Home Archive by category News

News

News

Cari imprenditori, negli ultimi giorni stiamo affrontando una nuova, critica escalation dei prezzi del gasolio. La tensione geopolitica, con l’acuirsi di diversi focolai di guerra, ha innescato un’instabilità strutturale nei mercati energetici: le oscillazioni del greggio, unite a manovre speculative, si riflettono pesantemente sul costo finale alla pompa.

Oltre al dramma umano, le conseguenze economiche per le nostre imprese sono inequivocabili: il carburante torna a essere una variabile fuori controllo che minaccia la tenuta dei bilanci.

L’impatto sul settore

Con un’incidenza media tra il 25% e il 35% dei costi operativi, ogni variazione al rialzo erode direttamente i nostri margini. Le criticità sono ormai note:

  • Stress finanziario: L’esposizione legata all’anticipo del carburante è insostenibile.
  • Margini compressi: La difficoltà nel trasferire i costi lungo la filiera colpisce duramente i contratti a tariffa fissa.
  • Instabilità strutturale: Il caro-carburante si somma a un “caro-vita” aziendale già elevato (manutenzioni, pedaggi, personale, assicurazioni).
  • Rischio di un fermo totale del settore: Senza interventi tempestivi e un’adeguata rinegoziazione dei prezzi, il rischio concreto non è solo la contrazione degli utili, ma il blocco progressivo dell’operatività del settore. Molte realtà, arrivando allo stremo della liquidità, potrebbero essere costrette a fermare i mezzi, con ripercussioni catastrofiche sull’intera filiera logistica nazionale.

Non possiamo restare a guardare

Non possiamo subire passivamente questa dinamica. È il momento di passare dalla reazione all’azione strategica. Ecco le direttrici su cui ogni imprenditore deve intervenire oggi:

  1. Revisione Contrattuale: È imperativo verificare l’applicazione delle clausole di adeguamento carburante. Se assenti, riaprite immediatamente il tavolo di confronto con i committenti.
  2. Monitoraggio costante: Il carburante non deve essere un costo “subito”, ma un costo “gestito”. Implementate soglie di allerta settimanali per monitorare il prezzo medio al litro.
  3. Pianificazione finanziaria: Adottate uno scenario prudenziale per i prossimi mesi. È preferibile gestire una tensione di cassa oggi che subire una crisi di liquidità domani.
  4. Efficienza operativa: Massimizzate l’uso della telematica, riducete i chilometraggi a vuoto e investite nella formazione per la guida efficiente.
  5. Unione associativa: La forza del settore risiede nella coesione. PMIA Autotrasporo – Unilavoro si farà portavoce presso le Istituzioni per richiedere interventi urgenti e strutturali. Vi invito a partecipare attivamente ai confronti territoriali: la vostra voce è lo strumento che dà peso alla nostra rappresentanza.

Il momento della responsabilità

Siamo chiamati a un cambio di passo. Non controlliamo il prezzo del barile, ma controlliamo la gestione finanziaria e contrattuale delle nostre aziende. Consideriamo questa fase non solo come un rischio, ma come uno stimolo per rafforzare la resilienza delle nostre strutture.

L’Associazione è al vostro fianco con il supporto tecnico e normativo necessario. Facciamo squadra: la lucidità e la proattività sono le uniche risposte efficaci a questa nuova emergenza.

Non vogliamo assistenzialismo. Vogliamo un mercato sano dove il lavoro venga pagato secondo le regole. Chiediamo alla committenza di assumersi le proprie responsabilità: il caro gasolio e il peso dei pedaggi non possono essere l’alibi per svendere la sicurezza e la dignità del nostro lavoro. Non servono aiuti, servono regole rispettate da tutti.

Roberto Galanti

News

Sì, è possibile richiedere differenze retributive o di compenso per viaggi effettuati anche in assenza di un contratto di trasporto stipulato in forma scritta. In Italia, il contratto di trasporto è valido anche se concluso in forma verbale, ma la mancanza dello scritto comporta delle peculiarità nella prova del credito e nei termini di prescrizione. 

