Circolari

Nessuno ne parla, ma le case costruttrici devono pagare i danni a chi ha acquistato mezzi dal 1997

In merito alla sanzione inflitta dalla Commissione Europea alle case costruttrici, vogliamo precisare che le stesse hanno riconosciuto di far parte del  “cartello”.

Così dice la relazione della Commissione Europea

Le multe sono state fissate sulla base di orientamenti del 2006 della Commissione sulle ammende (vedi comunicato e MEMO).

Nel fissare il livello delle ammende, la Commissione ha tenuto conto delle vendite delle rispettive aziende di autocarri medi e autocarri pesanti nel SEE (Spazio Economico Europeo), come pure la gravità dell’infrazione, la quota di mercato  delle imprese, l’ambito geografico e la durata del cartello.

In base alla comunicazione della Commissione del 2006, MAN ha ricevuto piena immunità per rivelare l’esistenza del cartello, evitando così una multa di circa 1,2 miliardi di €. Per la loro cooperazione con l’inchiesta, Volvo / Renault, Daimler-Mercedes e Iveco hanno beneficiato di una riduzione delle loro ammende in base alla comunicazione sul trattamento favorevole del 2006. Le riduzioni riflettono i tempi della loro cooperazione e la misura in cui le prove che hanno fornito hanno aiutato la Commissione di dimostrare l’esistenza del cartello.

La Commissione ha applicato una riduzione del 10% per le ammende inflitte, in vista del riconoscimento della partecipazione delle parti nel cartello e della loro responsabilità in questo senso, infatti è stata una forma di patteggiamento della sanzione con la commissione stessa, come segue:

MAN (ha denunciato il fatto) non ha avuto sanzioni (ma deve corrispondere comunque il danno)

VOLVO/RENAULT                        sanzione                         670.448.000 Euro (-10%)

DAIMLER MERCEDES                sanzione                      1.008.766.000 Euro (-10%)

IVECO                                               sanzione                        494.606.000 Euro (-10%)

DAF                                                   sanzione                         752.769.000 Euro (-10%)

SCANIA (sanzione non ancora definita, perchè non ha collaborato, ma faceva parte del cartello), non usufruirà dello sconto del 10% e ci potrebbe essere il rischio di avere una sanzione di 1.200.000.000 Euro così come previsto dalla normativa Antitrust Europea.

Cosa dice in merito la commissione Europea?

RISARCIMENTO DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DALLE VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELLA CONCORRENZA

1. Le violazioni degli articoli 101 o 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in appresso: «norme UE sulla concorrenza», danneggiano fortemente l’economia nel suo insieme e ostacolano il buon funzionamento del mercato interno. Per evitare questi danni la Commissione ha il potere di sanzionare le violazioni delle norme UE sulla concorrenza compiute da imprese ed associazioni di imprese, irrogando loro ammende . Scopo di tali ammende è ottenere un effetto dissuasivo, cioè sanzionare le imprese in causa (effetto dissuasivo specifico), e distogliere altre imprese dall’assumere o dal portare avanti comportamenti contrari agli articoli 101 e 102 del TFUE (effetto dissuasivo generale).
2. Inoltre le violazioni degli articoli 101 o 102 del TFUE danneggiano molto consumatori ed imprese. Chiunque abbia subito un danno a causa della violazione di norme UE sulla concorrenza ha il diritto di ottenere un risarcimento, che, come ha ripetutamente sottolineato la Corte di giustizia, è garantito dal diritto dell’Unione. Se l’obiettivo delle ammende è l’ottenimento di un effetto dissuasivo, lo scopo delle pretese risarcitorie è riparare al danno subito a causa di una violazione. L’esistenza di mezzi di ricorso più efficienti tramite i quali i consumatori e le imprese possano ottenere il risarcimento dei danni produrrebbe intrinsecamente anche effetti positivi in termini di dissuasione da violazioni future e garanzia di una maggiore osservanza delle norme in questione.

Ecco cosa dice la commissione in merito al risarcimento:

Ricorso per risarcimento danni

Qualsiasi persona o impresa vittima di un comportamento anticoncorrenziale descritto nel presente caso possono adire i tribunali degli Stati membri e chiedere i danni. La giurisprudenza della Corte regolamento e 1/2003 del Consiglio ribadiscono che, nei casi dinanzi ai giudici nazionali, una decisione della Commissione costituisce una prova vincolante che il comportamento avuto luogo  era illegale. Anche se la Commissione ha inflitto ammende alle società interessate, i danni possono essere attribuiti senza essere ridotta a causa della multa Commissione.

Centinaia di autotrasportatori hanno già fornito i dati per iniziare un’azione risarcitoria voglio ricordare che come successo in passato i nostri giudici hanno resi inutili i costi minimi in base ad una decisione della corte di giustizia europea, ed ora davanti ad una situazione simile, non potranno essere contrari per nessun motivo.

Vi ricordo che questa tipologia di azioni nei confronti delle case costruttrici, non verrà mai richiesta dalle grosse aziende che hanno centinaia di mezzi, in quanto hanno delle scontistiche particolari da parte delle case madri, inoltre cosa molto strana, nessun sindacato autotrasportatori ad oggi ha annunciato di voler agire nei confronti delle case costruttrici… (chissà perchè)

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