’attestato del corso Cronotachigrafo.

Inoltre l’azienda ogni 90 giorni (in occasione dello scarico dati del Cronotachigrafo) deve provvedere a comunicare al dipendente le eventuali infrazioni commesse a mezzo lettera possibilmente con data certa e ricevere dal dipendente in forma scritta tutte le informazioni in merito.

Tutta questa documentazione deve essere tenuta dall’azienda per almeno 1 anno.

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Nel mirino le aziende con un tasso di rischio più elevato dovuto a un numero maggiore di infrazioni sui tempi di guida e di riposo e sugli adempimenti nell’uso del tachigrafo digitale. Gli ispettori dell’INL potranno accedere al sistema di classificazione del rischio per orientare le verifiche in sede. Il decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 13 marzo, introduce anche nuovi criteri per classificare il rischio delle aziende.
Controlli mirati da parte degli ispettori del Lavoro nelle sedi delle aziende di autotrasporto più multate per infrazioni sui tempi di guida e riposo e manomissione del tachigrafo digitale. Un decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 13 marzo scorso, apporta modifiche al dlgs 23 febbraio 2023 n. 27 introducendo una stretta sui controlli da parte dell’INL verso le aziende di autotrasporto non in regola con la sicurezza stradale e i tempi di lavoro degli autisti e aggiornando anche la classificazione del rischio.

Il decreto correttivo, che ora dovrà ricevere il parere delle commissioni parlamentari competenti e tornare a Palazzo Chigi per il via libera definitivo, modifica il dlgs 27/2023 che aveva recepito diverse direttive comunitarie in materie di distacco dei conducenti e tachigrafo digitale.

Il testo, presentato a Palazzo Chigi su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, sostituisce anche l’Allegato III del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, per aggiornare il sistema nazionale di classificazione del rischio prevedendo, tra l’altro, la possibilità di accesso ai dati anche da parte degli ispettori del lavoro per finalizzare i controlli.

Controlli in sede e nuova classificazione del rischio
Quindi, gli ispettori del Lavoro si serviranno dei dati del sistema di classificazione del rischio per effettuare una vigilanza mirata nelle sedi delle imprese che risulteranno con più infrazioni rilevate sulla strada. Inoltre, il testo contiene anche i criteri per classificare il rischio delle imprese di autotrasporto relativamente alle infrazioni su tempi di guida e riposo e tachigrafo intelligente, secondo la direttiva Ue n. 2024/846 che andava recepita entro febbraio 2025.

fonte uominietrasporti.it

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La Direzione generale della mobilità e dei trasporti ha precisato come gli autisti di mezzi pesanti non dovranno obbligatoriamente sostituire la propria carta tachigrafica di vecchia generazione, ma dotarsi di stampe dei tempi di guida dei 28 giorni precedenti da aggiungere agli altri 28 memorizzati sulla carta.

Retro carta

Dal prossimo 31 dicembre l’Unione europea ha stabilito un nuovo obbligo per tutti i conducenti dei veicoli muniti di tachigrafo analogico o digitale, ovvero quello di dimostrare l’attività svolta nei 56 giorni precedenti alla giornata in cui viene eseguito il controllo su strada, invece di quella relativa a solo 28 giorni come ora (art. 36 del Regolamento UE 1657/2014, modificato dall’art. 2 del Reg. UE 1054/2020).  

La DG Move (Direzione generale della mobilità e dei trasporti) europea ha fornito alcuni chiarimenti sul nuovo obbligo, evidenziando che il provvedimento non comporta il dovere degli autisti di sostituire la propria carta tachigrafica di vecchia generazione – che riporta appunto solo 28 giornate lavorative – con una di nuova generazione che ne riporta 56 (le nuove carte sono rilasciate a partire da luglio 2023).

Quindi, per rispettare l’obbligo relativo ai 56 giorni, i conducenti che dispongono di una carta tachigrafica rilasciata prima del luglio 2023 potranno dotarsi di stampe dei tempi di guida dei 28 giorni precedenti agli altri 28 memorizzati sulla carta.

In alternativa dovranno necessariamente dotarsi di una carta di nuova generazione. In questo secondo caso, per i periodi di guida a partire dal 1° gennaio 2025, i conducenti dovranno avere le stampe per dimostrare i 56 giorni precedenti al controllo, tenendo conto del momento in cui hanno iniziato a utilizzare la nuova carta.

Il rilascio della nuova carta tachigrafica avviene presso le Camere di Commercio competenti per residenza del richiedente, chiedendo la sostituzione della scheda tachigrafica per «modifica dati».

FONTE Uomini e trasporti

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Fonte Uomini e Trasporti

Il network europeo delle polizie stradali ha diffuso i risultati della seconda campagna del 2024 di controlli effettuati in 18 Paesi a camion e autobus. Dal 13 al 19 maggio scorsi sono stati presi in esame 228.389 camion, con 69.749 infrazioni rilevate. La maggior parte delle violazioni è stata riscontrata nel superamento dei tempi di guida, della manipolazione del tachigrafo, della superamento dei limiti di velocità e delle infrazioni tecniche

Roadpol, il network di Polizie Stradali europee, ha diffuso i risultati della seconda campagna di controlli sui mezzi pesanti (camion e bus) che si è svolta dal 13 al 19 maggio 2024, la seconda di tre in calendario per quest’anno. L’operazione ha visto il coinvolgimento di 18 Paesi europei membri della Roadpol.

Nel complesso, sono stati controllati 228.389 camion e 136.335 autobus. In particolare per quanto riguarda i camion, sono state riscontrate 69.749 violazioni. Praticamente circa un camion su quattro è stato colto a non rispettare le regole. In 2.167 occasioni è stato necessario vietare il proseguimento del viaggio fino al ripristino delle condizioni corrette del camion o del carico. Una misura amministrativa imposta anche a 196 autobus.

La maggior parte delle infrazioni riguarda il superamento dei tempi di guida, seguito da manipolazione del tachigrafo, superamento dei limiti di velocità e infrazioni tecniche di varia natura (carichi non sicuri, camion sovraccarico, ecc.)

«Il tasso di violazioni mostra che il traffico merci rappresenta ancora un rischio importante per la sicurezza stradale e che il monitoraggio è più che necessario», ha commentato il capo del gruppo di lavoro operativo Roadpol Jana Peleskova. «L’alto tasso dimostra anche che gli ufficiali di polizia europei hanno uno standard di formazione molto elevato nei controlli del traffico pesante. Molte di queste violazioni (come velocità, fissaggio insufficiente del carico, affaticamento del conducente e difetti tecnici dei veicoli) sono spesso le cause principali di gravi collisioni e devono essere contrastate dai controlli sul traffico merci».

La prossima operazione Roadpol Truck & Bus è prevista nella settimana del’11-17 novembre 2024.