Ecco i punti fondamentali basati sulla normativa e giurisprudenza:

  • Validità del contratto verbale: Il contratto di trasporto è consensuale; l’accordo verbale è valido e genera obblighi reciproci, tra cui il pagamento del compenso per il servizio reso.
  • Prova dell’effettivo trasporto (DDT): Per ottenere le differenze (ad esempio per compensi inferiori ai costi minimi, o mancato pagamento di ore/viaggi), è fondamentale dimostrare l’avvenuto trasporto. I documenti di trasporto (DDT) non firmati o altri documenti equivalenti possono essere usati come prova, specialmente se integrati con altri elementi.
  • Responsabilità solidale del committente: In caso di contratti di autotrasporto, il committente può essere ritenuto responsabile in solido per il pagamento delle differenze retributive dovute ai lavoratori del vettore (o sub-vettore). 

Cosa fare:
Per richiedere le differenze, è necessario inviare una comunicazione scritta (raccomandata A/R o PEC) dettagliata, indicando le voci di credito, gli importi pretesi e allegando i documenti (DDT, ordini di viaggio, testimonianze) che dimostrano l’esecuzione dei viaggi non correttamente retribuiti.

In Italia, il contratto di trasporto di merci su strada è un contratto consensuale a forma libera, il che significa che è valido anche se stipulato oralmente o tramite comportamenti concludenti. 

Tuttavia, la mancanza di un contratto scritto incide pesantemente sulla possibilità di richiedere differenze tariffarie (come i cosiddetti “costi minimi”) per i viaggi già effettuati: 

  • Validità del contratto verbale: Anche senza uno scritto, il vettore ha diritto al corrispettivo pattuito. Il problema sorge nella prova di quanto effettivamente concordato o nel richiedere integrazioni basate su tabelle ministeriali.
  • Richiesta di differenze (Costi Minimi): In passato, il sistema dei “costi minimi” (Art. 83-bis D.L. 112/2008) permetteva ai vettori di richiedere differenze rispetto a tariffe inferiori ai costi di sicurezza. Tuttavia, la Corte di Giustizia UE e successivi interventi legislativi hanno limitato questa possibilità. Per i contratti non scritti, la giurisprudenza richiede prove rigorose della prestazione e spesso nega l’applicazione automatica di integrazioni tariffarie se non chiaramente documentate (esempio perizia giurata di parte dove vengono evidenziate le differenze)
  • Documentazione a bordo: Se il contratto non è scritto, la legge (D.Lgs. 286/2005) prevedeva la “scheda di trasporto”, oggi sostituita da documenti equivalenti o istruzioni a bordo che servono a certificare i termini del viaggio ai fini dei controlli stradali.

In sintesi, puoi richiedere il pagamento del pattuito, ma ottenere “differenze” extra-contrattuali senza un testo scritto è complesso e richiede un’azione legale supportata da prove documentali certe (esempio i ddt).

Prescrizione del contratto di Trasporto

  • Termine Ordinario: Secondo l’Art. 2951 del Codice Civile, il termine è di 1 anno dalla data di esecuzione del trasporto.

Mancanza della forma scritta: Se il contratto non rispetta i requisiti essenziali della forma scritta previsti dal D.Lgs. 286/2005, si applica comunque il termine di prescrizione annuale. La mancanza della forma scritta non estende il termine a quello ordinario decennale, ma comporta principalmente l’impossibilità di beneficiare di alcune tutele specifiche

I nostri uffici sono a disposizione per tutte le informazioni e valutare l’eventuale azione nei confronti del tuo committente.

Dal 2012 ad oggi il nostro team, di tecnici e avvocati specializzati nel settore Trasporto, abbiamo evaso in modo soddisfacente più del 95% delle richieste che ci sono pervenute ed ammontano a qualche milione di euro di differenze.

Noi ti offriamo professionalità e rapidità.

Contattaci

News

Dal 1° Luglio 2026 cambiano le regole per i veicoli commerciali leggeri (LCV). L’Unione Europea ha infatti sancito che anche questa categoria di mezzi avrà l’obbligo di installare i tachigrafi di nuova generazione Smart Version 2. 

