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La Commissione per i Trasporti e il Turismo del Parlamento Europeo ha:

– approvato con 27 voti a favore e 21 contrari gli emendamenti presentati dai relatori alle proposte di modifica dei regolamenti in materia di accesso alla professione (reg 1071/2009) ed accesso  al mercato internazionale del trasporto merci su strada (reg.1072/2009, in particolare sul cabotaggio);

– respinto gli emendamenti dei relatori sulle modifiche al Regolamento in materia di tempi di guida e di riposo (Reg.561/2006) e alla direttiva 2006/22 relativa a specifiche disposizioni sul distacco dei conducenti delle imprese di autotrasporto.

il testo integrale della decisione (in lingua inglese) si può scaricare cliccando qui

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Tolgono visibilità, vanno piano, sono difficili da superare, stanno incolonnati in autostrada, intasano le aree di servizio.

Alzi la mano chi non ha mai formulato questi pensieri trovandosi dietro un mezzo pesante.

Ma voi, vi siete mai messi nei panni dei camionisti?

Se il traffico cittadino vi stressa, elevatelo alla potenza considerando le ore di guida degli autisti. O provate a immaginare quanto sia complicato fermarsi a chiedere informazioni stradali a bordo di un mastodonte.

Faticate a parcheggiare il vostro suv? Un camion è molto più grande.

Gli autisti dormono in cabina, stanno giorni lontano dalla famiglia. E magari devono fermarsi a pochi chilometri da casa perché hanno finito le ore di guida oppure escono fuori dall’impegno giornaliero.
In Italia sono tante le aziende di famiglia, con la passione dei mezzi pesanti che si trasmette di generazione in generazione. Devono però fare i conti con collegamenti stradali obsoleti, infrastrutture assenti, valichi internazionali spesso impercorribili, burocrazia infinita.

Basta provarci. Mettersi nei panni di un camionista condividere con loro qualche chilometro di strada con loro, con l’obiettivo di andare oltre ai soliti concetti e pregiudizi.

I camionisti sono rozzi? Non li conoscete sono uomini sensibili, ordinati e appassionati, certo come sempre c’è anche qualcuno un po’ rozzo, meno sensibile, meno ordinato.

Immaginiamo di intervistarli dentro il loro luogo di lavoro, di vita, eh sì, perché dentro la cabina di un camion, tirata a lucido, linda, pulita e profumata passano gran parte della loro vita, ti diranno che hanno una passione esagerata per i camion. Questo lavoro è una scelta di vita. Il camion è più di una seconda casa, per chi è appassionato. Se gli parlate della loro famiglia vi risponderanno con gli occhi che  brillano: “E’ la cosa più importante al mondo, per primo i figli, poi la moglie che li sopporta e supporta in questa vita sacrificante”. Le problematiche? “La prima difficoltà la incontri sulla strada, con ingorghi vari, disservizi di ogni genere, e aree di servizio troppo piccole e poi le aziende devono fare i conti con la concorrenza sleale dei trasportatori stranieri che pagano meno il gasolio, meno il personale, meno tasse, meno contributi…”. Oggi fare il camionista non va più di moda? “Quale ragazzo di 20 anni può permettersi di investire 4/5mila euro per pagare un patentino? Quando tirerà fuori quei soldi? Ma soprattutto ce li ha? Può investirli per fare una vita sacrificante come quella di un autista? Occorre fare qualcosa perché i giovani si avvicinino a questo mondo perché alla fine è un bellissimo lavoro”.

In un momento di crisi economica e di alta disoccupazione, ogni azienda di trasporto vorrebbe aumentare del 20% la forza lavorativa ma fatica a trovare nuovi autisti. Eppure la paga è buona: chi fa un rientro a casa tutte le sere con trasporto giornaliero ha una retribuzione netta di circa 1.700, fino ad arrivare intorno ai 2.500 per chi sta fuori tutta la settimana. Sono quasi tutti contrattualizzati a tempo indeterminato. Insomma una posizione da mutuo prima casa garantito.

