Eccesso di velocità e tachigrafo: per la Cassazione i dati sono prova valida
I dati del cronotachigrafo possono essere utilizzati dalle forze dell’ordine per contestare il superamento dei limiti di velocità. A stabilirlo è la Corte di Cassazione (Seconda Sezione civile) con l’ordinanza n. 19147 dell’11 giugno 2026, una pronuncia destinata a fare scuola nel settore del trasporto merci su strada.
Il caso: 96 km/h rilevati dal dispositivo di bordo
La vicenda nasce dall’impugnazione di una sanzione notificata dalla Polizia Municipale di Alessandria a un’azienda di autotrasporto. L’infrazione era stata accertata analizzando la memoria del tachigrafo installato su un autoarticolato: il mezzo viaggiava a 96 km/h, superando il limite tarato a 90 km/h.
L’impresa sanzionata aveva presentato ricorso sostenendo che le registrazioni del tachigrafo non potessero costituire una prova valida ai sensi dell’art. 142 del Codice della Strada, ipotizzando una presunta incompatibilità tra le norme italiane e la disciplina comunitaria.
La posizione degli Ermellini: nessun divieto dalle norme UE
La Suprema Corte ha ribaltato le argomentazioni della società, confermando la piena legittimità dell’operato della Polizia Municipale.
Il principio chiave: Il diritto dell’Unione Europea non pone alcun divieto — né esplicito né implicito — all’impiego dei dati del tachigrafo per la contestazione degli eccessi di velocità.
Nello specifico, la sentenza evidenzia come:
- Regolamento UE n. 165/2014: Impone al dispositivo di registrare la velocità del veicolo e ne garantisce l’accesso agli organi di controllo.
- Direttiva 2006/22/CE: Prevede espressamente la possibilità di verificare le velocità istantanee acquisite dai sistemi di bordo.
- Codice della Strada (art. 142, comma 6): La norma italiana, che include già il cronotachigrafo tra le fonti di prova, risulta in perfetta armonia con il quadro normativo europeo.
Non è un autovelox, ma fa piena prova
I giudici di legittimità hanno comunque tracciato una distinzione fondamentale: il tachigrafo non è equiparabile a un autovelox o ad altri sistemi automatici di rilevamento stradale. Ciononostante, i report estratti dal dispositivo rappresentano elementi probatori del tutto validi nei procedimenti amministrativi o giudiziari, purché siano stati acquisiti ed esaminati correttamente.
Quali conseguenze per le flotte e le imprese?
La decisione rafforza la centralità della digitalizzazione a bordo veicolo. Per i fleet manager e gli autotrasportatori si tratta di un segnale chiaro: il tachigrafo digitale non serve soltanto a monitorare i tempi di guida e di riposo, ma è a tutti gli effetti uno strumento di controllo completo sulla condotta di guida del mezzo pesante.