Contesto normativo: dal Pacchetto Mobilità alla Nuova Estensione

L’origine di questa normativa risale al 2020, anno in cui l’Unione Europea ha iniziato a varare le leggi del Pacchetto Mobilità. Si tratta di una delle manovre più importanti degli ultimi anni perché mira a migliorare il trasporto su strada in tre punti principali:

  • Condizione dei conducenti.
  • Concorrenza leale e tutela delle imprese.
  • Controlli e trasparenza.

Inizialmente, erano esenti da molte delle strette e nuove norme i veicoli commerciali leggeri (LCV). Tra gli obblighi da cui erano esenti, figurano:

  • Il tachigrafo.
  • I tempi di guida e riposo.
  • L’ottenimento di licenza comunitaria.

Il risultato? Diverse aziende hanno spostato il loro focus su flotte LCV, sfruttando l’esenzione normativa anche in ambito di trasporto continuativo pesante transfrontaliero, con vantaggi competitivi non equi. 

La precarietà delle condizioni di lavoro per i conducenti poi, è sensibilmente aumentata, così come i rischi per la sicurezza stradale.

A Chi Si Applica La Nuova Normativa

I veicoli a cui verranno applicate le nuove restrizioni sono i veicoli commerciali leggeri con un peso compreso tra le 2,5 tonnellate e le 3,5 tonnellate che sono interessati dal commercio internazionale di merci.

Vi saranno comunque alcune esenzioni, come nel caso di trasporti occasionali o in attività in cui la guida non è principale o ancora quando il mezzo non viene utilizzato per fini commerciali. 

Per tutte le altre attività è fondamentale rispettare i tempi al volante e i turni di riposo. Se siete interessati a monitorare queste informazioni in maniera costante, automatica e precisa, potete farlo iniziando a fare una corso di formazione specifica sul corretto utilizzo del Cronotachigrafo.

Cosa Fanno i Tachigrafi Intelligenti Di Seconda Generazione

I tachigrafi Smart Tachograph Version 2 svolgono molte più funzioni dei propri predecessori. Infatti, oltre al numero di km e agli orari, vengono fornite molte informazioni in più, quali:

  • Posizione: accertata all’inizio del viaggio, ogni 3 ore e poi alla fine.
  • Passaggi di frontiera: registrati nella memoria del tachigrafo.
  • Monitoraggio carico-scarico: registrato il tempo e il luogo in cui avvengono carico e scarico.
  • Controlli più efficienti: le forze dell’ordine possono consultare a distanza i tachigrafi e riceveranno un set di dati diagnostici, DSRC, nei prossimi 2 anni queste “antenne riceventi” saranno installate su tutto il percorso autostradale e non.
  • Sicurezza informatica: i tachigrafi di nuova generazione sono equipaggiati con criptaggio dei dati e sistemi anti manomissione

Siamo a completa disposizione per formarvi e informarvi su sulla normativa (nuova per chi ha la patente B)

(fonte Michelin)

News

Mi è giunta notizia che ci sono degli enti di formazione che fanno corsi sul buon funzionamento del Cronotachigrafo, senza avere l’opportuna autorizzazione Ministeriale, proponendosi alle aziende con costi molto bassi.

Questa certificazione che viene rilasciata non ha alcun valore, in quanto priva di autorizzazioni.

Quali sono le conseguenza per l’azienda?

  • Conseguenze per l’azienda: Se un’impresa non dimostra di aver formato correttamente i conducenti, è ritenuta corresponsabile delle infrazioni commesse dai dipendenti (Art. 174 CdS).
  • Truffe: Operazioni delle forze dell’ordine hanno scoperto in passato l’emissione di falsi attestati CQC o corsi finanziati con fondi pubblici mai realmente svolti.

Azioni di Rivalsa

Le aziende che hanno pagato per un corso “finto” possono:

  • Richiedere il risarcimento dei danni per le multe ricevute a causa della mancata formazione (responsabilità ex Art. 174 CdS).
  • Denunciare l’ente per inadempimento contrattuale. 
  • Consiglio: Per proteggerti, controlla sempre che l’ente sia presente nell’elenco dei soggetti autorizzati secondo il Decreto Dirigenziale 215/2016.