La popolazione degli autisti invecchia e i giovani non si avvicinano. Perché?
Il problema è trovare autisti che ti portino il camion a casa sano. I giovani non si avvicinano perché il costo delle patenti è troppo elevato. O hai il lavoro garantito o non vai a fare una spesa del genere”. Le problematiche? “La viabilità e la carenza di infrastrutture. Poi dobbiamo fare i conti con una concorrenza spietata dall’Est Europa e con troppa burocrazia.

Fare il  camionista non è un lavoro per tutti, a differenza di 30 anni fa ora è una vera e propria professione. Devi conoscere la strada, saperci fare con il cliente e approcciare in modo educato. Non basta solo salire sul camion. Ci vuole competenza e professionalità per fare questo mestiere.  

fonte trasportinforma.it

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La Corte di Cassazione sembra averci ripensato: la manomissione del cronotachigrafo rileva penalmente solo il datore di lavoro, mentre, per i conducenti, è prevista solamente la sanzione amministrativa, secondo quanto disposto dall’articolo 179 del Codice della Strada.

Il cambio di rotta della Suprema Corte segnala un netto taglio con il recente passato quando, la Cassazione stessa, con sentenza n.34107 del 12 luglio 2017, aveva riconosciuto la responsabilità del conducente sia sotto il profilo penale ai sensi dell’art. 437 (rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro), sia sotto quello amministrativo, secondo quanto previsto, come anticipato precedentemente, dall’art.179 del CdS (circolazione con un mezzo munito di tachigrafo alterato).

Come si usa dire tutti i nodi prima o poi vengono al pettine, infatti è di qualche giorno fa la notizia che alcune aziende di trasporto stanno ricevendo da parte delle Motorizzazioni competenti per territorio lettere di sospensione della Licenza di trasporto per un anno, per aver accumulato nell’ultimo anno almeno 3 sanzioni molto gravi.

La tipologia di sanzioni che agisce direttamente sulla licenza sono:

  • Guida senza scheda o foglio di registrazione non inserito
  • Alterazione Cronotachigrafo o sigilli manomessi
  • Utilizzo di calamite e/o altri strumenti per by-passare il cronotachigrafo (pulsante, telecomando, ecc…)

Non sono soltanto queste le sanzioni che colpiscono l’azienda (quindi nello specifico la licenza di trasporto di cose per conto di terzi e/o in conto proprio), ricordiamo che ogni azienda di trasporto ha un punteggio che è parametrato alle gravità delle sanzioni commesse.

Se l’autista “tizio” dell’azienda “caio” per rientrare a casa utilizza la famosa “calamita”, oppure altri strumenti che permettono di camminare senza che il cronotachigrafo segni la guida, ma riposo”, che responsabilità ha l’azienda che non ne è al corrente?

La formazione in questo caso aiuta a deresponsabilizzare l’azienda, oltre che a formare i proprio dipendenti, visto che almeno un buon 80% degli autisti oggi dipendenti di aziende hanno “subìto” le norme sui tempi di guida e riposo, dal 2006 ad oggi in pochissimi, circa il 30% degli autisti ha frequentato un corso sul cronotachigrafo.

 

 

 

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Il 4 luglio 2018 la sessione plenaria del Parlamento Europeo ha rimandato il testo del primo Pacchetto Mobilità con le modifiche alle regole su tempi di guida, al cabotaggio stradale e al distacco-transnazionale alla Commissione Trasporti affinché le riscriva.

Gli eurodeputati hanno respinto le proposte di modifica al primo Pacchetto Europeo proposto dalla Commissione Europea e approvate dalla Commissione Trasporti (Tran) dello stesso Parlamento Europeo. L’intero testo tornerà quindi in Commissione per trovare un nuovo compromesso, ma diverso da quello approvato lo scorso giugno, che aveva suscitato l’opposizione dei sindacati (sulle nuove regole sui tempi di guida e di riposo) e delle imprese dell’Est (sulle modifiche al distacco trans-nazionale degli autisti) e di quelle dell’Ovest (sui cambiamenti al cabotaggio stradale). I parlamentari hanno svolto tre votazioni: la prima sul distacco dei conducenti (286 a favore, 390 contrari e 9 astensioni), le seconda sui tempi di guida e di riposo (229 a favore, 422 contrari e 30 astensioni) e il terzo sul cabotaggio, sulle società fittizie e sulle pratiche illegali nei trasporti (103 a favore, 551 contrari e 29 astensioni). Ora, il passaggio del Pacchetto Mobilità in questa legislatura è a rischio, perché il Parlamento sarà sciolto il prossimo anno, quando a giugno si rieleggeranno i nuovi deputati. Ciò significa che la Commissione Trasporti dovrebbe trovare velocemente un nuovo compromesso.

