Normativa Tempi di guida e riposo

La corresponsabilità del titolare di azienda di autotrasporto in caso operazioni scorrette degli autisti

Come ovviare alla corresponsabilità del titolare d’azienda di Autotrasporto in caso di sanzioni su tempi di guida e riposo (art 174 comma 14)?

L’art. 10, commi 2 e 3 del Regolamento CE n. 561/2006 dispone:

“… comma 2. Le imprese di trasporto organizzano l’attività dei conducenti di cui al precedente paragrafo in modo che essi possano rispettare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85 e del capo II del presente regolamento. Le imprese di trasporto forniscono ai conducenti le opportune istruzioni ed effettuano controlli regolari per garantire che siano rispettate le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85 e del capo II del presente regolamento. 3. Le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti, anche qualora l’infrazione sia stata commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo”. (il reg. 3821/85 oramai da definirsi abrogato dal 165/2014 in parte dal 2 marzo 2015 e definitivamente dal 2 marzo 2016)

Reg. 165/2014

…(omissis)

Articolo 33

Responsabilità delle imprese di trasporto 1. Le imprese di trasporto garantiscono che i propri conducenti ricevano una formazione e istruzioni adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi, che siano digitali o analogici, effettuano controlli periodici per garantire che i propri conducenti li utilizzino correttamente e non forniscono ai conducenti alcun incentivo diretto o indiretto che possa incoraggiare ad un uso improprio dei tachigrafi.

…omissis

 

…comma 3. Le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni del presente regolamento commesse dai loro conducenti o dai conducenti sottoposti a loro disposizione. Gli Stati membri possono, tuttavia, subordinare tale responsabilità all’infrazione da parte dell’impresa del primo comma, paragrafo 1, del presente articolo e dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 561/2006

Alla luce di quanto sopra ed entrando nel merito dei contenuti del quesito, è opportuno e che un’impresa per tutelarsi debba dimostrare di avere effettuato la prescritta formazione professionale a tutti i dipendenti, nonché avere dettato le disposizioni operative di trasporto facendole sottoscrivere agli stessi (codice etico).

Si precisa che la formazione e le disposizioni dettate ai conducenti non potranno essere oggetto di verifica su strada, ma potranno essere utilizzate solo in sede di ricorso oppure comunicate immediatamente al comando di Polizia Stradale che ha rilevato l’infrazione, presentando tutta la documentazione necessaria ad identificare l’avvenuta formazione attraverso l’attestato di formazione rilasciato da ente autorizzato, data certa della formazione,  e quanto altro materiale a supporto.

modulo iscrizione corso tempi di guida e riposo 165-2014

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