News

Il dilemma di molti, chi dice che c’è l’obbligo e chi dice che non c’è l’obbligo, però… Ultimamente nei verbali emessi dalla Polizia Stradale e dalla Polizia Municipale nelle ultime righe della descrizione dell’infrazione si trova scritto:

“NELL’IMMEDIATEZZA DEL CONTROLLO E PRIMA DELLA REDAZIONE DEL VERBALE NON VENIVA ESIBITO CORSO DI FORMAZIONE USO CRONOTACHIGRAFO, LE PRESCRITTE ISTRUZIONI SCRITTE SULL’USO DEL CRONOTACHIGRAFO E IL REPORT DEL CONTROLLO DELLE ATTIVITA'”

Cosa significa questa scritta?

se non si ha il corso effettuato, insieme ai documenti richiesti (attestato, documento istruzione e report almeno trimestrale) si incorre nella sanzione per l’azienda di 333,00 art. 174 cds comma 14

se invece si ha il corso effettuato con validità attestato 5 anni solo se sull’attestato è scritto dipendente di…. (azienda dalla quale si è assunti), altrimenti risulta come un corso non effettuato.

IL MODELLO DI ATTESTATO DEVE ESSERE SIMILE A QUESTO, DIFFIDATE DA QUELLI NON VERITIERI

News

Stante la situazione, quale futuro per l’autotrasporto?

Noi trasportiamo Economia oltre alla sopravvivenza.

La crisi dell’autotrasporto è caratterizzata da una drastica riduzione del numero di aziende e da una grave carenza di autisti, dovuta in parte all’invecchiamento della categoria e agli elevati costi. 

A ciò si aggiungono le pressioni inflazionistiche, l’aumento dei costi del carburante e la necessità di un ricambio generazionale, che rendono il settore insostenibile e mettono sotto stress le catene logistiche. 

Le cause della crisi:

Carenza di autisti e ricambio generazionale:

C’è una significativa mancanza di autisti qualificati, accentuata dall’età media elevata e dall’esiguo numero di giovani che si avvicinano alla professione. 

A questo aggiungiamo le voci relative all’eccessivo ed incontrollato aumento dei costi operativ, il numero preoccupante della chiusura di imprese e le conseguenti difficoltà economiche.

Il numero di aziende di autotrasporto è diminuito drasticamente negli ultimi anni, con oltre 21.000 imprese scomparse in Italia tra il 2013 e il 2023. 

Proviamo ad evidenziare dei numeri e ognuno, poi tragga le conclusioni.

I costi aggiuntivi dell’autotrasporto derivano da diverse voci operative e influiscono pesantemente sulla gestione economica delle imprese di trasporto merci. Tra le principali categorie di costo evidenzio:

Carburante: rappresenta dal 24% al 30% del totale dei costi e dipende da percorrenza e tipo di veicolo.

Pedaggi autostradali: incidono tra l’8% e il 12%, con costi tipici di 40-45 euro per percorsi come Milano-Roma per veicolo pesante.

Manodopera: vale dal 15% al 20% del costo totale, includendo stipendi, contributi e trasferte.

Manutenzione e riparazioni: 10-15%, con spese annue per veicolo tra 5.000 e 13.000 euro.

Assicurazioni: 8-12% tra RC, furto e incendio, con costi annui tra 7.000 e 15.000 euro per veicolo.

Ammortamento veicolo: 10-15%, spalmato su 5-7 anni.

Spese amministrative e burocratiche: licenze, permessi, bolli, certificazioni e gestione amministrativa, complessivamente qualche migliaio di euro annui per veicolo.

Inoltre, nel 2024 si è registrato un aumento medio dei costi di esercizio per veicolo pesante compreso tra 2.000 e 4.000 euro annui, dovuto a fattori come la tariffa ETS Surcharge per le emissioni di gas serra, che ha inciso particolarmente sulle imprese che operano con isole maggiori.

Il costo al chilometro varia in base al tipo di veicolo e alla tratta, con valori che possono andare da circa 1,2 a oltre 3 euro per chilometro nei trasporti specializzati o express.

