Sì, è possibile richiedere differenze retributive o di compenso per viaggi effettuati anche in assenza di un contratto di trasporto stipulato in forma scritta. In Italia, il contratto di trasporto è valido anche se concluso in forma verbale, ma la mancanza dello scritto comporta delle peculiarità nella prova del credito e nei termini di prescrizione.
Ecco i punti fondamentali basati sulla normativa e giurisprudenza:
- Validità del contratto verbale: Il contratto di trasporto è consensuale; l’accordo verbale è valido e genera obblighi reciproci, tra cui il pagamento del compenso per il servizio reso.
- Prova dell’effettivo trasporto (DDT): Per ottenere le differenze (ad esempio per compensi inferiori ai costi minimi, o mancato pagamento di ore/viaggi), è fondamentale dimostrare l’avvenuto trasporto. I documenti di trasporto (DDT) non firmati o altri documenti equivalenti possono essere usati come prova, specialmente se integrati con altri elementi.
- Responsabilità solidale del committente: In caso di contratti di autotrasporto, il committente può essere ritenuto responsabile in solido per il pagamento delle differenze retributive dovute ai lavoratori del vettore (o sub-vettore).
Cosa fare:
Per richiedere le differenze, è necessario inviare una comunicazione scritta (raccomandata A/R o PEC) dettagliata, indicando le voci di credito, gli importi pretesi e allegando i documenti (DDT, ordini di viaggio, testimonianze) che dimostrano l’esecuzione dei viaggi non correttamente retribuiti.
In Italia, il contratto di trasporto di merci su strada è un contratto consensuale a forma libera, il che significa che è valido anche se stipulato oralmente o tramite comportamenti concludenti.
Tuttavia, la mancanza di un contratto scritto incide pesantemente sulla possibilità di richiedere differenze tariffarie (come i cosiddetti “costi minimi”) per i viaggi già effettuati:
- Validità del contratto verbale: Anche senza uno scritto, il vettore ha diritto al corrispettivo pattuito. Il problema sorge nella prova di quanto effettivamente concordato o nel richiedere integrazioni basate su tabelle ministeriali.
- Richiesta di differenze (Costi Minimi): In passato, il sistema dei “costi minimi” (Art. 83-bis D.L. 112/2008) permetteva ai vettori di richiedere differenze rispetto a tariffe inferiori ai costi di sicurezza. Tuttavia, la Corte di Giustizia UE e successivi interventi legislativi hanno limitato questa possibilità. Per i contratti non scritti, la giurisprudenza richiede prove rigorose della prestazione e spesso nega l’applicazione automatica di integrazioni tariffarie se non chiaramente documentate (esempio perizia giurata di parte dove vengono evidenziate le differenze)
- Documentazione a bordo: Se il contratto non è scritto, la legge (D.Lgs. 286/2005) prevedeva la “scheda di trasporto”, oggi sostituita da documenti equivalenti o istruzioni a bordo che servono a certificare i termini del viaggio ai fini dei controlli stradali.
In sintesi, puoi richiedere il pagamento del pattuito, ma ottenere “differenze” extra-contrattuali senza un testo scritto è complesso e richiede un’azione legale supportata da prove documentali certe (esempio i ddt).
Prescrizione del contratto di Trasporto
- Termine Ordinario: Secondo l’Art. 2951 del Codice Civile, il termine è di 1 anno dalla data di esecuzione del trasporto.
Mancanza della forma scritta: Se il contratto non rispetta i requisiti essenziali della forma scritta previsti dal D.Lgs. 286/2005, si applica comunque il termine di prescrizione annuale. La mancanza della forma scritta non estende il termine a quello ordinario decennale, ma comporta principalmente l’impossibilità di beneficiare di alcune tutele specifiche
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