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Dopo oltre sei anni dall’emanazione del regolamento 1071/2009 sulle condizioni comuni da rispettare per l’esercizio dell’autotrasporto, la Commissione europea ha stilato l’elenco completo delle infrazioni gravi alla normativa comunitaria che possono portare alla perdita dell’onorabilità dell’impresa di trasporto o a quella del suo gestore.
L’elenco è stato approvato con il regolamento comunitario del 18 marzo 2016, n. 403 (pubblicato sulla Gazzetta europea serie L n. 74, del 19/3/2016), che peraltro si applicherà in tutti gli Stati membri dal 1° gennaio 2017.
Con il nuovo regolamento 403/2016, in particolare, la Commissione europeaLa Commissione Ue ha aggiornato l’elenco completo delle infrazioni gravi che possono portare alla perdita dell’onorabilità dell’impresa di trasporto. Il nuovo regolamento, in vigore dal 2017, integra l’elenco già contenuto nel precedente regolamento 1071/2009; ha assegnato a ciascuna infrazione un livello di gravità diverso, suddividendole in quelle gravi (IG), molto gravi (IMG) e più gravi (IPG); ha stabilito un metodo comune di calcolo della frequenza di queste infrazioni sino ad una soglia massima, oltre la quale il loro ripetersi fa scattare l’avvio della procedura per la perdita dell’onorabilità, nonché precisato che la frequenza deve essere stabilita tenendo conto della gravità dell’infrazione, della durata e del numero medio dei conducenti, per non discriminare le imprese con più dipendenti rispetto a quelle più piccole.

Tutte le infrazioni raggruppate in 12 gruppi
In merito alle infrazioni, dopo aver richiamato le sette contenute nell’allegato IV al reg. 1071/2009 e già da questo considerate più gravi (come quelle relative al superamento dei tempi massimi di guida settimanali o bisettimanali di oltre il 25%; alla mancata installazione di un tachigrafo e/o di un limitatore di velocità; alla guida senza revisione del veicolo; alla CQC falsa, ecc.), il regolamento 403 riporta un elenco completo di tutte le infrazioni alla normativa comunitaria, raggruppandole in 12 gruppi, e suddividendole all’interno di ogni gruppo in tre categorie di gravità (IG – IMG – IPG), in base ai potenziali rischi per la vita o per le lesioni procurabili.
Infrazioni onorabilità
All’interno del gruppo tempi di guida e di riposo, ad esempio, il superamento del periodo di guida giornaliero di 9 ore (tranne che nell’eccezionale estensione a 10 ore) viene considerato:

  • Infrazione grava (IG), se il conducente supera le 9 ore e fino alla undicesima ora di guida;
  • Infrazione molto grave (IMG), quando il conducente supera le 11 ore e fino alla tredicesima ora e trenta;
  • Infrazione più grave (IPG), se il conducente supera le 13 ore e trenta di guida.

Infrazioni più gravi
Alla commissione di infrazioni più gravi, il regolamento impone allo Stato membro di stabilimento dell’impresa di trasporto di avviare una procedura amministrativa che, se del caso, include anche il controllo nei locali dell’impresa. Al termine di tale procedura, lo Stato membro può decidere se la perdita dell’onorabilità costituisca o meno una risposta proporzionata ed applicarla all’impresa di trasporto e/o al suo gestore (nel caso questi non dimostri di aver regolarmente diffidato i conducenti dall’incorrere in ulteriori infrazioni ed essersi adoperato affinché le evitassero).
Riguardo alla frequenza, l’allegato 2 al regolamento 403/2016 stabilisce con precisione quale sia la frequenza massima del ripetersi dell’evento, raggiunta la quale l’infrazione grave diventa molto grave e, infine, più grave, potendo a quel punto incidere sull’onorabilità.  Tale frequenza è stata fissata tenendo conto del numero dei conducenti dell’impresa (media annua) e del periodo di riferimento (almeno 1 anno dalla data del controllo), e risulta essere:

  • 3 IG/per conducente/per anno = 1IMG;
  • 3 IMG/per conducente/per anno = avvio della procedura nazionale sull’onorabilità.

Il numero di infrazioni per conducente per anno rappresenta un valore medio, calcolato dividendo il numero totale di tutte le infrazioni dello stesso livello di gravità (IG o IMG) per il numero medio di conducenti occupati durante l’anno. Il Regolamento lascia facoltà agli Stati membri di stabilire soglie più severe se ciò è previsto nella loro procedura amministrativa nazionale di valutazione dell’onorabilità.

Attuazione il prossimo anno
In attesa di vedere come lo Stato italiano darà concreta attuazione, entro il prossimo anno, al nuovo regolamento sulle infrazioni gravi alla normativa comunitaria in materia di autotrasporto, giova sottolineare che la classificazione appena operata produce sin da ora un duplice effetto:

  • da un lato, in base all’art. 12 del reg. 1071/2009, gli Stati membri se ne possono avvalere per il sistema di classificazione del rischio attualmente stabilito dalla direttiva 2006/22 per le infrazioni sui tempi di guida e di riposo e sul cronotachigrafo, allo scopo di indirizzare i controlli verso le imprese classificate a maggior rischio. Ricordiamo che questo sistema di classificazione è stato introdotto in Italia, con decreto del ministro dei Trasporti del 24 ottobre 2011;
  • dall’altro, ai sensi dell’art. 16 dello stesso reg. 1071/2009, le infrazioni gravi che hanno dato luogo a una condanna o a una sanzione negli ultimi due anni, devono ora risultare ed essere riportate nell’apposita sezione “sanzioni” del Registro elettronico nazionale delle imprese professionali di autotrasporto (REN).

Fonte alboautotrasporto rivista tir