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Regolamento 561/2006 – commento sentenza su art 12

Il Reg. 561/2006, gode all’interno dell’Unione Europea di  deroghe diverse, in particolare sui tempi di guida e riposo, allo scopo di raggiungere un punto di sosta appropriato.

Una sentenza della Corte Europea  la 235/94 in riferimento all’art. 12 di detto regolamento da la possibilità al conducente di derogare sui tempi di guida e riposo a condizione che non si comprometta la sicurezza stradale e che dette deroghe non portino un “guadagno di tempo” superando i periodi di guida alla ricerca di un posto di sosta appropriato. In poche parole queste deroghe non devono in alcun modo incrementare il tempo di guida giornaliero e/o settimanale.

L’azienda è obbligata ad “pianificare”con cura il viaggio del conducente, prendendo in considerazione, ad esempio, ingorghi regolari, condizioni metereologiche (vedi avvisi meteo) e l’accesso ad appropriati punti di sosta; in poche parole deve organizzare il lavoro in modo tale che il conducente sia messo nelle condizioni di attenersi al regolamento e che siano rispettati i requisiti delle società di spedizione e assicurative (sosta) in materia di strutture e sicurezza per il parcheggio.

Il conducente deve attenersi scrupolosamente alle norme e non superare i tempi massimi di guida, a meno che non si verifichino inaspettatamente circostanze eccezionali e risulti impossibile rispettare il regolamento senza mettere a repentaglio la sicurezza stradale, delle persone, del veicolo o del suo carico. Se il conducente ritiene necessario derogare dal regolamento, e tale decisione non mette a repentaglio la sicurezza stradale, egli (il conducente sta autocertificando) indica a mano la natura e il motivo di tale deroga non appena raggiunge il punto di sosta.

Gli incaricati dei controlli sono tenuti alla discrezione professionale quando verificano se il mancato rispetto dei tempi di guida sia da considerarsi giustificato. Nel valutare la legittimità della deroga sulla base dell’articolo 12, gli incaricati dei controlli devono tenere attentamente conto di tutte le circostanze, e in particolare delle seguenti:

a) l’elenco cronologico delle registrazioni dei tempi di guida del conducente, per definirne i comportamenti di guida e verificare se egli normalmente rispetti le norme sui tempi di guida e di riposo e se la deroga riveste carattere eccezionale;

b) la deroga ai tempi massimi di guida non deve avere carattere regolare e deve essere motivata da circostanze eccezionali, quali: incidenti stradali di notevoli entità, condizioni meteorologiche estreme, deviazioni, mancanza di posto nelle piazzole di parcheggio, ecc. (Il presente elenco di circostanze eccezionali riveste carattere puramente indicativo. Il principio su cui si basa la valutazione è che il motivo di un eventuale mancato rispetto dei tempi massimi di guida non deve essere conosciuto anticipatamente ovvero deve essere finanche impossibile da prevedere);

c) i periodi di guida giornalieri e settimanali dovrebbero essere rispettati; il conducente, pertanto, non dovrebbe realizzare alcun “guadagno di tempo” superando i periodi di guida alla ricerca di un posto di sosta;

d) la deroga alle norme sui periodi di guida non dovrebbe determinare una riduzione delle interruzioni e dei periodi di riposo giornalieri e settimanali.

esempio deroga su dischi

esempio deroga su dischi

Fonte asaps

 

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