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Eccesso di velocità e tachigrafo: per la Cassazione i dati sono prova valida

I dati del cronotachigrafo possono essere utilizzati dalle forze dell’ordine per contestare il superamento dei limiti di velocità. A stabilirlo è la Corte di Cassazione (Seconda Sezione civile) con l’ordinanza n. 19147 dell’11 giugno 2026, una pronuncia destinata a fare scuola nel settore del trasporto merci su strada.

Il caso: 96 km/h rilevati dal dispositivo di bordo

La vicenda nasce dall’impugnazione di una sanzione notificata dalla Polizia Municipale di Alessandria a un’azienda di autotrasporto. L’infrazione era stata accertata analizzando la memoria del tachigrafo installato su un autoarticolato: il mezzo viaggiava a 96 km/h, superando il limite tarato a 90 km/h.

L’impresa sanzionata aveva presentato ricorso sostenendo che le registrazioni del tachigrafo non potessero costituire una prova valida ai sensi dell’art. 142 del Codice della Strada, ipotizzando una presunta incompatibilità tra le norme italiane e la disciplina comunitaria.

La posizione degli Ermellini: nessun divieto dalle norme UE

La Suprema Corte ha ribaltato le argomentazioni della società, confermando la piena legittimità dell’operato della Polizia Municipale.

Il principio chiave: Il diritto dell’Unione Europea non pone alcun divieto — né esplicito né implicito — all’impiego dei dati del tachigrafo per la contestazione degli eccessi di velocità.

Nello specifico, la sentenza evidenzia come:

  • Regolamento UE n. 165/2014: Impone al dispositivo di registrare la velocità del veicolo e ne garantisce l’accesso agli organi di controllo.
  • Direttiva 2006/22/CE: Prevede espressamente la possibilità di verificare le velocità istantanee acquisite dai sistemi di bordo.
  • Codice della Strada (art. 142, comma 6): La norma italiana, che include già il cronotachigrafo tra le fonti di prova, risulta in perfetta armonia con il quadro normativo europeo.

Non è un autovelox, ma fa piena prova

I giudici di legittimità hanno comunque tracciato una distinzione fondamentale: il tachigrafo non è equiparabile a un autovelox o ad altri sistemi automatici di rilevamento stradale. Ciononostante, i report estratti dal dispositivo rappresentano elementi probatori del tutto validi nei procedimenti amministrativi o giudiziari, purché siano stati acquisiti ed esaminati correttamente.

Quali conseguenze per le flotte e le imprese?

La decisione rafforza la centralità della digitalizzazione a bordo veicolo. Per i fleet manager e gli autotrasportatori si tratta di un segnale chiaro: il tachigrafo digitale non serve soltanto a monitorare i tempi di guida e di riposo, ma è a tutti gli effetti uno strumento di controllo completo sulla condotta di guida del mezzo pesante.

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I semafori con dispositivi count down (che cioè variano il ciclo semaforico in relazione alla velocità di percorrenza dei veicoli) “devono essere sottoposti a procedura di approvazione”. Poiché però non è stato ancora emesso il decreto ministeriale, non sono ancora stati omologati e pertanto, “nelle more di futuri procedimenti di omologazione, non è possibile installare i dispositivi stessi”.

Con questo parere (n. 3805/2015) il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha praticamente bloccato la possibilità di posizionare i cosiddetti “semafori laser” su tutto il territorio italiano. Nel parere si legge anche che “non è possibile installare dispositivi che variano il ciclo semaforico in relazione alla velocità di percorrenza dei veicoli, non essendo tali sistemi previsti dalle attuali norme” e che i dispositivi count down “non devono interferire con alcun congegno di controllo delle infrazioni al semaforo, né con il semaforo rosso”.

Le associazioni di consumatori si sono già attivate per chiedere il rimborso della sanzione a tutti gli utenti della strada che erano stati multati con semafori attivati dal rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo, rimborso possibile con ricorso al Prefetto entro 60 giorni dal ricevimento della multa, allegando il parere del ministero e chiedendo l’annullamento della multa. L’Unione Nazionale Consumatori ha inoltre chiesto al ministero e ai Prefetti che vengano restituiti i punti della patente e che i Comuni annullino le multe con un provvedimento di autotutela, per non costringere i multati a presentare migliaia di ricorsi. Infine i consumatori chiedono anche la rimozione di tutti quei semafori che fanno scattare il rosso quando si supera una certa velocità “e di cui ormai l’Italia è piena. Una pratica – ha commentato il presidente dell’UNC, Massimiliano Dona – non solo illegale, ma pericolosissima. Se un automobilista incosciente va troppo forte, facendo scattare apposta il rosso si corre il rischio che il veicolo non riesca a fermarsi in tempo, prima dell’incrocio, aumentando la possibilità di incidenti”.

fonte uominietrasporti