A partire dal 1° luglio 2026, il “Pacchetto Mobilità” dell’Unione Europea estenderà le norme sui tempi di guida, interruzioni e riposo (Reg. CE 561/2006) anche ai conducenti di veicoli commerciali leggeri (massa superiore a 2,5 t e fino a 3,5 t).

Punti chiave:

  • Ambito di applicazione: L’obbligo riguarda esclusivamente i trasporti internazionali o di cabotaggio (merci).
  • Dotazione tecnica: Questi veicoli dovranno essere obbligatoriamente equipaggiati con il tachigrafo intelligente di seconda versione (G2V2), capace di registrare automaticamente i passaggi di frontiera e la posizione del mezzo.
  • Finalità: La norma mira a garantire una concorrenza leale tra le imprese di trasporto e a migliorare la sicurezza stradale anche per i mezzi leggeri.
  • Conto Proprio: Sono esclusi i trasporti in conto proprio se la guida non rappresenta l’attività principale del conducente.
  • Responsabilità: Le imprese sono responsabili della formazione dei conducenti e del controllo sul rispetto delle normative.

Focus: La Funzione “Out of Scope”

Il testo introduce la funzione “out of scope” (fuori ambito) come strumento fondamentale per gestire il regime misto (nazionale ed internazionale).

1. Che cos’è e quando si usa

La funzione “out of scope” deve essere attivata sul tachigrafo intelligente quando il veicolo (tra 2,5 t e 3,5 t) viene utilizzato per operazioni che non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento CE 561/2006.

Nello specifico, va attivata durante:

  • Trasporti esclusivamente nazionali: Sia che avvengano in conto terzi che in conto proprio.
  • Trasporti internazionali in conto proprio: Ma solo se la guida non è l’attività principale del conducente.

2. Utilità operativa

Poiché i conducenti di questi mezzi leggeri sono soggetti alle regole europee (e quindi all’uso del tachigrafo) solo durante le tratte internazionali o di cabotaggio, la funzione “out of scope” permette di:

  • Segnalare correttamente alle autorità di controllo che in quel determinato momento il conducente è esentato dal rispetto dei limiti di guida/riposo comunitari.
  • Mantenere comunque la continuità delle registrazioni (necessaria per i controlli sui 56 giorni precedenti), distinguendo chiaramente i periodi di guida “regolamentata” da quelli “liberi” (nazionali).

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