Stando a quanto è successo ieri all’Europarlamento è evidente che le forze dell’Est hanno il sopravvento, sul dumping sociale, sul cabotaggio, sui tempi di guida, sui doppi cronotachigrafi dei mezzi che provengono da paesi come la Polonia…, quindi siamo noi che dobbiamo adeguarci a loro

Addirittura anche politici eletti dagli Italiani hanno votato contro…. bah!!!

Che facciamo ci spostiamo tutti in Romania, Bulgaria, Polonia, Lituania, Lettonia, Estonia, Ungheria, …ecc?

fonte trasportoeuropa

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Il  4 giugno 2018, la Commissione Trasporti del Parlamento Europeo ha approvato, con alcuni emendamenti, la proposta di modifica avanzata dalla Commissione Europea sui tempi di guida e di riposo degli autisti di veicoli industriali. Questo è un primo passaggio, che poi sarà discusso con il Consiglio dei ministri europeo. I sindacati hanno già dichiarato guerra al testo approvato il 4 giugno, quindi la sua approvazione integrale in Aula non è scontata. Intanto vediamo che cosa potrebbe cambiare con le modifiche passate in commissione.

Il periodo massimo di guida giornaliera resta di nove ore, che può essere esteso a dieci ore, ma non più di due volte la settimana. Ogni quattro ore e mezzo di guida resta il riposo obbligatorio di 45 minuti, che però si potrà prendere, oltre che in una volta sola, anche in più periodi di almeno 15 minuti ciascuno (per esempio tre periodi di 15 minuti o uno di 30 e uno di 15 minuti). Se l’autista sta rientrando nella sede dell’azienda di autotrasporto, può guidare fino due ore in più, purché abbia svolto un riposo di almeno 30 minuti. Se lo fa, deve segnare tale circostanza sulla stampata del cronotachigrafo e deve recuperare tale tempo supplementare entro la fine della terza settimana che segue la settimana in questione.

Il testo affronta anche le attività svolte dall’autista oltre la guida del veicolo, come per esempio il carico e lo scarico, la ricerca di un parcheggio, la manutenzione, l’organizzazione del lavoro. In questo caso, il testo afferma che tale tempo deve essere considerato sia per determinare l’orario di lavoro, sia per un adeguato riposo e per determinare la sua retribuzione.

I maggiori cambiamenti riguardano il riposo settimanale. Resta la distinzione tra quello regolare e quello ridotto, ma cambiano le regole per prenderlo. Il tempo di guida settimanale non deve superare le 56 ore e quello di due settimane consecutive le 90 ore. Il primo cambiamento prevede una maggiore flessibilità nel prendere il risposo settimanale, che potrà essere preso in tre modi diversi considerando un periodo di quattro settimane consecutive di guida.

  • Il primo è prendere un riposo regolare una volta ogni settimana;  
  • il secondo è prendere due periodi di riposo regolare di almeno 45 ore e due periodi ridotti di almeno 24 ciascuno;
  • il terzo è prendere tre periodi regolari di 45 ore ciascuno e uno ridotto di almeno 24 ore.

Nel secondo e terzo caso, i periodi di riposo settimanale ridotto devono essere sempre compensati con un riposo preso in una volta sola prima della terza settimana che segue la settimana in questione. Il riposo settimanale non deve iniziare dopo la fine di sei periodi di 24 ore contati dalla fine del precedente riposo settimanale. Ogni riposo preso in compensazione di un riposo settimanale ridotto deve essere sempre attaccato a un riposo settimanale regolare di 45 ore.