In sostanza i costi aggiuntivi per l’autotrasporto comprendono carburante, pedaggi, manodopera, manutenzione, assicurazioni e oneri amministrativi, con significativi aumenti recenti dovuti a normative ambientali e condizioni di mercato, che incidono sulla redditività delle imprese e richiedono un’attenta gestione economica.

News


A partire dal 1° luglio 2025, è entrato in vigore il *nuovo tasso di interesse per i ritardi nei pagamenti delle fatture nel settore dell’autotrasporto. La misura, stabilita dal *Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2025.


Dettagli del Nuovo Tasso di Interesse

  1. Tasso di Riferimento per il Secondo Semestre 2025
  • Il MEF ha fissato il tasso base per le transazioni commerciali al 2,15% per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2025, come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 231/2002 (modificato dal D.Lgs. 192/2012).
  1. Maggiorazione per il Settore Autotrasporto
  • In base all’*art. 83-bis, comma 13, della Legge 133/2008, al tasso base si applica una *maggiorazione dell’8%.
  • Tasso effettivo per il ritardo nei pagamenti: 10,15% annuo (2,15% + 8%).

Quando si Applicano gli Interessi di Moratoria?

Gli interessi si applicano automaticamente alle fatture pagate oltre i 60 giorni dalla data di emissione, senza necessità di solleciti o costituzione in mora. Non sono previste eccezioni, salvo accordi contrattuali più favorevoli per il creditore.


Perché è Importante Conoscere il Nuovo Tasso?

  • Evitare contestazioni tra le parti contrattuali.
  • Tutelarsi da ritardi cronici nei pagamenti da parte dei committenti.
  • Garantire un equo risarcimento per le imprese di autotrasporto, in linea con le disposizioni di legge.

Differenza tra Tasso Commerciale e Tasso Legale

  • Tasso per transazioni commerciali (autotrasporto): *10,15% (2,15% + 8%).
  • Tasso legale generale (dal 1° gennaio 2025): 2% (non applicabile ai ritardi nelle fatture del settore autotrasporto).

Implicazioni per le Imprese di Autotrasporto

Questa misura rafforza la tutela economica degli operatori del settore, in particolare:

  • Camionisti e aziende di trasporto, spesso esposti a ritardi nei pagamenti.
  • PMI del settore, che beneficiano di una maggiore certezza nei tempi di incasso.

L’aggiornamento del tasso di interesse per i ritardi nei pagamenti rappresenta un importante strumento di tutela per il settore autotrasporto. Le imprese sono invitate a verificare l’applicazione corretta del 10,15% in caso di pagamenti oltre i 60 giorni, al fine di garantire il rispetto dei propri diritti.

Per ulteriori informazioni, consultare il comunicato ufficiale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161/2025.

Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) – Aggiornamento luglio 2025.

News

L’idea di stabilire prezzi di riferimento indicativi o raccomandati per il trasporto merci, basati su analisi accurate dei costi e delle dinamiche di mercato, è effettivamente un approccio che si concilia meglio con il regime di libera concorrenza rispetto a un sistema di prezzi minimi vincolanti. Questo fornirebbe maggiore trasparenza e un orientamento per il mercato, senza imporre vincoli obbligatori che limiterebbero la libertà di operare delle imprese di trasporto.

La domanda chiave è se le aziende committenti (quelle che richiedono i servizi di trasporto) possano essere ritenute corresponsabili in questo scenario.


Corresponsabilità delle Aziende Committenti: Un Quadro Complesso

In un sistema di prezzi di riferimento indicativi, la corresponsabilità delle aziende committenti è un concetto che va analizzato attentamente, specialmente in Italia, dove il settore del trasporto merci è stato spesso oggetto di discussioni sulla sostenibilità economica e la legalità.

