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La “mancata formazione”  o meglio la disinformazione sui tempi di guida e riposo, spesso porta molti autisti ad essere sanzionati sulla strada da parte degli organi di controllo, ma sicuramente per tutte quelle aziende che vogliono viaggiare nella legalità, una formazione specifica eviterebbe di sostenere costi non preventivabili.

Un buon 70% degli autisti, che oggi guidano mezzi per i quali ricade l’obbligo del cronotachigrafo, hanno “subìto” il regolamento 561/2006 e negli anni ci si è basati solo sul sentito dire, su gli altri fanno così, o peggio ancora ci si è data una propria interpretazione adeguandola alle proprie esigenze, e qui si sono inventati l’impossibile,  le ormai obsolete calamite, i telecomandi, gli interruttori, le schede taroccate o quella del collega e/o titolare ed in quest’ultimo caso era sceso poco prima, etc…

La formazione è necessaria e fondamentale per la sicurezza stradale propria e degli altri, ad oggi, un buon 70% degli autisti non ha fatto una formazione adeguata sull’utilizzo dello strumento di controllo delle ore di guida e riposo, le aziende quando assumono dovrebbero chiedere altre alla patente di guida, oltre al CQC un attestato di formazione specifico sulle ore di guida e riposo.

A tal proposito, anche il Ministero dei Trasporti, recependo la direttiva Europea 165/2014, vuole premiare le aziende che fanno vera formazione, andando a eliminare la sanzione relativa all’art. 174 comma 14, ma chiaramente tutto va documentato in modo corretto, non certamente con pseudo o falsi corsi, come è successo e purtroppo ancora succede con il rinnovo del CQC.

 

 

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Un autista greco proveniente dall’Olanda è stato controllato presso l’area di servizio di Bevano e alla richiesta degli agenti della carta tachigrafica e analizzando i dati risultava che lo stesso guidava ininterrottamente da 16 ore.

Il mezzo trasportava carne suina proveniente dall’Olanda con destinazione il paese ellenico attraverso il porto di Ancona, ma probabilmente per paura di perdere la nave il conducente ha ben pensato di non riposarsi subito, l’avrebbe fatto a bordo della nave durante la traversata.

E’ costata cara perchè le ore di guida massimo 10, non possono essere superate senza un riposo giornaliero, quindi è stato multato per 1260€ e obbligo di effettuare il riposo, ma non nella cabina di una nave ma bensì sul mezzo.

Mi viene da pensare perchè l’autista aveva così tanta fretta di arrivare? qualcuno aveva stabilito per lui i tempi di guida? il suo committente decideva come doveva essere effettuato il trasporto? Peccato che l’impresa è straniera quindi tutto passerà liscio, ma se fosse stata un’impresa italiana sarebbe stata sanzionata tutta la filiera ( (il decreto leg. N.286 del 2005, all’art. 7) prevede pure che se il conducente di un veicolo ha “violato le norme sulla sicurezza della circolazione stradale” ne rispondono con lui anche il committente, il caricatore e il proprietario delle merci trasportate, almeno quando “le modalità di esecuzione della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale violate”

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Sul riposo giornaliero in molti ancora cadono nel tranello, che e cioè  se effettuo un riposo anche superiore alle 9 o 11 ore, ma le 9 o 11 ore si compiono dopo le 24 ore previste dalla norma incorro in una sanzione più o meno grave.

In poche parole se inizio la mia attività di guida alle ore 00,00 nell’arco di quelle 24 ore (e cioè fino alle 24 di quello stesso giorno) devo lasciarmi lo spazio per effettuare una sosta di almeno 9 ore  (se finiti i bonus di 11 ore).

La nota orientativa della UE cosa ci dice in merito:

A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento un nuovo periodo di riposo giornaliero deve essere effettuato nell’arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo (periodo di riposo regolare oppure periodo di riposo giornaliero o settimanale ridotto). Il successivo arco di 24 ore comincia dal momento in cui termina l’effettuazione di un periodo di riposo giornaliero o settimanale “qualificabile come tale”. Per periodo di riposo “qualificabile come tale” si intende un periodo di riposo di durata minima legale effettuato nell’arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo qualificabile come tale. Tale periodo di riposo qualificabile come tale può aver termine dopo l’arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo se la sua durata totale è superiore al minimo prescritto dalla normativa. Al fine di determinare il rispetto delle disposizioni in materia di tempi di riposo giornaliero, i soggetti preposti ai controlli dovrebbero prendere in esame tutti gli archi di 24 ore successivi a un periodo di riposo giornaliero o settimanale qualificabile come tale. Si raccomanda ai soggetti preposti ai controlli, nel caso di periodi di attività successivi a un periodo di riposo giornaliero o settimanale qualificabile come tale, durante i quali i conducenti non effettuano un periodo di riposo giornaliero qualificabile come tale:

  1. di suddividere i suddetti periodi di attività in archi consecutivi di 24 ore, a partire dalla fine dell’ultimo periodo di riposo giornaliero o settimanale qualificabile come tale, e
  2. di applicare le disposizioni in materia di periodi di riposo giornalieri a ciascuno di questi periodi di riferimento di 24 ore. Se la fine di un siffatto arco di 24 ore cade in un periodo di riposo in corso, che non è un periodo di riposo qualificabile come tale in quanto la sua durata minima legale non è stata completata entro l’arco di 24 ore, ma continua nel successivo arco di 24 ore e raggiunge in un momento successivo la durata minima prescritta, il calcolo del successivo arco di 24 ore inizia dal momento in cui un conducente termina il suo periodo di riposo di durata complessiva di almeno 9/11 ore o più e riprende il suo periodo di lavoro giornaliero. Allorché è individuato un periodo di riposo giornaliero o settimanale qualificabile come tale, l’esame del successivo arco di 24 ore inizia dalla fine di tale periodo di riposo giornaliero o settimanale qualificabile come tale (dalla fine del pertinente periodo di riposo se il periodo di riposo effettuato è in realtà più lungo del periodo di tempo minimo previsto).

Questo metodo di calcolo dovrebbe consentire alle autorità preposte ai controlli di individuare e sanzionare tutte le violazioni delle disposizioni in materia di riposo giornaliero commesse in ciascun arco di 24 ore.

Per i conducenti in caso di multipresenza dovrebbe essere utilizzato un metodo di calcolo analogo, sostituendo l’arco di riferimento di 24 ore con un arco di 30 ore, come stabilito all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento.

Ora facciamo alcuni esempi a supporto:

esempio 1

Ai sensi della nota orientativa 7 –

Si raccomanda ai soggetti preposti ai controlli, nel caso di periodi di attività successivi a un periodo di riposo giornaliero o settimanale qualificabile come tale, durante i quali i conducenti non effettuano un periodo di riposo giornaliero qualificabile come tale:

  1. di suddividere i suddetti periodi di attività in archi consecutivi di 24 ore, a partire dalla fine dell’ultimo periodo di riposo giornaliero o settimanale qualificabile come tale;
  2. di applicare le disposizioni in materia di periodi di riposo giornalieri a ciascuno di questi periodi di riferimento di 24 ore.

Il nuovo arco di 24 ore inizia alle ore 24.00.

 

esempio 2

Ai sensi della nota orientativa 7 –

Si raccomanda ai soggetti preposti ai controlli, nel caso di periodi di attività successivi a un periodo di riposo giornaliero o settimanale qualificabile come tale, durante i quali i conducenti non effettuano un periodo di riposo giornaliero qualificabile come tale:

  1. di suddividere i suddetti periodi di attività in archi consecutivi di 24 ore, a partire dalla fine dell’ultimo periodo di riposo giornaliero o settimanale qualificabile come tale, e
  2. di applicare le disposizioni in materia di periodi di riposo giornalieri a ciascuno di questi periodi di riferimento di 24 ore. La fine dell’arco di 24 ore cade nel periodo di riposo in corso, che non è un periodo di riposo qualificabile come tale in quanto la sua durata minima legale non è stata completata entro l’arco di 24 ore. Non si tratta neppure di un riposo giornaliero della durata prescritta.

A tal fine, il nuovo arco di 24 ore inizia alle ore 24.00.

esempio 3

Ai sensi della nota orientativa 7 –

La fine dell’arco di 24 ore cade in un periodo di riposo in corso, che non è un periodo di riposo qualificabile come tale in quanto la sua durata minima legale non è stata completata entro l’arco di 24 ore, ma continua nel successivo arco di 24 ore e raggiunge in un momento successivo la durata minima prescritta, pertanto il calcolo del successivo arco di 24 ore inizia dal momento in cui un conducente termina il suo periodo di riposo di durata complessiva di almeno 9/11 ore o più e riprende il suo periodo di lavoro giornaliero. A tal fine, il nuovo arco di 24 ore inizia alle ore 3.00.

 

esempio 4

infrazione                        infrazione                infrazione                nessuna infrazione

 

esempio 5

infrazione                                       nessuna infraz.           infrazione

Gli esempi di cui sopra sono forniti esclusivamente al fine di visualizzare le modalità di individuazione delle violazioni delle disposizioni in materia di riposo giornaliero sulla base di un periodo di riferimento di 24 ore