L’azienda di autotrasporto deve organizzare i viaggi per permettere all’autista di trascorrere almeno un riposo settimanale regolare o uno di recupero di uno ridotto di almeno 45 ore nel suo domicilio, o in un’altra località di sua scelta, prima della fine di ogni periodo di guida di tre settimane consecutive. L’azienda deve anche fornire i mezzi per portare l’autista al suo domicilio se il veicolo si trova lontano dalla sede.

Il testo affronta in modo dettagliato la questione del riposo nella cabina del camion, in particolare quello settimanale. Quest’ultimo è vietato farlo, a meno che il camion non sia fermo in un’area di parcheggio con adeguati servizi per l’autista e requisiti di sicurezza. A tale proposito, il testo fornisce un elenco dettagliato di tali requisiti, che devono essere autocertificati e controllati periodicamente dallo Stato in cui si trova l’area di sosta. Tali aree sono adatte per il riposo giornaliero, settimanale regolare e ridotto e quello preso come compensazione. Ovviamente, la cabina deve essere equipaggiata con zona letto e il veicolo deve essere sempre fermo.

Se il veicolo non è fermo in tali aree di sosta certificate, l’autista deve svolgere il riposo settimanale regolare e ridotto o quello in compensazione in una sistemazione appropriata, che non sia la cabina del camion e che abbia adeguati servizi per dormire e per l’igiene del conducente. L’autista può anche trascorrere il riposo nel suo domicilio o in un luogo privato a sua scelta. Se il conducente trascorre il riposo in un luogo a pagamento, il conto deve essere pagato dall’azienda di autotrasporto.

Il testo approvato stabilisce che in certe condizioni, il riposo può essere preso anche nei trasferimenti del veicolo in treno o in traghetto, nell’ambito di un trasporto combinato accompagnato. Il testo parla di riposo giornaliero e di riposo settimanale ridotto, che deve essere preso in una cabina o in una cuccetta. Se imbarcato su un traghetto che naviga per almeno dodici ore, può essere preso a bordo anche il riposo settimanale regolare, purché l’autista abbia una cabina. Nel caso di riposo giornaliero e settimanale ridotto, l’autista può interromperlo per attività necessarie, ma al massimo per un’ora.

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La commissione Europea riunitasi ieri 4 giugno ha votato alcune variazioni che nel prossimo futuro potrebbero intervenire per cambiare alcune norme, sul riposo settimanale e sugli orari di guida giornalieri, abbiamo detto prossimo futuro non domani.

Di seguito forniamo alcune informazioni in anteprima sugli aspetti di maggiore interesse, riservandoci di essere più precisi quando la Segreteria della Commissione fornirà i testi ufficiali votati:

Accesso al mercato e alla professione

Cabotaggio:
Le Operazioni di cabotaggio autorizzate nello Stato membro in cui è stata effettuata una consegna internazionale o in uno Stato contiguo, prevedono che il ritorno allo stato membro di registrazione del trasportatore debba avvenire al massimo decorsi 7 giorni.
Entro il periodo di 7 giorni, le operazioni di cabotaggio in uno Stato membro sono limitate a 48 ore. Il cabotaggio non è ammesso nello stesso Paese prima che siano trascorse 72 ore dal ritorno del veicolo nel suo Stato membro di immatricolazione.

Corresponsabilità: 
Gli Stati membri stabiliscono sanzioni nei confronti di speditori, spedizionieri, appaltatori e subappaltatori, quando vengono a conoscenza che gli operatori del trasporto stanno infrangendo le regole.
Sono stati stabiliti termini più brevi per le autorità degli Stati membri per rispondere alle richieste di informazioni di altri Stati membri (per accelerare le indagini sulle violazioni delle norme).