Ecco alcuni scenari e considerazioni:

  • Prezzi indicativi vs. obbligatori: Se i prezzi sono solo indicativi, le aziende committenti non avrebbero un obbligo legale di rispettarli. Potrebbero continuare a negoziare liberamente con i vettori. In questo caso, una corresponsabilità diretta per aver pagato un prezzo “troppo basso” rispetto al riferimento sarebbe difficile da dimostrare legalmente, a meno che non si configuri un reato specifico.
  • Lotta al dumping sociale e alla concorrenza sleale: La questione della corresponsabilità emerge con più forza quando si parla di dumping sociale (pagare tariffe così basse da non coprire i costi legali e la sicurezza) o di concorrenza sleale. Se un’azienda committente, consapevole dei prezzi di riferimento e dei costi minimi necessari per operare in legalità, dovesse comunque affidare il trasporto a un vettore che pratica prezzi irrisori, creando le premesse per il mancato rispetto delle normative (es. orari di guida, riposi, manutenzione dei mezzi, fiscalità), allora sì, potrebbe sorgere una forma di corresponsabilità indiretta o morale, e in alcuni casi, anche legale.
  • Normative esistenti:
    • Codice della Strada: Esistono già norme che sanzionano il committente in caso di sovraccarico del mezzo o di non rispetto delle norme sui tempi di guida e riposo, qualora il committente abbia imposto tali condizioni o abbia tratto vantaggio da esse. Queste sono forme di corresponsabilità.
    • Contratto di trasporto: Le clausole contrattuali possono stabilire precisi obblighi tra le parti.
    • Decreto Legge n. 286/2005 (Legge sull’Autotrasporto): Questa legge ha introdotto il concetto di “costi minimi di sicurezza” e ha cercato di porre un freno alla possibilità di pagare il trasporto a prezzi insostenibili. Sebbene alcune parti siano state oggetto di modifiche e interpretazioni giurisprudenziali, il principio di non poter operare al di sotto di costi minimi di sicurezza è ancora rilevante. La corresponsabilità del committente per il rispetto di tali costi minimi è un punto cruciale.

Come Potrebbe Essere Declinata la Corresponsabilità

Per rafforzare la corresponsabilità delle aziende committenti in un sistema di prezzi di riferimento indicativi, si potrebbero esplorare le seguenti direzioni:

  1. Doveri di diligenza: Introdurre esplicitamente un “dovere di diligenza” per il committente, che lo obblighi a verificare che il prezzo pattuito sia congruo e permetta al vettore di operare nel rispetto delle norme di sicurezza stradale, sociali (orari di lavoro, retribuzioni) e fiscali.
  2. Presunzione di corresponsabilità: In caso di infrazioni gravi da parte del vettore (es. incidenti dovuti a stanchezza del conducente, evasione fiscale significativa) e congiuntamente a un prezzo di trasporto palesemente incongruo rispetto ai costi di riferimento, si potrebbe introdurre una presunzione (reversibile) di corresponsabilità del committente, che dovrebbe poi dimostrare di aver agito con la dovuta diligenza.
  3. Certificazioni o protocolli: Promuovere l’adesione a protocolli di “buone pratiche” o certificazioni di “trasporto etico/sostenibile” che includano il rispetto dei costi minimi e dei prezzi di riferimento, responsabilizzando i committenti che vi aderiscono.
  4. Trasparenza e accesso alle informazioni: Un sistema di prezzi di riferimento trasparente fornirebbe alle aziende committenti gli strumenti per valutare la congruità dell’offerta, rendendo più difficile sostenere di non essere a conoscenza dei costi minimi di un trasporto legale e sicuro.

Conclusioni

Sì, è possibile e, per certi versi, auspicabile che le aziende committenti siano considerate corresponsabili in un sistema basato su prezzi di riferimento indicativi, specialmente se l’obiettivo è contrastare il dumping dei prezzi, la concorrenza sleale e garantire la sicurezza e la legalità nel settore dei trasporti.

La chiave sta nel delineare chiaramente la natura di questa corresponsabilità: non una responsabilità oggettiva per il prezzo finale, ma una responsabilità legata al dovere di diligenza e alla consapevolezza che un prezzo eccessivamente basso possa compromettere la legalità e la sicurezza del servizio di trasporto.

Questo approccio richiederebbe un quadro normativo ben definito che chiarisca gli ambiti di responsabilità e le eventuali sanzioni, in modo da creare un deterrente efficace senza soffocare la dinamica del mercato.