Controlli e semplificazioni:
Le regole stabiliscono il numero minimo di “controlli concertati” – quando i controlli su strada vengono effettuati contemporaneamente dalle autorità di vigilanza di due o più Stati membri.
Per limitare la burocrazia e migliorare l’efficienza, i controlli dovrebbero concentrarsi sulle società con un rating di rischio più elevato.
I veicoli leggeri (veicoli commerciali leggeri superiori a 2,4 tonnellate per i trasporti internazionali) devono soddisfare i requisiti in materia di stabilimento, norme di cabotaggio e norme relative ai tempi di guida.
Per affrontare il fenomeno delle cd. “aziende letterbox”, le modifiche alle regole di stabilimento per le aziende di trasporto su strada richiedono che le imprese abbiano una “presenza reale e continua” nello Stato membro in cui sono registrate e stabiliscono criteri per valutarlo.
Questi includono la frequenza di carico e scarico delle merci nel Paese di immatricolazione e un numero sufficiente di parcheggi per i loro veicoli.
Gli Stati membri dovrebbero controllare regolarmente che le aziende soddisfino i requisiti di stabilimento, i registri nazionali delle società di autotrasporto dovrebbero essere interconnessi e gli Stati membri dovrebbero rispondere alle richieste di informazioni entro determinati limiti di tempo per migliorare le indagini.
Viene previsto l’ampliamento dei Documenti elettronici e tecnologie digitali da utilizzare in modo più efficiente per facilitare l’onere per i conducenti.

Tempi di guida e periodi di riposo: 
Riposo settimanale. Viene richiesto un riposo dopo ogni sei giorni di lavoro da svolgere nelle strutture ricettive fornite dall’azienda o a bordo della cabina quando il veicolo è parcheggiato in un’area di parcheggio dedicata con strutture e sicurezza sufficienti.
Gli eurodeputati hanno inserito un elenco dettagliato delle strutture (ad esempio cucina e servizi igienici e WIFI) e le caratteristiche di sicurezza che queste aree di parcheggio dedicate devono avere.
Quando si accompagna un camion su un traghetto o un treno, i conducenti devono avere accesso a una cabina per dormire, a castello o cuccetta per il riposo giornaliero.
Quando si esegue il riposo settimanale in tali circostanze, bisogna avere l’accesso a una cabina idonea a dormire.
Per contribuire a ridurre i lunghi periodi di viaggio, il lavoro deve essere organizzato in modo da consentire ai conducenti di riposarsi settimanalmente a casa o in un’altra località scelta dall’autista prima della fine di ogni periodo di 3 settimane consecutive di lavoro.
Viene introdotta una maggiore flessibilità nel prendere il riposo settimanale, a patto che venga compensato con un tempo di riposo equivalente più tardi, in seguito.
Inoltre, i conducenti possono superare il tempo di guida giornaliero di due ore per tornare al centro operativo del vettore, a patto che questo venga compensato con lo stesso tempo di riposo successivo.

Distacco di lavoratori:
le regole sui lavoratori distaccati sono da applicare ai conducenti durante le operazioni di cabotaggio, fornendo chiarezza agli operatori e garantendo condizioni di parità per i conducenti. Il trasporto internazionale non è incluso nell’applicazione normativa.
Per garantire che non vi siano oneri amministrativi eccessivi, le norme prevedono un elenco limitato di requisiti amministrativi e misure di controllo che le autorità nazionali possono imporre.

I testi adottati ieri dalla Commissione TRAN dovranno essere approvati dalla sessione plenaria del Parlamento europeo prima della pausa estiva.

I negoziati inizieranno non appena il Consiglio adotterà la sua posizione (che purtroppo sembra ancora lontana per affrontare punti chiave come l’accesso al mercato, la professione e i tempi di guida).

Una valutazione dettagliata del risultato sarà fornita quando i testi ufficiali saranno disponibili.

 

fonte confartigianato trrasporti

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A seguito dell’emanazione della circolare del 16 febbraio 2017 (in allegato), è stato ulteriormente chiarito come organizzare e svolgere i corsi di formazione sul funzionamento e corretto utilizzo dei cronotachigrafi.
La circolare, inoltre, indica che:
  • le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti, ma gli stati membri possono subordinare tale responsabilità all’infrazione degli obblighi imposti alle stesse imprese (formazione, informazione, monitoraggio e pianificazione).
  • l’assolvimento degli oneri di istruzione e di controllo da parte dell’impresa, costituiscono un elemento di importante valutazione per le autorità ai fini dell’applicazione dell’art. 174 c. 14 del Codice della Strada.
PMIA in accordo con Artigianato Piceno, Ente di Formazione con propri docenti certificato dal Ministero dei Trasporti come ente abilitato ad erogare la necessaria formazione sul cronotachigrafo, sul corretto utilizzo e sulla normativa sui tempi di guida e riposo. PMIA provvede per conto delle proprie aziende clienti a produrre sia l’analisi periodica che il mansionario obbligatori e prescritti dalla normativa in tema di informazione dei conducenti professionali.
Proprio per supportare le aziende negli adempimenti normativi e nell’ottimizzazione e pianificazione dei viaggi, organizza numerose sessioni di formazione sia presso le proprie sedi sia presso le sedi delle aziende, mettendo a disposizione tutta la propria esperienza, giurisprudenza raccolta negli anni e valutando per le aziende eventuali possibilità di finanziamento della formazione.
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I soggetti autorizzati all’esame dei registri di servizio,  dei dischi cronotachigrafi e dei dati dei cronotachigrafi digitali non sono solo i soggetti di cui al Codice della strada, ma anche i funzionari titolari del controllo delle condizioni di lavoro.

L’accertamento del rispetto dei limiti temporali dell’orario di lavoro risponde, infatti, alla duplice esigenza di garantire la sicurezza della circolazione e la tutela del lavoratore

SUPREMA CORTE  DI CASSAZIONE

SEZIONE VI CIVILE-2

sentenza 12 ottobre 2016, n. 20594

Fatto e diritto

La Direzione provinciali del lavoro di Brescia propone ricorso per cassazione contro C. M. controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Brescia che ha annullando il verbale di accertamento affermando l’incompetenza della Direzione provinciale-Ispettorato del Lavoro all’irrogazione delle sanzioni relative alla violazione dell’art. 174 cds a seguito dell’esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi installati sull’autoveicolo, attesa, in linea col principio di stretta legalità delle sanzioni amministrative, la individuazione in termini tassativi dei soggetti legittimati ad irrogare le sanzioni a violazioni del cds.

Parte ricorrente denunzia violazione degli artt, 12 e 174 commi 2, 3 e 11 cds e dei Reg. CEE 561/2006 3280/85

Ciò premesso si osserva:

L’esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi finalizzato all’accertamento che siano rispettati i limiti temporali dell’orario di lavoro risponde alla duplice esigenza di garantire la sicurezza della circolazione e la tutela del lavoratore.

I soggetti preposti a tale verifica sono sia quelli normalmente indicati dal cds in ordine alla sicurezza della circolazione sia quelli funzionalmente titolari del controllo delle condizioni di lavoro con la conseguenza che l’accertatore è legittimato alle relative contestazioni.

La contestazione, come accertata e non sostanzialmente contestata, attiene a profili che riguardano sia la tutela del lavoratore che quella della pubblica incolumità e della sicurezza della circolazione per cui il relativo accertamento è prerogativa di tutti gli organi che, nell’ambito delle rispettive competenze, sono preposti a specifiche funzioni il tutto nel quadro costituzionalmente previsto del buon andamento della pubblica amministrazione, anche in relazione alle competenze degli Ispettori del lavoro riconosciute, sulla scorta della legislazione vigente, dalla giurisprudenza di legitimità, Cass. 7.5.2003, n. 13304).

Va al riguardo osservato che, nell’ambito delle rispettive attribuzioni i componenti della LIPU, se nominati guardie particolari ex art. 133 TULPS ( Cass. 16.12.1997, n. 157), gli ispettori delle Poste (Cass. 19.5.1990) e gli ispettori dell’Enel (Cass. 12.2.1985) sono considerati agenti di PS ed autorizzati ai relativi controlli. In definitiva il ricorso va accolto con la cassazione ed il rinvio atteso il dichiarato assorbimento dell’esame delle ulteriori questioni.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza e rinvia al Tribunale di Brescia, in persona di altro Magistrato anche per le spese.